Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30395 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Rafffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29061-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 42, presso lo studio dell’avvocato LORENZA ROBERTA LEONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GREGORIO LEONE;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 974/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, resa in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, anno 2013, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalla Società Atradius Credito Y Caucion S.A., per brevità Atradius), in relazione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lodi, n. 45/2013 (R.G. 190/2013), con il quale è stato ingiunto a Lamberto Paina, in qualità di amministratore unico della società Le Coste spa in liquidazione quale coobbligato in solido, di pagare ad Atradius (garante) la somma di Euro 1.077.228,96, in forza di polizza fideiussoria stipulata tra la società Le Coste spa (debitore principale) e la Società Italiana Cauzioni (oggi incorporata ad Atradius). Con la suddetta polizza la S.I.C. (oggi Atradius) garantiva, a beneficio della società Serfactoring spa, un indennizzo concordato in una somma prestabilita.

La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, per avere l’Agenzia “integrato in sede processuale la motivazione dell’avviso di accertamento, adducendo ex post, motivazioni ulteriori o diverse da quelle su cui è stata fondata l’azione accertativa”, ritenendo nel merito fondato l’appello della contribuente, statuendo che il decreto ingiuntivo ottenuto da Atradius dovesse essere assoggettato all’imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale. In particolare, la CTR ha ritenuto ostativa a ciò l’oggettiva unitarietà dell’obbligazione fatta valere dal garante.

La Società Atradius si costituisce con controricorso, deposita nomina nuovo difensore e memoria. Eccepisce la inammissibilità del primo motivo di ricorso, denunciandosi con esso un errore revocatorio e contenendo l’avviso impugnato una motivazione (somme aventi natura risarcitoria) incompatibile con la natura di richiesta di pagamento di somme in restituzione alla società garante di quanto pagato per conto del debitore principale La inammissibilità e infondatezza del secondo motivo, in quanto le somme oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di registrazione costituivano l’adempimento di obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della creditrice Atradius, per cui l’obbligazione di cui è pretesa la tassazione trova la propria fonte nella fideiussione con la quale Atradius si era costituita garante del credito di Serfactoring spa, da cui l’assoggettamento a imposta di registro in misura fissa.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi;

1. Con il primo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per aver ritenuto la CTR, con motivazione apparente ed in contrasto con le risultanze documentali già allegate all’avviso impugnato, che l’ufficio avrebbe sostenuto in appello “una tesi nuova e diversa” rispetto alla motivazione dell’atto accertativo.

2. Il motivo va respinto.

2.1. La CTR, sulla base della motivazione contenuta nell’atto impositivo, riferita a “risarcimento del danno” ha ritenuto che essa non potesse riguardare la diversa ipotesi del recupero dell’imposta in misura proporzionale per imposta di registro relativamente a decreto ingiuntivo.

Tale motivazione è esente dai vizi logici denunciati, in quanto, accertato e non contestato che l’avviso impugnato conteneva il riferimento a somme dovute per “risarcimento”, tale motivazione della imposizione tributaria (somme aventi natura risarcitoria) risulta incompatibile con la natura di richiesta di pagamento di somme in restituzione alla società garante di quanto pagato per conto del debitore principale. La contestazione sul punto dell’Agenzia, che ritiene i due termini equivalenti (risarcimento-pagamento), non può trovare accoglimento, trattandosi all’evidenza di locuzioni riferite a istituti diversi, tenuto conto che la motivazione degli atti amministrativi in generale e di quelli tributari in particolare non può essere equivoca, in relazione alla natura e alla funzione dell’atto impositivo, che deve essere redatto secondo rigide previsioni, richiedendo linearità e precisione anche sotto il profilo del linguaggio, che deve esprimere in modo chiaro la pretesa e i suoi presupposti, anche al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente.

2.2. Peraltro l’Ufficio non può, come esattamente statuito, integrare la motivazione dell’atto in sede processuale, come è in questo caso avvenuto, adducendo successivamente motivazioni ulteriori o diverse da quelle su cui è fondata l’azione per il proposto secondo cui la motivazione dell’atto tributario non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (v. da ultimo Cass. n. 25450 del 2018; n. 6065 del 2017).

2.3.Ne’ il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della motivazione, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione e consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr.: Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009; n. 12400 del 2018; n. 14931 del 2020). 3. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata, in combinato con l’art. 40 del medesimo decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR assoggettato il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante della polizza fideiussoria all’imposta in misura fissa anziché proporzionale.

3.1. Questo motivo è inammissibile, riguardando l’interpretazione del contratto in relazione al quale è stato poi ottenuto il decreto ingiuntivo, un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 s.s.c.c. (ex multis Cass. n. 3115 del 2021; n. 29111 del 2017; n. 420 del 2006).

4. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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