Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30369 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18003-2020 proposto da:

E.K., rappresentato e difeso dall’avv. GAETANO CARNA’, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2043/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 28.2.2017 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da E.K. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Interponeva appello avverso la predetta decisione l’ E. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 2043/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.K., affidandosi a sei motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,342 c.p.c. e art. 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse proposto gravame in relazione alla statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, contenuta nella decisione del Tribunale.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 8, dell’art. 1/a della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con L. n. 722 del 1954, modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967, a sua volta ratificato con L. n. 95 del 1970, nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte calabrese avrebbe erroneamente ritenuto generico il racconto del richiedente la protezione, senza tener conto che già la Commissione territoriale, pur rigettando la domanda, aveva – al contrario – considerato la storia sufficientemente circostanziata. Il ricorrente aveva, in particolare, dedotto di essere fuggito dal proprio Paese perché appartenente alla religione ***** e perché temeva che la moglie potesse essere oggetto di mutilazione genitale.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte distrettuale sarebbe incorsa in insanabile contrasto logico, dapprima affermando che il ricorrente aveva esposto con chiarezza il suo racconto personale, e poi ravvisando la non completezza dell’esposizione dei motivi posti a base della decisione di fuggire dal proprio Paese di origine.

Le tre censure, meritevoli di esame congiunto, sono fondate.

Il ricorrente aveva infatti interposto appello avverso la decisione di prima istanza anche in relazione al diniego dello status; con il primo motivo di appello, riprodotto a pag. 3 del ricorso, infatti, l’ E. aveva chiaramente attinto anche la statuizione di rigetto della domanda di protezione maggiore.

Sussiste inoltre l’insanabile contrasto logico interno della motivazione dedotto dal ricorrente nelle doglianze in esame. Il giudice di merito, infatti, dapprima ha affermato che “… non è necessaria una nuova audizione del richiedente asilo, il quale è stato sentito dalla Commissione territoriale ed è stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando, peraltro, con chiarezza le ragioni del suo espatrio…” e, subito dopo, che lo stesso istante avrebbe “… posto a fondamento della sua richiesta di protezione una situazione che non ha trovato riscontro dinanzi alla Commissione territoriale ed è stata riportata dal richiedente in modo superficiale e poco attendibile” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ed invero, non può da un lato affermarsi che il richiedente abbia esposto con chiarezza le ragioni del suo espatrio, al fine di evitarne una nuova audizione, e dall’altro dato ritenere che la storia personale sia stata riferita in modo superficiale: tra i concetti di completezza dell’esposizione e superficialità del racconto, infatti, sussiste un evidente ed irriducibile profilo di contrasto logico, giacché l’uno esclude necessariamente l’altro.

Sul punto, va ribadito che, alla luce di quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile al ricorso ratione temporis, il vizio di motivazione deve essere interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il caso di specie rientra, dunque, nel paradigma delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, proprio sotto il profilo – come detto – dell’insanabile contrasto logico interno della motivazione della sentenza impugnata.

L’accoglimento, nei termini di cui sopra, dei primi tre motivi implica l’assorbimento degli altri tre, con i quali il ricorrente lamenta, in particolare: la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 (quarto motivo), dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (quinto motivo), perché la Corte di Appello non avrebbe applicato i criteri posti a presidio delle modalità con cui dev’essere valutata la storia personale del richiedente la protezione e non avrebbe considerato che la mutilazione genitale femminile rientra a pieno titolo tra le pratiche idonee a conculcare, limitare e condizionare i diritti fondamentali dell’individuo, di per sé rilevanti tanto ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, che in relazione alla concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14; nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, perché la Corte distrettuale avrebbe comunque irragionevolmente denegato anche la concessione della protezione umanitaria.

Il giudice del rinvio, dunque, dovrà procedere ad una complessiva rivalutazione della storia riferita dal richiedente la protezione, tanto sotto l’aspetto della sua credibilità, che con riferimento alla sua idoneità, tenendo in particolare conto del fatto che la pratica della mutilazione genitale femminile costituisce un evento di per sé idoneo ad incidere direttamente sui diritti fondamentali dell’individuo, con particolare riferimento alla sua libera scelta sessuale, conculcandoli, limitandoli o comunque condizionandoli in modo sensibile. Nell’ambito di tale scrutinio, il giudice del rinvio dovrà inoltre apprezzare la riferibilità dello specifico pregiudizio derivante dalla mutilazione genitale non soltanto alla persona che direttamente la subisce sul proprio corpo, ma anche agli altri membri della sua famiglia, tra cui in particolare il compagno di vita della donna, i quali possono subire, in dipendenza della mutilazione genitale subita dalla loro stretta congiunta, un pregiudizio indiretto al nucleo inalienabile dei loro diritti della personalità.

In definitiva, vanno accolti primo, secondo e terzo motivo e vanno dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo, secondo e terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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