Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30367 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9796-2020 proposto da:

O.G., rappresentato e difeso dall’avv. IDA STEFANIA QUAGLIO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

nonché contro PROCURA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 166/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 18.2.2019 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da O.G. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Interponeva appello avverso la predetta decisione l’ O. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 166/2020, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.G., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con L. n. 722 del 1954, della Convenzione di New York del 31.10.1067, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe tralasciato di considerare il motivo religioso che, ad avviso del ricorrente, sarebbe alla base della sua decisione di lasciare il proprio Paese di origine.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del grave danno al quale il richiedente la protezione sarebbe stato esposto, da un lato in relazione alla storia da lui riferita, e dall’altro lato con riguardo alle violenze subite durante la sua permanenza in Libia.

Le censure sono inammissibili.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per timore di essere fatto oggetto di sacrificio umano. La sua storia è stata ritenuta non credibile dal giudice di merito, sia in relazione alla superficialità della narrazione, sia per effetto delle perplessità ravvisate dalla Corte distrettuale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte calabrese ha evidenziato la scarsa credibilità del fatto che l’ O. potesse esser stato, da un lato, individuato quale capo spirituale della sua comunità, e, dall’altro lato, minacciato di essere sacrificato nel caso in cui egli avesse rifiutato di rivestire la funzione. Tale apprezzamento non è specificamente attinto né dalla prima, né dalla seconda censura, che dunque non si confrontano in modo adeguato con la ratio del rigetto della domanda di protezione, internazionale ed umanitaria.

Peraltro, il secondo motivo fa anche riferimento alle violenze che il richiedente avrebbe subito durante la sua permanenza in Libia, ma di tale argomento non v’e’ traccia nella sentenza impugnata. Il ricorrente, che aveva l’onere di specificare in quale momento del giudizio di merito la questione sarebbe stata dedotta, non vi ha provveduto, e di conseguenza il motivo va anche considerato, per questo specifico aspetto, nuovo e – come tale – ulteriormente inammissibile.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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