Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.30407 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18717/18 proposto da:

-) L.A., elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Cristiano Licenziati in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Napoli, via Agostino Depretis n. 102, difeso dagli avvocati Eugenio Moschiano e Alessandro Moschiano in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; – controricorrente – nonché -) Telecom Italia s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 18.12.2017 n. 5151;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile n. 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. L.A. procedeva esecutivamente innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti di Telecom Italia S.p.A., notificando un atto di pignoramento ex artt. 543 ss. c.p.c. al terzo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Quest’ultima rendeva dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., di contenuto positivo, ma relativa ad un rapporto intrattenuto presso la filiale di Torino.

L.A., onde prevenire la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, promuoveva nei confronti del terzo pignorato giudizio di accertamento ai sensi dell’art. 548 c.p.c., per sentir affermare l’esistenza di un analogo rapporto anche presso la filiale di Napoli.

Il Tribunale di Napoli accertava l’esistenza del rapporto in questione; escludeva dal regolamento delle spese processuali il debitore esecutato, dal momento che la controversia riguardava solamente i rapporti tra il creditore procedente e il terzo pignorato; compensava le spese processuali fra questi ultimi, ravvisando gravi motivi.

2. La decisione veniva impugnata da L.A., limitatamente al capo della compensazione delle spese processuali nei confronti della Banca.

La Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame e condannava la Banca al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidandole per il primo grado in Euro 1.215,00 per compensi ed Euro 100,00 per spese e per il secondo grado in Euro 235,00 per compensi ed Euro 71,50 per spese; il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 10% e accessori di legge.

3. La decisione d’appello è stata impugnata per cassazione da L.A., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Il ricorso, già fissato per la trattazione nell’adunanza camerale dinanzi alla Sesta sezione di questa Corte per l’11 luglio 2019, con ordinanza interlocutoria 6 marzo 2020 n. 6465 è stato rinviato alla pubblica udienza, sul presupposto del rilievo nomofilattico di talune delle questioni da esso poste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4.

Deduce che la Corte d’appello ha liquidato, per il giudizio di secondo grado, le spese giudiziali in misura inferiore a quella minima stabilita dal D.M. n. 55 del 2014.

1.1. Il motivo è fondato.

Il valore della causa venne stabilito dalla Corte d’appello in Euro 1.206. Per cause di questo valore il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso minimo per il grado di appello di Euro 915, che anche ridotto nella misura massima (50%) sarebbe comunque pari Euro 457,5, mentre la Corte d’appello ha liquidato a titolo di spese la somma di Euro 235, evidentemente applicando la tariffa prevista per le cause di valore fino a 1.100 Euro.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 2.

Deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe liquidato le spese forfettarie, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, nella misura del 10%, invece che nella maggior misura del 15% stabilita dalla legge.

2.1. Il motivo è infondato.

D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 2, stabilisce che all’avvocato spetta, oltre al compenso, “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”.

“Di regola” è una locuzione avverbiale che ha il significato di “normalmente”. Essa esprime dunque chiaramente la possibilità di derogare alla misura ivi prevista.

In questo senso si è già pronunciata questa Corte con le decisioni Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1421 del 22.1.2021 (in motivazione); Sez. 2, Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019, Rv. 653487-02; nonché, con riferimento all’analoga espressione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, Sez. 2, Ordinanza n. 17667 del 05/07/2018, la quale ha affermato che all’espressione “di regola” va attribuito un duplice significato: “da un lato, confermativo del potere-dovere del giudice di determinare le spese processuali, all’interno degli ordinari limiti minimo e massimo di aumento o diminuzione previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4 facendo riferimento ai parametri generali indicati in apertura della disposizione; dall’altro lato, precettivo dell’obbligo di specifica motivazione, nel solo caso in cui il giudice ritenga di superare i predetti limiti ordinari di aumento e diminuzione”.

3. La ritenuta fondatezza del ricorso non impone, tuttavia, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è possibile decidere la causa nel merito, liquidando ex novo le spese del grado di appello, fermi restando gli altri capi della sentenza impugnata.

A tal fine, tenuto conto del valore della causa e della oggettiva semplicità delle questioni giuridiche iniziata” dibattute, le spese del grado di appello possono essere liquidate nella somma di Euro 915, oltre gli accessori di legge, meglio indicati nel dispositivo.

4. La cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese anche nei gradi di merito.

Le spese del primo grado del presente giudizio restano liquidato nella misura già stabilita dalla Corte d’appello.

Delle spese del secondo grado di giudizio si è già detto nel paragrafo che precede.

Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate integramente tra le parti, in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale del ricorso.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo di ricorso; (-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla rifusione in favore di L.A. delle spese del grado di appello che si liquidano nella somma di Euro 915, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) conferma la liquidazione delle spese del primo grado del presente giudizio come compiuta dalla Corte d’appello di Napoli nella sentenza impugnata; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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