LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18552-2020 proposto da:
Z.J., rappresentato e difeso dall’avv. CLEMENTINA DI ROSA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 713/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 5.11.2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da Z.J. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Interponeva appello avverso la predetta decisione lo Z. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 713/2020, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Z.J., affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente aveva dichiarato di esser fuggito dal Pakistan, suo Paese di origine, perché un esponente politico locale lo aveva incaricato di trasportare, con il suo pulmino, tre persone incappucciate, insieme ad altri passeggeri. Giunti in un cimitero, questi ultimi avevano ingiunto allo Z. di giustiziare i tre ostaggi, e dopo il rifiuto di costui vi avevano provveduto direttamente. In seguito, gli omicidi avevano minacciato lo Z. ed avevano dato alle fiamme il suo esercizio commerciale. La storia è stata ritenuta non credibile dalla Corte di Appello, ed il ricorrente non contesta, se non in modo assolutamente generico, detto giudizio di non verosimiglianza che, in quanto non adeguatamente attinto dalla censura in esame, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria, nelle due forme di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b). Con riferimento invece alla protezione sussidiaria di cui al richiamato art. 14, lett. C, la Corte di Appello esamina il contesto esistente in *****, escludendo la sussistenza dei presupposti di violenza e pericolo generalizzato richiesti dalla norma in esame, sulla base del richiamo di C.O.I. indicate in motivazione (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata), il cui scarso aggiornamento – in quanto risalenti al massimo al 2016 – non viene specificamente attinto dal ricorrente.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato la concessione della protezione umanitaria, senza considerare le violenze che il richiedente avrebbe subito durante la sua permanenza in Libia.
La censura è inammissibile.
Il racconto del ricorrente, come sintetizzato in precedenza, non faceva specifico riferimento al periodo di permanenza in Libia, né la relativa tematica emerge dalla lettura della sentenza impugnata. Il ricorrente non deduce, nella censura in esame, né di aver proposto l’argomento in occasione del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, né di aver proposto specifico motivo di gravame sul punto. La questione, dunque, che peraltro è formulata in termini assolutamente generici, deve ritenersi nuova e inammissibile.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di assolvere al dovere di cooperazione istruttoria impostole dalla legge.
La censura è inammissibile.
Come già affermato in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, il giudice di merito ha esaminato il contesto generale esistente in *****, in tal modo assolvendo il proprio dovere di cooperazione istruttoria. Nel censurare le modalità con cui ciò è avvenuto, il ricorrente non soltanto non contesta – come già detto – né l’aggiornamento, né l’idoneità, delle C.O.I. consultate dalla Corte territoriale, né il contenuto delle notizie da esse ricavate, ma neppure deduce l’esistenza, in *****, di una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata idonea a giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). Lo Z., infatti, si limita ad affermare che nel suo Paese vi sarebbe instabilità e deriva antidemocratica, ma tali argomenti non sono di per sé sufficienti ad integrare il paradigma di cui alla richiamata art. 14, lett. c.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte calabrese non avrebbe considerato la storia personale del richiedente ed il livello di integrazione sociolavorativa dal medesimo conseguito in Italia.
La censura è fondata.
La Corte di Appello perviene al diniego della tutela umanitaria senza considerare in alcun modo l’aspetto dell’integrazione sociolavorativa documentata dal richiedente, ma si limita ad affermare che “… le allegazioni del ricorrente non configurano un’emergenza tale da non offrire alcuna garanzia di vita qualora facesse ritorno nel paese di origine” (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). L’affermazione si pone in contrasto con il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, il giudice di merito è chiamato a svolgere una valutazione comparativa sulla situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, tanto con riferimento al Paese d’origine che in relazione al grado di integrazione da quegli conseguito in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471). Detta valutazione, nel caso di specie, è mancata, essendosi limitata la Corte di Appello ad affermare che l’eventuale rientro in ***** non priverebbe lo Z. della “garanzia di vita”, concetto – questo – che è ben più restrittivo di quello di “nucleo ineliminabile dei diritti umani” al quale ha fatto riferimento questa Corte.
Sul punto, peraltro, è opportuno ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09.09.2021). Nel riesaminare la fattispecie, quindi, il giudice del rinvio si atterrà ai principi del bilanciamento tra condizioni di vita in concreto godute dal richiedente la protezione, in Italia ed in patria, nella complessiva declinazione emergente dai richiamati precedenti.
In definitiva, vanno dichiarati inammissibile il primo, secondo e terzo motivo, mentre va accolto il quarto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il primo, secondo e terzo motivo ed accoglie il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021