LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22124/2020 proposto da:
F.B.A., elettivamente domiciliato in Roma V.ruggero Fauro 43 presso lo studio dell’avvocato Cerciello Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Brusciotti Marco;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 744/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 21/7/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da F.B.A. nato in *****, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto temeva che il padre volesse portarlo da uno stregone per la vendita di un suo organo al fine di guadagnare soldi.
La Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto applicabile al ricorso la normativa introdotta a far data dal 18/8/2017 dalla L. n. 46 del 2017 D.L. n. 13 del 2017 che in particolare ha escluso la possibilità di proporre appello.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. e lamenta l’applicazione di un giudice ausiliario al Collegio della Corte di appello.
Il motivo è infondato, trattandosi di mera irregolarità nella composizione del Collegio che non comporta nullità della sentenza, in quanto non lede il principio del giudice naturale. Infatti è consolidato l’insegnamento secondo cui il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 25 Cost. sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata. L’art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante, che possono essere determinate sia dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (Cass., Sez. I n. 11535/2021, sez. III, 14/02/2000, n. 1643, 15045/2021).
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. D) e Dbis convertito in L. n. 46 del 2017 perché la C.A. deducendo che nel giudizio di merito di primo grado erano state cumulate la domanda di protezione umanitaria, soggetta a rito ordinario di cognizione, e la domanda di protezione internazionale, nella duplice forma de riconoscimento dello status di rifugiato (peraltro, nella specie, nemmeno richiesta dal ricorrente) e della protezione sussidiaria, soggetta al rito speciale camerale, ha escluso l’appellabilità della pronuncia di rigetto della umanitaria con pregiudizio del diritto di difesa del richiedente.
La censura appare inammissibile in quanto è stato ritenuto che (Sez. 1, 5/4/2019 n. 9658 e 19/6/2019 n. 16458) qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente, trova comunque applicazione per tutte le domande connesse e riunite il rito camerale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra le predette domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c.; ciò tenendo conto, nella stessa prospettiva, di alcuni fondamentali principi e valori come il carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, che normalmente richiede l’indagine officiosa circa le medesime realtà socio-politiche del Paese di origine; la fondamentale esigenza di evitare contrasto di giudicati, in considerazione del rapporto di sussidiarietà e conseguente relativa residualità reciproca che connota le tre forme graduate di protezione che attuano ed esauriscono nel nostro ordinamento il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3 e il principio della ragionevole durata del processo, che impone una soluzione interpretativa che eviti le duplicazione di accertamenti processuali e i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente(così Cass. 1 sezione, 2124/2020).
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021