Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30388 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35346-2019 proposto da:

UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 400/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che la s.p.a. “UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Abruzzo, di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Colonnella (TE) avverso una sentenza CTP Teramo, che aveva accolto il ricorso della s.p.a. “NUOVA BANCA DELLE MARCHE”, nella quale si era fusa per incorporazione la s.p.a. “MEDIOLEASING” e che era stata a sua volta incorporata nella s.p.a. “UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE”, avverso il diniego di rimborso IMU 2014, versata in eccesso con riferimento ad immobili di proprietà della s.p.a. “MEDIOLEASING” e concessi in locazione finanziaria a terzi, con contratto risolto in via anticipata il 14 dicembre 2011 e con riconsegna dell’immobile avvenuta solo nel dicembre 2013; la CTR, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in base al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, l’IMU relativa ad un immobile, concesso in locazione finanziaria ad una società, il cui contratto si era sciolto anticipatamente, era a carico del proprietario per il periodo intercorrente fra lo scioglimento del contratto di leasing e la riconsegna effettiva dell’immobile alla società proprietaria da parte dell’utilizzatore.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a. “UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE” lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2, e art. 9, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il legislatore tributario, dopo avere individuato nel possesso di immobili il presupposto impositivo dell’IMU (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2), non ha operato un rinvio indiscriminato alla categoria civilistica del possesso, ma ha sviluppato il contenuto del citato presupposto impositivo in maniera autonoma, selezionando una serie di posizioni giuridiche eterogenee, con le quali ha dato rilevanza a situazioni caratterizzate da alcuni specifici profili di realità sostanziale, dando prevalenza al rapporto materiale con il bene, si che il proprietario formale dell’immobile, qualora si fosse trovato in situazioni di fatto tali da impedirgli di ripristinare il rapporto materiale con il bene, perdeva, per ciò stesso, la qualifica di soggetto passivo IMU; e numerose sentenze di merito si erano pronunciate in favore delle società di leasing, applicando in via analogica la parallela norma dettata in materia di TASI; la CTR aveva pertanto emesso una sentenza errata in diritto, in quanto non poteva attribuirsi un significato restrittivo alla nozione di durata del contratto, in forza del quale, per il solo effetto della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, la titolarità passiva IMU riviveva in capo al proprietario dell’immobile; occorreva invece tener conto della particolare natura del contratto di leasing, in forza del quale la società concedente esercitava sul bene una proprietà di tipo formale o fiduciaria, mentre, invece, all’utilizzatore era riconosciuta una sorta di dominio utile, essendo egli il soggetto che rivestiva la qualifica di proprietario/possessore, al quale spettavano i benefici e gli oneri che normalmente facevano capo al proprietario del bene; pertanto, qualora il locatario/utilizzatore, alla risoluzione anticipata del contratto, non adempiva all’obbligo di restituire il bene, il rapporto negoziale non cessava istantaneamente di produrre i suoi effetti, in quanto lo stesso diventava fonte di ulteriori obblighi, sempre derivanti dal contratto, idonei a configurare una sorta di ultravigenza del rapporto medesimo; inoltre, il tipo di possesso presupposto dalla legge per il versamento dell’IMU andava oltre la titolarità di un diritto reale su beni immobili, comprendendo altresì soggetti che, come il locatario/utilizzatore nel contratto di locazione finanziaria, rivestiva posizioni che, seppur formalmente proprie della detenzione, erano equiparabili in sostanza alla titolarità di diritti reali, siccome caratterizzate da facoltà di godimento dell’immobile particolarmente incisive e penetranti, si da potersi parlare di una realità sostanziale, con la conseguenza che l’utilizzatore/locatario, inadempiente all’obbligo di restituzione dell’immobile, era da ritenere esercitare un dominio sulla cosa, che assumeva rilevanza ai fini del presupposto dell’imposta in esame; infine, qualora fosse stato ritenuto che, nella durata del contratto di leasing, non andava ricompresa anche la fase successiva alla risoluzione formale dello stesso, fino alla riconsegna dell’immobile, era da ravvisare una violazione del principio della capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., in quanto essa ricorrente avrebbe dovuto pagare un’IMU per un immobile, di cui era priva di ogni disponibilità sotto il profilo economico e patrimoniale;

che il Comune di Colonnella (TE) non si è costituito;

che la società ricorrente ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 13793 del 2019), salvo Cass. n. 19166 del 2019, rimasta peraltro isolata, è concorde nel ritenere che, in materia di IMU, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 individua, nel contratto di locazione finanziaria, il locatario quale soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, si che, qualora in contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato ancora restituito, è la società di leasing locatrice che torna ad essere il soggetto passivo dell’imposta, pur non avendo essa ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene locato per mancata sua riconsegna da parte dell’utilizzatore; pertanto il locatario finanziario non viene più ritenuto quale soggetto passivo non dalla riconsegna da parte sua del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, momento che, ai fini dell’IMU, come nella disciplina civilistica, va identificato in quello del pagamento dell’ultimo canone, in base alla durata stabilita dal contratto, oppure, in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella specie in esame, dal momento in cui il contratto è stato risolto; né appare pertinente il richiamo fatto dalla società ricorrente alle norme vigenti in materia di TASI, trattandosi di norme dettate per un tributo differente e che non possono certo rivestire natura interpretativa; invero la TASI è un tributo ben differente dall’IMU, atteso che la TASI è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili, dei quali usufruiscono i detentori o possessori di beni immobili; al contrario, l’IMU ha per presupposto la mera titolarità del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento;

che, alla stregua di quanto sopra esposto, va ritenuto che, in base al disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’IMU, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, torna ad essere la società locatrice, anche se la stessa non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene, per mancata sua riconsegna da parte del locatario; invero, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, ma l’esistenza di una vincolo contrattuale, che legittimi la detenzione qualificata, atteso che è quest’ultima a conferire al locatario la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, titolarità che permane finché rimane in vita il rapporto giuridico e che si trasforma in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno; come innanzi rilevato, non può poi essere richiamata, in favore della tesi contraria, la diversa disciplina dettata in materia di TASI, la quale è dovuta dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in considerazione del diverso presupposto impositivo di tale ultimo tributo;

che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, nulla disponendosi sulle spese, non essendosi costituito il Comune intimato;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società ricorrente, nulla disponendo sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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