Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30402 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Piero – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14191/2020 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Patruno del foro di Bari;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 31/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 31/03/2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla cittadina nigeriana, A.P., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

2. La richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, della protezione umanitaria.

2.1. A sostegno della domanda, ha dichiarato di aver subito molestie per tre anni da parte di un poliziotto presso il quale la madre svolgeva il lavoro di domestica fino a che, un giorno, aveva colpito l’uomo con un coltello perché sorpreso a fare violenza alla sorella minore. Dopo quest’episodio aveva deciso di lasciare il Paese aiutata dal fratellastro ed, una volta giunta in Italia, aveva incontrato una donna che la iniziava alla prostituzione e le forniva ospitalità nella sua stessa casa, chiedendole in cambio somme eccessive per il pagamento del canone d’affitto. Una volta riuscita a scappare dalla casa della donna, aveva deciso di andare a vivere con un suo amico.

3. La vicenda narrata è stata ritenuta inattendibile con riferimento specifico al racconto dell’aggressione al datore di lavoro della madre ed alle modalità di fuga dalla casa della donna che la faceva prostituire. E’ stata ritenuta credibile in relazione al fatto di essere stata dedita alla prostituzione.

3.1. In merito a tale profilo, tuttavia, il Tribunale ha osservato che la richiedente non può essere ritenuta una potenziale vittima di tratta, atteso che nel caso in esame non sussistono gli indicatori elaborati dall’UNHCR per il riconoscimento di tale specifica condizione soggettiva. Ciò perché è stato ritenuto che la stessa abbia consentito volontariamente in Italia di essere avviata alla prostituzione ed abbia poi continuato a prostituirsi senza esserne costretta, non essendo stato riferito nulla che possa evocare un possibile intento del fratellastro di condurla in Italia a fini di sfruttamento sessuale.

3.1. Alla stregua di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato atteso che non sono state neppure dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. Considerazioni analoghe sono state svolte in ordine alla protezione sussidiaria perché non sono state enunciate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

3.2. Con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. c), il giudice del merito ha affermato che, dalle fonti internazionali consultate, è emerso che la zona specifica di provenienza della ricorrente non risulta caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa tale da giustificare il riconoscimento della protezione invocata.

3.3. Da ultimo è stato negato il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari poiché non si ravvisa una effettiva lesione di diritti fondamentali della richiedente e, tantomeno, risulta comprovata una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva.

4. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera. L’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, posto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli atti di persecuzione subiti dalla ricorrente non potessero rientrare nella fattispecie legale di quegli atti “gravi, per loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” di cui alla norma citata. Precisamente, quest’ultima contempla atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, quale è quella subita dalla ricorrente in conseguenza dei maltrattamenti e delle vessazioni poste in essere dal datore di lavoro della madre.

5.1. La censura è inammissibile per le ragioni che seguono.

5.2. Il Tribunale ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di una duplice ratio: il difetto di credibilità della vicenda narrata e la mancata allegazione di atti persecutori intesi quali vessazione o repressione violenta implacabile.

5.3. Per contro, la ricorrente si è limitata a contestare solo la seconda delle due rationes, affermando che i maltrattamenti e le vessazioni subite rientrano a pieno titolo nel perimetro della fattispecie legale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, senza colpire il giudizio negativo di credibilità che ha investito le narrate vicende persecutorie.

5.4. Dunque, in assenza di una censura specifica volta a superare il difetto di credibilità espresso dal Tribunale, peraltro fondato su una valutazione incensurabile di merito, il motivo si rivela inammissibile.

6. Nel secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, nonché la mancata valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5. Lamenta la ricorrente che il rigetto della domanda di protezione umanitaria è conseguito automaticamente a quello delle protezioni maggiori, senza che sia stata effettuata alcuna valutazione comparativa tra la situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di un eventuale rimpatrio nel Paese di origine. Al riguardo, il Tribunale non ha tenuto conto che le violenze sessuali e l’induzione alla prostituzione subite dalla richiedente incarnano quella condizione di vulnerabilità posta a fondamento del permesso per motivi umanitari, indipendentemente dal luogo in cui la vicenda si sia consumata.

6.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione.

6.2. La ricorrente ha dedotto di essere stata avviata alla prostituzione da una donna conosciuta in Italia e di aver continuato a prostituirsi per pagare l’affitto e le spese che quest’ultima le chiedeva in cambio. Precisamente, in sede di audizione, ha dichiarato quanto segue: “la signora mi aveva detto che non c’erano altri lavori, altrimenti mi avrebbe mandata via di casa”, “io non ho debiti con la signora. Lei mi chiedeva i soldi solo per pagare l’affitto e le spese”.

6.3. La credibilità della vicenda relativa all’induzione alla prostituzione da parte della donna italiana non è stata messa in discussione dal Tribunale il cui giudizio di inattendibilità ha investito esclusivamente l’episodio dell’accoltellamento dell’aggressore della sorella e le modalità di fuga dalla casa della donna (pag. 3 del decreto impugnato) tanto è vero che l’allegazione è stata presa in considerazione ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento delle protezioni maggiori. Precisamente, il giudice del merito ha escluso che alla ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), stante l’impossibilità di qualificare quest’ultima quale vittima di tratta a scopo sessuale in considerazione del carattere volontario della prostituzione, (la stessa avrebbe acconsentito ad essere avviata alla prostituzione ed avrebbe continuato a prostituirsi volontariamente), e dell’insussistenza degli indicatori elaborati dall’UNHCR per il riconoscimento delle vittime di tratta.

6.4. Osserva il Collegio che il Tribunale ha omesso di esaminare il profilo della rilevanza dell’esercizio della prostituzione ai fini della protezione umanitaria, verosimilmente per le ragioni esposte a sostegno del rigetto delle protezioni maggiori. Precisamente, è stato escluso, per la dedotta “volontarietà” della scelta della ricorrente, che ricorresse una vera e propria induzione o coercizione alla prostituzione, in forza della quale ritenere configurabile una condizione di vulnerabilità soggettiva fondata sulla lesione effettiva dei diritti fondamentali della persona.

6.5. Tale conclusione, tuttavia, confligge con i rilevanti principi enunciati di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 141 del 2019 avente ad oggetto la questione relativa alla legittimità costituzionale della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 4), prima parte ed 8), nella parte in cui configura come illecito penale le condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Nella pronuncia è stato affermato che, anche se non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Ha precisato la Corte Costituzionale che può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro un corrispettivo. Deve, pertanto, sempre riconoscersi, nell’esercizio della prostituzione, una radicale ed ineliminabile lesione del diritto all’autodeterminazione nella sfera della libertà personale emotiva e sessuale. La ricorrente, peraltro, non può non essere parte della “larghissima maggioranza dei casi” cui si riferisce la pronuncia della Corte Costituzionale, essendo stata avviata alla prostituzione per poter raggiungere un grado, almeno minimo, di autosufficienza economica una volta giunta in un paese estero ed in un contesto geografico, linguistico e sociale, ad essa estraneo.

6.6. La situazione rappresentata dalla ricorrente, pur presentando caratteristiche diverse rispetto al fenomeno della tratta, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità proprio per la grave deprivazione dei diritti della persona afferenti alla sfera della dignità personale e dell’autodeterminazione nelle scelte che incidono in modo primario nello sviluppo della personalità individuale. Tale peculiare forma di vulnerabilità, direttamente incidente sul diritto alla protezione di carattere umanitario, è stata ampiamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza di questa Corte in più di una pronuncia. In particolare si è sottolineato l’ininfluenza dell’impossibilità di qualificare la persona dedita alla prostituzione quale vittima di tratta a scopo sessuale al fine di riscontrare una condizione di vulnerabilità soggettiva che si sostanzia e viene vissuta nella più “elevata e dolorosa di tutte le sue possibili forme” (Cass. n. 1104 del 2020).

6.7. Dunque, tale condizione di vulnerabilità non può ritenersi in alcun modo esclusa dalla mancanza di una coercizione diretta che prenda le forme della tratta. La necessità di prostituirsi per ragioni connesse ad esigenze primarie di natura socio – economica, non può, neanche astrattamente, configurarsi come libera e volontaria. Di conseguenza, il giudice del merito, a fronte della narrazione di una simile vicenda, che sia stata dal medesimo ritenuta credibile, non può mai esimersi dal verificare la sussistenza di una grave condizione di vulnerabilità soggettiva.

6.8. Nel caso di specie, il Tribunale ha invece omesso di svolgere tale doverosa valutazione. Pertanto, il provvedimento impugnato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere cassato con rinvio al giudice del merito perché si attenga al principio di diritto: “ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, l’esercizio della prostituzione, se sorretto da necessità economiche, integra una condizione soggettiva di vulnerabilità anche ove non si possa attribuire alla richiedente (o al richiedente) la qualifica di vittima di tratta a scopo sessuale, dovendosi ravvisare una grave compromissione della dignità personale e del diritto ad autodeterminarsi in relazione a scelte che incidono in modo primario sullo sviluppo della personalità individuale”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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