LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25939/2017 proposto da:
Hitachi Systems CBT S.p.a. (già Cosmic Blue Team S.p.a., già Cosmic S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi n. 74, presso lo studio dell’avvocato Girone Lorenza, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G. e D.R.F., elettivamente domiciliati in Roma, via Paola Falconieri n. 100, presso lo studio dell’avvocato Fiecchi Paola, rappresentati e difesi dall’avvocato Macciotta Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché contro Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – CRS4 s.r.l., con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Miglior Alberto, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro S.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2329/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere VELLA Paola.
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda in esame trae origine dalla progettazione del “gioco SIDE EFFECTZ (SFZ)” – “opera multimediale a sfondo tecnologico che richiama il mondo di Internet, capostipite dei giochi nella nuova frontiera della comunicazione globale” – da parte di Mediola s.r.l., di cui D.G. e R.F. erano rispettivamente presidente – project manager e responsabile tecnico; la CRS4 s.r.l. (società di cui era unico socio la Regione Sardegna) aveva sottoscritto con Mediola un contratto di “finanziamento alla progettazione dietro cessione del 50% dei diritti del prodotto” (v. c.t.u. del Tribunale di Roma), con obbligo di “finanziare ed elaborare e definire di comune accordo con Mediola il piano di marketing e commerciale” del prodotto, che avrebbe dovuto essere completato a settembre 2000 (in controricorso la CRS4 nega sia l’esistenza di un “partenariato” con Mediola, sia il versamento ad essa di oltre novecento milioni di lire, in quanto subordinato al rilascio di fideiussione da parte di Mediola).
1.1. Nel 2003 la Cosmic S.p.a. (poi Cosmic Blue Team, oggi Hitachi Systems CBT S.p.a.) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, tra gli altri, i signori D. e la società CRS4, e ne chiese la condanna, ex art. 2395 c.c., al risarcimento dei danni da incolpevole affidamento, sostenendo di essere stata dolosamente indotta dapprima dai D. ad acquisire, ad inizio dell’anno 2000, le loro quote pari al 90% del capitale di Mediola s.r.l. (successivamente intervenuta nel giudizio ex art. 105 c.p.c.) e poi a versare, a fine dicembre 2000, un miliardo e ottocento milioni di lire “in conto futuro aumento di capitale” (nonché ulteriori quattrocento milioni di lire) solo perché rassicurata dalla dichiarazione congiunta del 5 dicembre 2000 con cui Mediola e CRS4 davano atto che il prodotto era stato “completato il 15/11/2000 nei termini contrattualmente previsti e con soddisfazione reciproca di entrambe le parti”.
1.2. In realtà – sosteneva l’attrice – a gennaio-febbraio 2001 era emerso che il gioco non risultava completato, tanto che il progetto fu abbandonato, CRS4 uscì di scena e Mediola fu messa in liquidazione, mentre a giugno 2000 (poco dopo la cessione delle loro quote) i D. costituirono la società Abbeynet s.r.l., operante nello stesso settore della realizzazione di prodotti informatici e nella zona in cui operava Mediola (Sardegna), tanto che venne appositamente sottoscritto un patto di non concorrenza (“i signori D. si impegnano a non svolgere, in Italia, attività in concorrenza con la Mediola per un periodo di 5 anni dal momento di eventuali loro dimissioni non sollecitate”).
1.3. Nel 2013 il Tribunale di Roma accolse solo la domanda attorea di violazione del suddetto patto di non concorrenza – condannando i D. a pagare la penale pattuita di Euro 516.456,90 – e la domanda della intervenuta Mediola s.r.l. al risarcimento dei danni per aver i D. agito in conflitto di interessi, condannandoli in via equitativa a pagare la somma di un milione di Euro.
1.4. In particolare, il Tribunale affermò: 1) che al momento dell’acquisto delle quote pari al 90% di Mediola, la Cosmic era ben consapevole della sua “pesante situazione finanziaria” (essendosi avvalsa della due diligence di una società di revisione di primaria importanza), mentre i successivi esborsi di due miliardi e duecento milioni di Euro a dicembre 2000 “erano stati determinati dalla necessità di pagare i debiti verso banche e fornitori”, anche perché: 1) non si poteva ragionevolmente ritenere che il socio di maggioranza si fosse determinato a così ingenti investimenti sulla base delle dichiarazioni e attestazioni di un terzo, piuttosto che del progetto stesso: 2) lo stato del progetto SFZ era stato illustrato nel C.d.A. del 27 dicembre 2000 alla presenza dei “consiglieri espressione del socio di maggioranza”; iii) l’attrice non aveva compiutamente indicato lo stato di avanzamento del progetto al 15 novembre 2000; 4) le emergenze processuali non consentivano “in alcun modo cogliere il nesso di causalità tra i versamenti effettuati… e l’asserita falsa rappresentazione dello stato di avanzamento del progetto”, essendo anzi “stati acquisiti elementi per ritenere l’insussistenza dell’indicato nesso eziologico”; 2) che il patto di non concorrenza era stato violato sulla base, quantomeno, della “parziale sovrapponibilità dell’oggetto sociale delle due società”; 3) che D.G., quale amministratore di Mediola, aveva agito in conflitto di interessi, poiché da alcune testimonianze (non efficacemente contrastate dalle altre) era emerso che, su sua indicazione, il programma vocale del gioco “SFZ” era stato stralciato per essere applicato nel settore delle telefonate via internet in cui operava Abbeynet, con utilizzo del personale impegnato nel programma del gioco e conseguente incidenza sui tempi della sua realizzazione, oltre che sulle stesse prospettive di ripresa di Mediola, incentrate tutte sul lancio del prodotto “SFZ”.
1.5. Nel proporre appello la Cosmic contestò: A) l’erronea qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 253 c.c., in quanto l’azione di risarcimento si fondava sul proprio incolpevole affidamento; B) l’illogicità e contrarietà a prova scritta del punto sopra indicato sub i); C) l’illogicità e contrarietà a prova scritta del dEit punto sopra indicato sub iii); D) l’infondatezza del punto sopra indicato sub iv).
1.6. La Corte d’appello di Roma ha esaminato congiuntamente i quattro motivi dell’appello principale della Cosmic e li ha ritenuti infondati, dando particolare risalto ai seguenti aspetti: 1) nella riunione del C.d.A. Mediola del 2 dicembre 2000 si era discusso proprio dello “stato del progetto Side Effects” e di ciò la Cosmic ben avrebbe potuto e dovuto tener conto, invece di fondare le proprie rivendicazioni sulla dichiarazione sottoscritta il 5 dicembre 2000 da Mediola e CRS4; 2) la stessa Cosmic non aveva prodotto quella parte del verbale della predetta riunione del C.d.A. attestante il dibattito sul punto, che avrebbe costituito un dato essenziale per valutare l'”incolpevole affidamento” su cui si basava la sua azione; 3) il deposito dei due successivi “stati di avanzamento” del progetto non era rilevante ai fini di stabilire il “rapporto di causalità tra la non veritiera attestazione di CRS4 e l’esecuzione dei due esborsi”; iv) dalla disposta c.t.u. era emerso (senza contestazione) che la somma di un miliardo e ottocento milioni di lire era stata versata “per far fronte ai pressanti debiti scaduti di fornitori e banche”, risultando a tal fine irrilevante la qualificazione formale dell’esborso come finanziamento del socio o “versamenti in conto futuro aumento del capitale”, tanto più che l’appellante non aveva allegato né provato un diverso utilizzo di quelle somme.
1.7. Anche l’appello incidentale dei D. sulla condanna alla penale per violazione del patto di non concorrenza contenuto nella clausola n. 5 della lettera di intenti del 21/03/2000 – fondato sulla deduzione che la Abbeynet s.r.l. operava in un settore diverso da quello di Mediola ed “era impegnata in un unico progetto, consistente nelle attività di ricerca nel settore della telefonia via internet” – è stato rigettato dalla Corte territoriale, la quale al riguardo ha valorizzato: 1) la non contestazione della “parziale sovrapponibilità degli oggetti sociali e quindi dell’attività d’impresa nella quale le due compagini avrebbero potuto operare”, “evento che, con la clausola in questione, la cessionaria delle quote aveva inteso scongiurare”; 2) la testimonianza del capo del progetto “SFZ” – sig. D.D. – circa l’attività di concorrenza svolta, avendo D.G. chiesto al predetto dipendente di verificare la possibilità di stralciare dal progetto il programma vocale e utilizzarlo per telefonate via internet, settore in cui all’epoca era concentrata l’attività di Abbeynet, che nei primi due mesi di vita aveva altresì utilizzato le strutture di Mediola.
1.8. I giudici di secondo grado hanno invece accolto l’appello incidentale dei D. sulla condanna al risarcimento dei danni per conflitto di interessi in favore dell’intervenuta Mediola s.r.l., ritenendo “del tutto pacifico che il mancato completamento del progetto” fosse “stata causato dalla volontà del socio Cosmic di abbandonare il progetto” medesimo, senza che fosse stata dimostrata (e nemmeno allegata) da Mediola l’efficienza causale dello stralcio del programma vocale sul ritardo nella ultimazione del progetto “SFZ”; hanno altresì aggiunto che, in tesi, un pregiudizio si sarebbe potuto individuare nei costi del personale di Mediola che aveva continuato ad occuparsi del programma vocale stralciato dal progetto del gioco, ma che nulla era stato allegato in tal senso; hanno quindi concluso per l’irrilevanza del conflitto di interessi del D. rispetto al danno asseritamene patito da Mediola, “verosimilmente cagionato non dal ritardo, ma dall’abbandono del progetto deciso dalla società nell’ambito dei propri poteri discrezionali nello svolgimento dell’attività d’impresa”.
2. La sentenza della corte d’appello è stata impugnata dalla Hitachi Systems CBT S.p.a. (già Cosmic Blue Team – CBT S.p.a.), con tre motivi di ricorso principale, corredato da memoria, nonché dai controricorrenti G. e D.R.F., con due motivi di ricorso incidentale. La CRS4 s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre l’intimata S.A. non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale “si contesta, ex art. 360 c.p.c., n. 3-4-5, violazione dell’art. 132 c.p.c., artt. 2727 2697 e 2729, 1175 e 1176”, per avere la corte d’appello “ritenuto di non esaminare alcuno dei quattro diversi motivi d’appello.., considerandoli tutti assorbiti da un’unica considerazione”, in base alla quale si è escluso “in radice che CBT potesse aver dimostrato il suo incolpevole affidamento”, sulla base di un procedimento logico “inespresso (e, dunque, incomprensibile), illogico, apodittico, violativo della struttura stessa dell’argomentazione presuntiva ed infine, ma non da ultimo, formulato in spregio di una prova documentale in atti”, dunque con una motivazione “contraddittoria o insufficiente”, trascurando che il c.t. u., “dopo aver acquisito ed esaminato il contenuto del verbale del Cda del 2/11/00 ne aveva illustrato specificatamente il contenuto riferendo del dibattito che si svolse sull’SFZ”, come da stralci di perizia trascritti a pag. 19 del ricorso principale.
2.2. Il secondo mezzo denunzia la “violazione dell’art. 360, n. 3 (in relazione agli artt. 132 e 112 e 116 c.p.c.) e n. 4 e 5 c.p.c.”, perché, ove “si condividesse il giudizio di erroneità della valutazione di assorbimento” delle “prime tre censure oggetto di gravame (…) dalla questione sopra dedotta”, la corte d’appello “avrebbe erroneamente omesso di valutare se, gli elementi addotti nel gravame (…) quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero – o meno – in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi”.
2.3. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. “per avere la corte territoriale riprodotto sostanzialmente la motivazione di primo grado senza neppure autonomamente rinnovarne il ragionamento alla luce delle censure dell’appellante; nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., per non aver valutato la prova documentale offerta”, ossia i bonifici “effettuati con la causale “versamenti in conto futuro aumento di capitale” (mentre tutti gli altri bonifici prodotti effettuati per ripianare le perdite riportavano detta diversa causale)”, sicché “la ricostruzione cui approdano i Giudici di merito è illogica, contraria a precise prove acquisite ed (…) errata laddove ha determinato l’intenzione della parte sulla base di una mera circostanza verificatasi ex post”.
3. Tutti i motivi del ricorso principale sono inammissibili.
3.1. In primo luogo, la formulazione promiscua in un unico motivo di doglianze eterogenee, prospettabili in modo autonomo (nel caso di specie errores in procedendo, errores in iudicando e censure motivazionali), contrasta con il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale una simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un’esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne (o quantomeno da non renderne difficoltosa) l’individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), Cass. Sez. U, 9100/2015; Cass. 7009/2017, 26790/2018; conf. ex plurimis, Cass. 33348/2018, 15834/2020, 2298/2021, 4287/2021, 5987/2021, 10156/2021, 10974/2021).
3.2. Inoltre, le censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 e applicabile ratione temporis), che impone al ricorrente l’onere di indicare, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il fatto storico – non identificabile con le valutazioni svolte dal c.t.u. – il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare in questa sede la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018).
3.3. Occorre poi rammentare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è attualmente consentito solo con riguardo alla verifica del rispetto del cd. “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014); nel caso di specie, nessuno di detti gravi vizi inficia, rendendola nulla, la motivazione della sentenza impugnata (dei cui contenuti si è dato ampiamente conto nei fatti di causa), la quale appare chiara, coerente e in ultima analisi contenuta entro quella soglia minima di costituzionalità di cui si è detto.
3.4. Va altresì rilevato che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non è configurabile rispetto a mere difese, questioni o argomentazioni (cfr. Cass. 22397/2019), bensì con riguardo a domande o eccezioni di merito, cioè “qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. 7653/2012; conf. Cass. 7472/2017, 28308/2017, 18797/2018); in altri termini, esso ricorre solo “ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. 7472/2017), ipotesi, questa, non riscontrabile nella decisione impugnata, il cui preteso vizio appare perciò verosimilmente frutto di una mancata comprensione della relativa ratio decidendi.
3.5. Anche la lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c., è inconsistente poiché, “per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli – salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio – mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, 20867/2020; Cass. 4699/2018, 2676/2018, 16598/2016).
3.6. D’altro canto, la violazione dell’art. 116 c.p.c. può riscontarsi solo quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, il valore di prova legale); oppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; invece, ove si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque in presenza di quei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019; n. 20867 del 2020).
3.7. Quanto all’attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre poi rammentare la distinzione tra l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione, appunto, degli artt. 115 e 116 c.p.c., (i quali vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – e l’errore di valutazione, che invece, investendo l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass.1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).
3.8. Invero, “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che, come visto, attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, il quale come detto – tramite l’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 23153/2018, 11892/2016). E così: per un verso, la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360, n. 5) c.p.c.; per altro verso, la parte non può rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
3.9. Con riguardo alle dedotte violazioni di legge, deve ricordarsi che per giurisprudenza consolidata di questa Corte il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3), consiste nel dedurre l’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017, 6587/2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016). E’ questo il caso delle doglianze in disamina, le quali evocano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato e di fatto traducendosi in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 6939/2020, 7192/2020, 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016).
3.10. Si deve quindi concludere che il ricorso principale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021) ed è in quanto tale inammissibile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017); è evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018).
4. Va ora esaminato il ricorso incidentale.
4.1. Con il primo motivo, D.G. e R.F. lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2596 c.c., artt. 1362 e 1367 c.c., deducendo che lo scrutinio circa l’esistenza di un’attività concorrente della Abbeynet S.p.a. di cui erano rispettivamente amministratore e socio – in relazione alla ritenuta violazione del patto di non concorrenza da essi sottoscritto nei confronti di Cosmic S.p.a., quale cessionaria delle loro partecipazioni in Mediola S.r.l. – andrebbe svolto secondo criteri di effettività e non di mera potenzialità, non essendo sufficiente l’astratta sovrapponibilità parziale dell’oggetto sociale delle due società, ma occorrendo il riscontro del “concreto esercizio.. di un’attività economica all’interno dello stesso mercato di riferimento”; nel caso di specie – si sostiene – i mercati di riferimento erano diversi, essendo Mediola una società produttrice di giochi e Abbeynet una società di sviluppo di servizi e software per telecomunicazioni.
4.2. Il secondo mezzo denuncia analogamente la violazione dell’art. 2596 c.c., in quanto il riferito stralcio del programma vocale non costituirebbe nemmeno in astratto esercizio di attività concorrente, potendo semmai rilevare in termini di conflitto di interessi, poiché, per aversi attività concorrenziale, occorrerebbe appunto l'”effettivo esercizio di un’attività economica (e dunque uno sbocco all’esterno) collocata nel medesimo settore di mercato”.
5. Anche i due motivi di ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.
5.1. Con essi si deduce insistentemente che Abbeynet si occupasse solo di telefonia via internet, ma non anche, con altrettanta chiarezza, che Mediola avesse come esclusivo oggetto sociale la produzione di giochi. Ne’ è stata adeguatamente contrastata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), la parziale sovrapponibilità degli oggetti sociali e dell’attività d’impresa affermata a pag. 7 della sentenza impugnata, restando perciò appurata, in sede di merito, la parziale coincidenza dei settori merceologici e del bacino geografico di utenza, idonea ad integrare il requisito della concorrenzialità, che ricorre anche a fronte di una comunanza potenziale della clientela o del mercato dell’utenza (cfr. Cass. 18508/2013, in motivazione).
5.2. Questa Corte ha invero ravvisato la violazione del patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. anche a fronte di un’attività economica svolta nell’ambito dello stesso mercato e idonea a rivolgersi ad una clientela omogenea con offerta di servizi che, “pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l’esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare” (Cass. 988/2004, con riguardo a “soggetto che, già amministratore di una società di ristorazione, aveva assunto analoga carica societaria in una società di commercializzazione di buoni pasto”). Ciò senza considerare l’astratta configurabilità di un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nello stralcio del programma vocale in questione (cfr. Cass. 13550/2017).
6. La reciproca soccombenza dei ricorrenti, principale e incidentali, e il tenore delle difese complessivamente svolte, giustificano la compensazione delle spese, anche nei confronti della controricorrente.
7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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