Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30368 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10807-2020 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO CENTORE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1963/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 16.2.2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da B.M. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Interponeva appello avverso la predetta decisione il B. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 1963/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.M., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 112,132,156 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame sulla base di una motivazione stereotipata, non aderente al caso specifico né alla storia riferita dal richiedente la protezione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte calabrese avrebbe omesso di considerare la situazione di conflitto interno esistente in *****, Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono fondate.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese a seguito delle percosse e minacce subite per aver scattato fotografie nell’ambito di manifestazioni ed eventi relativi ad un conflitto interetnico. Questo profilo, idoneo a connotare la sua storia di un contenuto politico, di per sé rilevante – in astratto – ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, non è stato in alcun modo valorizzato dalla Corte di Appello, che nella motivazione della sentenza impugnata afferma che la storia farebbe riferimento a “situazioni di rilevanza penale” (cfr. pag. 6), tralasciando – in tal modo – di collocare gli eventi riferiti dal B. nel contesto in cui, secondo il racconto dello stesso, essi erano inseriti. Ne deriva la sostanziale apparenza della motivazione e l’accoglimento dei primi due motivi, che a sua volta implica l’assorbimento della terza e della quarta censura, con le quali, rispettivamente, il ricorrente censura l’omessa considerazione della pericolosità e violenza generale esistente in Libia, ove egli aveva vissuto per circa due anni prima di trasferirsi in Italia (terzo motivo) e la mancata concessione della tutela umanitaria (quarto motivo). Il giudice del rinvio, infatti, dovrà procedere ad un nuovo scrutinio in relazione alla credibilità ed idoneità del racconto del B., considerando gli eventi dallo stesso riferiti nell’ambito dello specifico contesto emergente dal racconto stesso.

In definitiva, vanno accolti il primo e secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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