LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22099-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito-
contro
AMA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO CALI’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 972/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, di accoglimento dell’appello proposto dalla s.r.l. “AMA COSTRUZIONI” avverso una decisione della CTP di Catania, che aveva respinto il ricorso di quest’ultima avverso un avviso di accertamento IRPEG 2003.
CONSIDERATO
che la ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte con certificato negativo del 3.9.2020 (cfr. art. 369 c.p.c.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall’intimata s.r.l. “AMA COSTRUZIONI”, in sede di controricorso;
che il potere di questa Corte di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito del medesimo, qualora, come nel caso in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr. Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017);
che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall’intimato s.r.l. “AMA COSTRUZIONI”, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata s.r.l. “AMA COSTRUZIONI”, liquidate in Euro 6.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021