LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30522-2019 proposto da:
E.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GIORGETTI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 30/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. E.S., proveniente dalla Nigeria, ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione del decreto n. 10292/2019 emesso dal Tribunale di Ancona e pubblicato in data 30 agosto 2019 con il quale è stata rigettata la sua domanda reiterata come consentito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, volta ad ottenere il riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale in via gradata.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Il ricorrente, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, ha lasciato il proprio Paese, il Biafra (Nigeria), perché politicamente instabile e pervaso da continui disordini nonché perché temeva le rappresaglie della famiglia della sua defunta moglie, che gli voleva imporre (alla morte della moglie e dei figli, uno deceduto appena nato ed uno con la madre durante la gravidanza) dei rituali “aberranti” e contrari alla sua fede cristiana.
5. Giunto in Italia, si vedeva negata la protezione internazionale dapprima dalla Commissione territoriale, quindi, in sede giurisdizionale, dalla Sezione specializzata del Tribunale di Ancona.
6. Reiterava la domanda affermando di aver acquisito un nuovo, decisivo documento dal suo paese di origine. La Commissione territoriale dichiarava inammissibile il ricorso, con pronuncia confermata in sede giurisdizionale dal Tribunale di Ancona con il decreto qui impugnato.
7. Il decreto, quanto al diritto al rifugio, evidenzia che il ricorrente non ha allegato di essere affiliato politicamente, o di appartenere ad associazioni per i diritti civili o politiche, o di appartenere a minoranze etniche o religiose a rischio persecuzione; esamina la situazione del paese di origine del ricorrente, la Nigeria, ed in particolare la zona di Enugu dalla quale proviene l’ E. affermando che la disoccupazione e la sottocupazione sono i principali fattori di violenza armata e, quanto alla protezione umanitaria afferma che non siano state allegate situazioni di particolare vulnerabilità, non potendo bastare la sola situazione generale del paese di provenienza.
8. Dopo questa prima sintetica valutazione, affronta la peculiare specificità del procedimento, ovvero l’esser stata la domanda riproposta in sede di reiterazione, in quanto essa era stata già proposta e rigettata dalla C.T., dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Ancona.
Afferma che, sebbene sia opportuna un’interpretazione ampia della locuzione “nuovi elementi” riferita a quelli che possono essere posti alla base della reiterazione della domanda, nel senso comprensivo di nuovi elementi di prova, occorre che essi aumentino considerevolmente la possibilità di accoglimento della domanda e che il ricorrente non li abbia precedentemente prodotti senza sua colpa.
Ritiene quindi che i nuovi fatti debbano essere decisivi, e che sul ricorrente gravi l’onere della prova dell’impossibilità incolpevole di dedurre in precedenza tali elementi.
9. In questo caso, ritiene il tribunale adito che il richiedente non abbia fornito nuovi elementi che aumentino detta possibilità di accoglimento, ma che si sia limitato a ripetere la sua vicenda personale, fidando solo sulla produzione di una lettera che non aveva depositato nel precedente giudizio, senza spiegare quale fosse stato il fatto impeditivo (lettera prodotta nelle more del procedimento di cassazione per la prima domanda, che si è poi concluso con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso).
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso.
10. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e l’apparenza della motivazione. Segnatamente, si lamenta che sia stata utilizzata una mera formula di stile per negare che il ricorrente avesse apportato nuovi argomenti che implicassero la probabilità di accoglimento della domanda di protezione.
11. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 19, comma 1; del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter. Si denuncia come apparente e tautologica la motivazione in ordine al diniego della protezione umanitaria, laddove il decreto afferma solamente che “non sono state allegate situazioni di elevata vulnerabilità, né si riscontrano morivi umanitari individualizzanti, dato che la situazione del paese di origine non può significare di per sé il rilascio del permesso invocato”.
12. Con il terzo motivo si lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nonché al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 19, comma 1; del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter.
13. Segnata mente si censura l’erroneità dell’affermazione del Tribunale per cui non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria al ricorrente giacché la Nigeria è caratterizzata da un conflitto fra gruppi secessionisti cui tuttavia il ricorrente non ha dichiarato di appartenere. Invero, si legge nel ricorso, la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona richiesta ai fini della lettera c), non è subordinata alla prova che il ricorrente sia interessato in maniera specifica e diretta al conflitto interno.
14. La sentenza impugnata si trova ad esaminare per la seconda volta la situazione del ricorrente, che ripropone la domanda di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29;
quest’ultimo disciplina i casi di inammissibilità della domanda in reiterazione e prevede, al comma 1, lett. b), che la Commissione dichiari inammissibile la domanda se il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
15. Deve quindi ritenersi, in merito ai confini del giudizio in sede di reiterazione della domanda, che il giudice adito debba eseguire un vaglio preliminare di ammissibilità della domanda, concentrandosi sulla valutazione in ordine alla avvenuta allegazione o produzione di elementi nuovi, nell’accezione già puntualizzata da questa giurisprudenza di legittimità.
16. Si è avuto già modo di affermare, infatti, che in tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui al D.Lgs. n. citato, art. 35 (Cass. n. 18440 del 2019).
17. Qualora ritenga questi elementi decisivi, e non precedentemente prodotti senza colpa del ricorrente, quindi ammissibile la domanda reiterata, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria, cioè non limitarsi a considerare se gli elementi nuovi da soli siano sufficienti al riconoscimento della protezione, ma se consentano di leggere i precedenti elementi raccolti in modo diverso, dando un contributo determinate alla decisione.
18. Quindi i nuovi elementi possono concernere sia prove formatesi nel passato, che per le difficoltà legate alla distanza e alla situazione il ricorrente non abbia potuto produrre in precedenza, sia elementi storicamente nuovi, fatti di persecuzione verso la propria famiglia, fatti concernenti la propria situazione sanitaria, il percorso di integrazione, l’arrivo in Italia di familiari, il mutare della situazione geopolitica del paese di provenienza con un peggioramento delle condizioni di vita, di tutela dei diritti umani, di pericolo diffuso.
19.Così ricostruita la struttura del giudizio da compiersi in caso di rinnovazione della domanda di protezione internazionale, ne discende che i primi due motivi possano essere rigettati, mentre il terzo debba essere accolto.
20. I passi della motivazione in relazione ai quali si contesta l’esistenza stessa della motivazione sono sintetici, ma la motivazione esiste e rispetta la su indicata economia del giudizio: esaminato l’elemento nuovo introdotto, il tribunale non l’ha ritenuto in alcun modo decisivo, ed ha affermato che nulla avesse indicato il ricorrente per giustificare l’omessa produzione in precedenza e quindi lo ha reputato inidoneo ad incidere sulla precedente valutazione.
21. Ne’ il ricorrente illustra adeguatamente nel ricorso in cosa consistesse la decisività della lettera che era riuscito a procurarsi dopo le precedenti fasi di merito o quali difficoltà abbia incontrato a reperirla in precedenza, né tanto meno precisa che ciò sia stato indicato al giudice di merito e non considerato.
21. A diversa valutazione deve pervenirsi in relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessa considerazione, nel provvedimento impugnato della situazione attuale del suo paese di provenienza, ed in particolare della regione dalla quale proviene il ricorrente, lo stato di Enugu, ai fini della protezione di cui al di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
22. In riferimento a questa ipotesi, che presuppone l’esistenza nel territorio di situazione di violenza indiscriminata, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile a prescindere dalle sue condizioni personali, e quindi una situazione di pericolosità diffusa per le persone che vi si trovano, per definizione la situazione si evolve continuamente e va accertata all’attualità anche in caso di reiterazione della domanda.
23. Inoltre, è errata in diritto l’affermazione contenuta nel decreto impugnato secondo la quale, ai fini della tutela offerta dall’art. 14 lett. c), è necessario che il ricorrente sia direttamente coinvolto nel conflitto, laddove questa ipotesi tutela appunto le persone avverso le situazioni di pericolo generalizzato che le coinvolgono per il solo fatto di dover rimanere o ritornare all’interno di un determinato territorio.
24. I primi due motivi devono essere pertanto rigettati, il terzo va accolto. Il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021