Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30390 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37887-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLk, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4476/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza CTP Caserta, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente S.D. avverso un avviso accertamento IRPEF 2010; secondo la CTR l’appello dell’Agenzia delle entrate era inammissibile, in quanto non conteneva l’indicazione specifica delle cause di doglianza che s’intendevano far valere nei confronti della sentenza di primo grado.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1002, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto nel processo tributario l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non doveva consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, al contrario, solo un’esposizione chiara ed univoca, pur se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza; era quindi irrilevante che i motivi fossero enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo stati imposti dalle legge rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello potevano essere ricavati, anche per implicito, purché in modo univoco, dall’intero atto d’impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; in realtà la CTR, accogliendo l’eccezione preliminare d’inammissibilità sollevata dal contribuente, aveva illegittimamente precluso un riesame della controversia nel merito, in tal modo violando i diritti garantiti alle parti del giudizio, in violazione della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, tenuto conto del carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma è altresì rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito;

che l’intimato non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, in materia tributaria, la riproposizione in appello delle originarie censure, poste a fondamento del ricorso di primo grado, è sufficiente ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso che, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno, non essendo esso limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma perseguendo esso la finalità di ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza; ed il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, potendo l’appellante limitarsi a sottoporre all’esame del giudice di appello le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n. 32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019);

che quanto sopra esposto non è in contrasto con altra pur autorevole pronuncia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017), in materia di specificità dei motivi di appello, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, secondo cui gli articoli anzidetti vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; invero, nella citata sentenza, è stato pur sempre rimarcato che il giudizio di appello mantiene la sua natura di “revisio prioris instantiae”, in tal modo diversificandosi dal ricorso per cassazione, il quale è invece un’impugnazione a critica vincolata ed è stato, pertanto, ribadito che l’atto di appello non deve rivestire particolari formule sacramentali, né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo sufficiente la mera riproposizione delle originarie argomentazioni svolte in primo grado, in quanto il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza e può legittimamente sostanziarsi nelle medesime argomentazioni poste a fondamento del ricorso respinto in primo grado;

che non va infine trascurato come il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dettato per l’appello in materia tributaria, si discosta notevolmente dall’omologa norma dettata per il processo civile dall’art. 342 c.p.c., alla quale è riferita la sentenza delle SS.UU. da ultimo citata, potendosi qualificare il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dettato in tema di processo tributario, come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. e tale da diversificarsi in modo significativo rispetto a quest’ultima, atteso che, nella prima, è richiesto unicamente che il ricorso in appello contenga “i motivi specifici dell’impugnazione” (cfr. Cass. n. 24641 del 2018); il che, come in precedenza esposto, consente di ritenere legittimo l’appello, allorché l’appellante si limiti a sottoporre alla CTR le medesime argomentazioni formulate innanzi alla CTP e da quest’ultima respinte, essendo in sostanza sufficiente che emerga un dissenso tale da investire la decisione di primo grado nella sua interezza;

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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