Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30400 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1543/2020 proposto da:

I.C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Antonella, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.: nella qualità di curatore speciale del minore I.N.V., Io.An.: quale madre del minore, Procuratore Generale della Repubblica di Torino, Tutore Provvisorio del Minore in persona dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 15 gennaio 2019 il Tribunale per i minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità di I.N.V., nato il *****, confermando l’inserimento del medesimo presso la famiglia che lo aveva accolto. Veniva nella circostanza rilevato che la madre del minore, Io.An., evidenziava inadeguatezze plurime, avendo interrotto i rapporti col figlio nella primavera del 2016, senza richiedere di fissare nuove visite col minore, che era stato collocato presso una famiglia affidataria; quanto al padre, I.C., era osservato che lo stesso presentava una personalità problematica, era detenuto per gravissimi reati ed era stato rinviato a giudizio per violenze sessuali in danno della sorellastra di N., B.: aggiungeva il Tribunale che, del resto, il rapporto tra il minore e il padre non era stato mai sperimentato nella quotidianità, essendosi sempre fondato su telefonate e visite in luoghi neutri.

2. – La pronuncia era impugnata da I.C..

La Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2019, rigettava il gravame.

3. – Avverso quest’ultima decisione lo stesso I. propone un ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria. Io.An., il tutore provvisorio del minore e il curatore speciale dello stesso, intimati, non hanno rassegnato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 2. Premesso che a norma della L. n. 184 cit., art. 8, possono essere dichiarati adottabili minori in situazioni di abbandono, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, deduce il ricorrente che la motivazione addotta dalla Corte di appello per confermare lo stato di adottabilità di N. sarebbe semplicistica e contraddittoria, oltre che contrastante con l’interpretazione che la giurisprudenza dà del richiamato art. 8. Viene rilevato che lo stesso istante non avrebbe “mai avuto un atteggiamento abbandonico nei confronti del figlio”; sul punto vengono richiamati più elementi di giudizio che, ad avviso del ricorrente stesso, sarebbero stati trascurati dal giudice distrettuale; viene in particolare sottolineato che la consulenza tecnica disposta in primo grado aveva riconosciuto la capacità genitoriale del padre, tant’e’ che il Tribunale aveva sospeso la procedura di adottabilità del minore. E’ aggiunto che l’impossibilità, da parte di I., di occuparsi materialmente del figlio poteva superarsi disponendo l’affido etero-familiare di N.: soluzione, questa, che avrebbe potuto favorire la graduale ripresa dei rapporti del minore con il padre per il periodo successivo alla scarcerazione del medesimo.

Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1. Viene lamentato che la Corte di appello abbia valorizzato le ultime relazioni del servizio di neuropsichiatria infantile, secondo cui N. aveva oramai instaurato un forte legame affettivo con gli affidatari e manifestava angoscia in conseguenza dei contatti con il padre. E’ spiegato che nei primi tre anni di vita il minore aveva stretto un legame significativo con il proprio genitore, seppure con le modalità del luogo neutro. La Corte di merito avrebbe conseguentemente omesso di considerare l’importanza e la natura di tale legame e le conseguenze psicologiche negative discendenti da una rottura dello stesso.

Col terzo motivo viene lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La difesa dell’appellante – è osservato – aveva richiesto all’udienza dell’8 ottobre 2019 che si disponesse consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice di appello aveva però omesso di prendere posizione su tale istanza “e pertanto non (aveva) sciolto la riserva sul punto”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha posto l’accento sul fatto che padre e figlio non avevano potuto costruire un rapporto continuativo, fondato su esperienze di vita quotidiane comuni, essendosi la loro frequentazione limitata a pochi incontri. Ha aggiunto che le capacità genitoriali del ricorrente, che pure erano state riconosciute dai consulenti tecnici nominati nel corso del giudizio, non erano “mai state messe in atto né sperimentate nel rapporto con il figlio N.V.”. Ha precisato che i lunghi e ripetuti periodi di detenzione cui era stato sottoposto l’istante avevano allontanato lo stesso dal figlio e avevano inciso nel loro rapporto “rendendolo più fragile, evanescente e lontano”; in proposito, nella sentenza impugnata è rilevato come I.C. risultava essere detenuto per reati pregressi e che lo stesso aveva subito una nuova condanna, in primo grado, alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui all’art. 609 bis c.p., comma 1, e art. 609 ter c.p., comma 2, in danno della figlia della moglie: evenienza, questa, per la quale, ad avviso della Corte, sarebbe risultato “impossibile per il padre occuparsi del minore per lungo tempo”. Da tale quadro la Corte di merito ha dedotto l’esistenza di uno stato di abbandono connotato dall’oggettivo impedimento che si frapponeva al soddisfacimento, da parte del padre, dei bisogni morali e materiali del figlio. La Corte di merito ha infine escluso che potesse darsi corso all’affidamento etero-familiare del minore; ha evidenziato che tale soluzione confliggeva “con l’interesse del minore, il quale ha già patito molto per l’abbandono della madre e ora ha trovato nella famiglia affidataria valide risorse per la sua crescita psicofisica”; ha aggiunto, al riguardo, che il minore risultava aver maturato un legame significativo con tutti i membri del familiare dove è inserito, ma che, secondo quanto evidenziato dalla psicologa nell’ultima relazione agli atti, i ricordi legati all’esperienza del passato erano, per lui, fonte di angoscia. Da qui l’ulteriore rilievo per cui la previsione di incontri o contatti, anche solo telefonici, tre il padre e il minore potesse costituire, per quest’ultimo, fonte di ansia e di destabilizzazione e rappresentare, conseguentemente, “un pregiudizio sotto il profilo psichico” per lo stesso N..

Ciò posto, il primo e il secondo motivo si risolvono in una inammissibile istanza di riesame delle risultanze di causa sottoposte al vaglio della Corte di appello.

Occorre considerare che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. 23 aprile 2019, n. 11171; Cass. 28 aprile 2008, n. 10809; Cass. 28 marzo 2002, n. 4503). D’altro canto, appare corretta, in diritto, la valorizzazione, da parte della Corte di appello, della condizione carceraria del ricorrente: infatti, lo stato detentivo di lunga durata dei genitori impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1431). In particolare, il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, cosicché la rescissione del legame familiare costituisce l’unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva: tale condizione non può essere esclusa dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza (Cass. 2 ottobre 2015, n. 19735, secondo cui deve darsi rilievo, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, al fatto che il genitore, nonostante la detenzione, si sia preoccupato di assicurare al minore l’assistenza morale e materiale, affidandolo a parenti in grado di prendersene cura: ma e’, questo, un profilo che qui non interessa, risultando estraneo alla vicenda in esame).

Non appare del resto concludente il rilievo, svolto nel primo motivo, incentrato sul fatto che le capacità genitoriali del ricorrente era stato riconosciuto nella consulenza tecnica d’ufficio: la Corte di appello, come si è visto, non ha negato tale circostanza sul piano astratto, ma ha rimarcato come le nominate capacità non avessero potuto concretamente essere “sperimentate”, visto che il rapporto tra il padre e il figlio si era basato su contatti discontinui. E del resto, come si è visto, la Corte di merito ha conferito rilievo anche al fatto, in sé decisivo, della soggezione al regime detentivo.

La sentenza impugnata si sottrae a censura anche con riguardo alla decisione assunta riguardo all’affidamento etero-familiare. La Corte di appello ha evidenziato che ricorreva una situazione di impossibilità, da parte del ricorrente, di provvedere ai bisogni morali e materiali del figlio per un lungo periodo; al contempo ha rilevato come la famiglia affidataria offrisse al minore valide risorse per la sua crescita psicofisica. Occorre considerare, allora, che è immune da vizi l’accertamento dello stato di abbandono, nel caso in cui non sia sopravvenuta l’autonomia genitoriale necessaria e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, sicché, in tal caso si palesa legittimo il rigetto della domanda di affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1837).

Quanto, infine, alla censura svolta col terzo motivo, se ne evidenzia, anzitutto, il deficit di autosufficienza: il ricorrente non riproduce, infatti, il contenuto della richiesta di consulenza tecnica che assume di aver formulato avanti al giudice del gravame.

Il ricorrente impropriamente imputa, poi, alla sentenza impugnata il vizio di omesso esame di fatto decisivo; ma è da rilevare, in proposito, che il mancato accoglimento di una istanza istruttoria non è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la quale concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Occorre peraltro considerare che la consulenza tecnica era stata già disposta dal Tribunale e che l’istante nemmeno chiarisce per quali ragioni l’accertamento peritale avrebbe dovuto rinnovarsi. E vale pure la pena di rilevare che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (Cass. 29 settembre 2017, n. 22799; Cass. 19 luglio 2013, n. 17693; Cass. 24 settembre 2010, n. 20227).

3. – Nulla è ovviamente da statuire in punto di spese processuali.

Poiché il procedimento è esente (L. n. 184 del 1983, art. 82, comma 1), esso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, non è soggetto al contributo unificato, onde non opera la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del medesimo decreto circa il raddoppio del detto contributo.

Deve disporsi l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, non venga fatta menzione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la Sezione Civile, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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