LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Rafffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8645-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
– intimati –
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VI ANTONIO ALLEGRI DA CORREGGIO, 13, presso lo studio dell’avvocato LORENZA ROBERTA LEONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2738/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, anno 2012, notificata ad Società Atradius Credito Y Caucion S.A. (per brevità Atradius) per il principio di solidarietà, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalla società), in relazione a imposta di registro di sentenza del Tribunale di Bologna, n. 854/2012, che, accogliendo la domanda di Atradius, ha ingiunto a C.R., in qualità di debitore (della somma pagata da Atradius a Locat spa, parte garantita in contratto di fideiussione), in virtù di appendice di polizza fideiussoria, di pagare ad Atradius la somma di Euro 560.660,43 oltre interessi (in esecuzione dell’obbligazione assunta da C. di tenere indenne Atradius (poi SIC) di quanto questa avesse pagato a Locat spa in esecuzione della garanzia di cui alla polizza cauzionale precedentemente stipulata).
La CTR, rigettata l’eccezione di tardività dell’appello e di inammissibilità dell’appello per novità dei motivi, trattandosi di difese analoghe, ha identificato le questioni da decidere nel principio di alternatività Iva Registro e nella possibilità di estendere tale principio a obbligazioni che derivino da vicende IVA. La CTR, qualificando la condanna al pagamento della somma di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna una diretta conseguenza dell’escussione del contratto relativo all’appendice di polizza, ha ritenuto che l’obbligo di dazione della somma di denaro costituisce una diretta conseguenza dell’originario rapporto di garanzia, avendo tale obbligazione la stessa natura di quella dedotta con il contratto di fideiussione. Di conseguenza si verte nel campo di applicazione dell’IVA, stante l’esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10.
Si costituisce con controricorso e ricorso incidentale Atradius, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività (notificato via pec il 24.2.2020 in relazione a sentenza depositata il 28.11.2018, non potendosi applicare la sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 non trattandosi di atto impositivo ma di avviso di liquidazione, atto di mera riscossione); per carenza di autosufficienza; per infondatezza, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (richiama Cass. 19365/2018). Propone ricorso incidentale condizionato (nullità della sentenza per non avere ravvisato l’inammissibilità dell’appello dell’agenzia, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere prospettato questioni giuridiche diverse da quelle su cui aveva basato la difesa di primo grado. Deposita memoria con nomina di nuovo difensore e successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che sono infondate, in quanto i termini per le impugnazioni in scadenza fra il 25 ottobre 2018 e 31 luglio 2019 sono sospesi per nove mesi, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 11, secondo cui “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”. Per controversie definibili devono intendersi anche quelle che hanno ad oggetto atti di riscossione quando costituiscano il primo atto impositivo, come nella fattispecie (da ultimo, Sez. un. 18298 del 2021). Il ricorso va pertanto dichiarato ammissibile, anche in relazione al suo contenuto, avendo l’Agenzia richiamato principi giurisprudenziali ritenuti pertinenti, rispetto ai quali la CTR si sarebbe discostata con la decisione impugnata.
2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata e dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che gli atti giudiziari aventi ad oggetto fidejussioni siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa, trovando applicazione il principio di alternatività Iva-Registro e rientrando le fideiussioni nell’ambito di applicazione dell’Iva, sia pure come operazioni esenti.
2.1. Il motivo è inammissibile con riferimento all’interpretazione del contratto, di cui alla sentenza oggetto dell’avviso di liquidazione, in relazione al quale C.L. è stato condannato al pagamento di somme alla Atradius, costituendo questo un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 s.s.c.c., non sussistendo vizi logici nella interpretazione del contratto da parte della CTR (ex multis Cass. n. 3115 del 2021; n. 29111 del 2017; n. 420 del 2006). Nella fattispecie la CTR ha esaminato i rapporti tra creditore e debitore principale, tra creditore e garante e tra garante e creditore, e il collegamento negoziale dei predetti rapporti, configurato come una complessa operazione che tale va valutata anche sotto il profilo fiscale. 2.2.11 motivo è poi infondato in relazione alla violazione di legge contestata, avendo la CTR correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie la nota II all’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, che prevede l’imposta in misura fissa e non proporzionale per gli atti giudiziali di condanna, nella parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’IVA in forza del principio di alternatività, conformandosi all’orientamento prevalente di questa Corte (cfr. Cass. n. 19365/2018; n. 14000/2014, cfr anche Cass. nn. 16975, 16976, 16307, 16308, 19499 del 2014, nonché Cass., 24/7/2014 n. 16975, n. 16976, n. 16977; in particolare Cass. 16975 del 2014, richiamando precedenti, ha affermato che “la condanna al pagamento in favore del fideiussore non può che considerarsi avere ad oggetto obbligazioni di natura (anche fiscalmente) identica a quella afferente alle obbligazioni garantite”.
2.3. Più di recente, in fattispecie “resa complessa dalla presenza di fideiussori” e di “più rapporti, ciascuno autonomo e scindibile: quello fra creditore e debitore principale, quello fra creditore e fideiussore, quello fra fideiussore e debitore”, questa Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata l’imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.” (Cass. n. 21702 del 2020).
2.4.11 principio è stato confermato da Cass. n. 242 del 2021, secondo cui in tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido alla restituzione di un finanziamento soggetto ad IVA va tassata in misura fissa, trattandosi di “prestazione di servizi” del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3, comma 2, n. 3, la quale, benché esente ai sensi del successivo art. 10, non esclude l’applicazione del principio dell’alternatività “registro-IVA” previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1.
3. Il ricorso principale va conseguentemente respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021