LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19491-2020 proposto da:
I.G., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO FOLCO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2249/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 30.1.2017 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da I.G. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Interponeva appello avverso la predetta decisione l’ I. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 2249/2019, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.G., affidandosi ad un solo motivo.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione DEL D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del contesto di violenza generalizzata esistente in *****, Paese di origine del richiedente.
La censura è inammissibile.
Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di Appello ha esaminato la situazione esistente in *****, escludendo la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata) ed indicando le fonti informative consultate (cd. C.O.I.) e le specifiche notizie da esse tratte (cfr. pagg. 8 e ss. della sentenza). Non si configura, pertanto, né la dedotta violazione dell’art. 14 citato, né alcun profilo di omesso esame, essendo stato adeguatamente scrutinato dalla Corte territoriale il contesto esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021