LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3683/2020 proposto da:
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Bellucci Bianca;
– ricorrente –
contro
M.M., M.M.A., elettivamente domiciliate in Roma, Via Gianni Battista Vico n. 22, presso lo studio dell’avvocato Oranges Gianluigi, rappresentate e difese dall’avvocato Pera Ivan, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
Ma.Cl., quale curatore speciale del minore R.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Corridoni n. 14, presso lo studio dell’avvocato Carloni Silvio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Del Giudice Lorenzo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
R.E., G.B., R.T., elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell’avvocato Graziani Andrea, rappresentati e difesi dagli avvocati Cannalire Sandro, Proverbio Pierpaolo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
Comune di Parabiago quale tutore provvisorio;
– intimato –
avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2021 dal cons. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha dichiarato l’adottabilità di R.M., con interruzione dei rapporti tra il minore ed i genitori biologici e gli altri familiari e con collocamento in famiglia affidataria avente i requisiti per l’adozione. Al riguardo, ha rilevato che la situazione gravemente problematica del minore era stata segnalata nell’ottobre 2017, quando aveva un anno di vita perché la madre aveva criticità connesse all’alcool ed era stata ricoverata per assunzione di farmaci anticonservativi mentre il padre risultava assuntore di stupefacenti fin dall’adolescenza. Il minore veniva collocato con la madre presso una struttura comunitaria ma la stessa si allontanava volontariamente dalla comunità e veniva nuovamente ricoverata per problemi psichiatrici.
1.1 In data 17 gennaio 2017 la nonna materna chiedeva l’affidamento del nipote o il collocamento presso la sua abitazione. Il minore veniva collocato in diversa comunità e il Tribunale provvedeva a sentirli ex art. 12 legge adozione, disponendo successivamente consulenza tecnica d’ufficio. Nella relazione venivano rimarcate le forti fragilità di coppia oltre che l’assenza di prospettive di recupero delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le tappe evolutive del minore. Dopo una fase di incontri con i genitori e la nonna materna che ribadiva la sua volontà di avere affidato il nipote, gli incontri con i genitori venivano interrotti. Con la nonna il rapporto era positivo. I nonni paterni dopo un primo rifiuto si dichiaravano disponibili ad assumere funzione vicariante.
1.2 Gli affidatari evidenziavano che il minore era in buone condizioni psico fisiche essendo stato inserito fin dall’età di tre mesi presso la loro famiglia. I nonni paterni riferivano di aver intrapreso un percorso di terapia familiare, di non avere rapporti con la madre del minore ma di essere disposti ad instaurare un canale comunicativo con il supporto dei servizi sociali. Affermavano che non avrebbero riaccolto il figlio in casa se non quando fosse definitivamente uscito dalla tossicomania e rilevavano che tra figlio e padre c’era un rapporto profondo.
1.3 Il tribunale, come già rilevato, ha dichiarato l’adottabilità, ritenendo gravemente inidonei i genitori i quali non hanno compreso la gravità dei danni che i loro comportamenti hanno determinato al minore. Nonostante le buone intenzioni da cui nell’ultimo periodo sono apparsi animati non hanno dimostrato di avere risorse personali adeguate ad attuare in termini concreti un progetto di vita realmente sostenibile. La nonna materna, già afflitta da problemi di dipendenza, non è apparsa dotata degli strumenti necessari a svolgere funzioni genitoriali vicarianti, avendo dimostrato gravi carenze come madre e avendo atteggiamenti ambivalenti con la figlia. I nonni paterni vivono l’affidamento del nipote come uno strumento per il recupero del figlio e non possono ritenersi portatori di istanze satisfattive dei bisogni effettivi del minore. Peraltro non è da trascurare il rischio evolutivo per il minore nell’essere introdotto in un ambiente le cui carenze complessive hanno fatto sì che il ricorso agli stupefacenti per il padre del minore sia stato vissuto in funzione riparativa.
1.4 Impugnata la sentenza di primo grado il padre del minore ha evidenziato come la valutazione su di lui eseguita è ferma all’esito della CTU del 31/7/2017. Non si è tenuto conto delle relazioni successive e del percorso positivo intrapreso. I tempi non brevi di recupero totale sarebbero comunque compatibili con l’affidamento ai nonni paterni. L’appellante sta per iniziare la fase del reinserimento avendo dimostrato di essere consapevole dell’impegno genitoriale. Il recupero in un contesto familiare supportato dai genitori non è sine die. I suoi genitori sono stati valutati superficialmente. Si tratta di coppia solida, impegnata validamente in attività lavorative, nonostante il dramma della dipendenza del figlio e che hanno dato stabilità all’altra figlia N.. Il Tribunale ha sopravvalutato il comportamento tenuto nel processo, avendo gli stessi dimostrato disponibilità solo dopo l’audizione prevista dalla legge. La CTU non si occupa affatto dei nonni paterni perché l’indagine richiesta li ha esclusi. Viene infine contestata l’esistenza di una forte conflittualità tra i due nuclei familiari che pure è stata posta tra i fattori determinanti la decisione.
1.5 La madre della minore ha evidenziato nell’impugnazione il proprio sforzo di mutamento delle condizioni problematiche pregresse, l’iscrizione all’ufficio di collocamento e il netto miglioramento nel rapporto con la madre con la quale ha ripreso a vivere oltre che la ripresa delle cure. Peraltro lo stesso consulente d’ufficio aveva evidenziato come la relazione tra la madre e M. fosse sufficientemente sintonizzata sul piano emotivo.
1.6 La nonna materna, nella propria impugnazione ha sottolineato che i suoi problemi di dipendenza sono da tempo cessati, che ha un lavoro stabile, che ha intrapreso dall’agosto 2017 un preciso percorso presso il N. O.A. al fine di dimostrare di poter essere una risorsa per la crescita della nipote. Ha anche una stabile relazione affettiva e vuole essere sottoposto a CTU.
1.7 I nonni paterni hanno aderito alle domande del padre del minore.
1.8 Il curatore ha sottolineato che il minore non è giunto a sviluppare né con le figure genitoriali né con gli altri familiari un rapporto effettivamente significativo.
2. La Corte d’Appello, dopo aver sospeso parzialmente l’efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, disponendo che il minore non fosse inserito in una famiglia avente i requisiti per l’adozione, ma permanesse presso gli affidatari, ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti considerazioni:
non deve valutarsi soltanto lo stato attuale di benessere del minore ma è necessario verificare la sussistenza della condizione di abbandono con rigore, essendo la dichiarazione di adottabilità un’extrema ratio; l’adozione non è pertanto finalizzata a trovare per il minore un contesto più favorevole, potendo tale obiettivo realizzarsi con l’affido familiare di carattere temporaneo; dalle relazioni in atti è emersa la maturazione della volontà di richiedere l’affidamento del nipote da parte dei nonni paterni ed il loro costante rapporto con lo stesso ed i servizi verso i quali hanno dimostrato la massima disponibilità, oltre che lo sviluppo di una relazione positiva con il nipote stesso, caratterizzata dalla comprensione dei suoi bisogni ed esigenze. Ciò ha determinato la Corte d’Appello a disporre consulenza tecnica d’ufficio le cui conclusioni hanno confermato le indicazioni sopra illustrate, unitamente all’insussistenza di condizioni integranti lo stato di abbandono; in particolare è emerso come i nonni paterni siano pronti alla collaborazione con la madre e la nonna materna ove necessario per il minore e il consulente d’ufficio ha escluso la natura meramente strumentale al recupero del figlio Thomas della disponibilità dimostrata. Anche sui genitori il consulente d’ufficio, pur non negando le criticità che rendono necessarie le figure vicarianti, ha sottolineato i miglioramenti effettivi, così come ha evidenziato che la nonna materna risulta essere una donna autenticamente disponibile ed aperta ad ogni intervento di supporto al nipote ed alla gestione effettiva delle relazioni familiari.
2.1 In conclusione, ferma la valutazione positiva per i nonni, oggetto di accurato esame peritale di cui la Corte d’Appello ha condiviso il percorso e le conclusioni con ampia giustificazione argomentativa, anche sui genitori ha ritenuto non sussistente una situazione di abbandono in quanto un conto sono gli interventi limitativi o conformativi della responsabilità genitoriale, un conto è la condizione di abbandono e la recisione radicale di qualsiasi legame.
2.2 Per la necessità che il passaggio per il minore sia graduale, la Corte d’Appello ha confermato l’affidamento extrafamiliare e la nomina del tutore provvisorio dal momento che sarà il Tribunale per i minorenni a dover adottare le determinazioni necessarie per la transizione e per il definitivo rientro del minore nella famiglia di origine.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della repubblica di Milano presso la Corte d’Appello con due motivi. Ha depositato controricorso adesivo il curatore speciale del minore nonché le parti private.
4. Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15, non risultando essere stati adeguatamente valutati tutti gli elementi che deponevano per la dichiarazione di adottabilità del minore. Non si è tenuto conto della prognosi di attuale inidoneità sia dei genitori che degli ascendenti ed in particolare dell’ambiguo atteggiamento dei nonni paterni in un primo tempo contrari e poi favorevoli all’affidamento del minore stesso. La mera disponibilità non è sufficiente in mancanza di rapporti significativi e di un positivo giudizio di idoneità.
5. Nel secondo motivo viene ugualmente dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 10, unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancanza di concrete possibilità di recupero in tempi ragionevoli della genitorialità. I genitori sono gravemente carenti e manifestano una perdurante incapacità genitoriale. L’interesse del minore nella decisione della Corte d’Appello è stato trascurato sotto il profilo della preminenza e dell’attualità.
6. Le due censure non superano il vaglio di ammissibilità essendo dirette a formulare un giudizio di merito alternativo alla valutazione relativa all’insufficienza di elementi di fatto per configurare una situazione di abbandono del minore, affermata dalla Corte d’Appello di Milano sulla base di un’approfondita indagine fattuale culminata con una consulenza tecnica d’ufficio, ovvero una valutazione prossima alla decisione, nonché su un ampio ed esauriente impianto motivazionale. Esauriente perché fondato sull’esame dei genitori biologici e delle loro condizioni attuali, contrassegnate, secondo quanto accertato nel merito, non solo dalla volontà ma anche da un impegno fattivo verso un miglioramento delle proprie condizioni psico fisiche, relazionali e sociali e su una valutazione attuale e “terza” eseguita sulle figure vicarianti, tutte presenti nella vita del minore ancorché nel rispetto delle rigide scansioni temporali degli incontri regolati.
7. Peraltro la Corte d’Appello non ha trascurato l’immediato interesse del minore, stabilendo una gradualità nel reinserimento che tenga conto delle esigenze di sviluppo equilibrato e non traumatico del minore, oltre che della necessità di evitare passaggi bruschi e permettere il ripristino graduale ma effettivo della relazione dello stesso con il suo nucleo familiare di origine.
8. Il controricorso adesivo del curatore speciale presenta la medesima criticità essendo incentrato su una critica della valutazione dei fatti rilevanti così come insindacabilmente eseguita dalla Corte d’Appello.
9. All’inammissibilità non segue l’applicazione del principio della soccombenza in considerazione della peculiare qualificazione della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021