Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30412 del 27/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

G.J., rappr. e dif. dall’avv. Stefania Russo stefania.russo.bergamo.pecavvocati.it, con studio in Bergamo, via Camozzi n. 34, come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Venezia 19.5.2020, n. 5159/2020, R.G. 8381/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 5.10.2021.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. G.J. impugna il decreto Trib. Venezia 19.5.2020, n. 5159/2020, R.G. 8381/2018 che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonché il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il tribunale, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto: a) insussistenti, già nel racconto, data la sua genericità e contraddittorietà, e la non credibilità della richiedente, i fondati motivi di una persecuzione personale e diretta, avendo la ricorrente riferito di aver lasciato nel 2016 la Nigeria per il timore di una persecuzione verso di sé e il marito, non altrimenti documentata né provata, proveniente da una setta cultista (*****), cui i due si sarebbero rifiutati di aderire; b) insussistente comunque ogni rischio di danno grave da sanzione penale estrema o trattamento degradante, posto che, tra l’altro, sul punto nulla la richiedente aveva dedotto, così come assente il conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella regione di ***** (*****), zona della Nigeria di provenienza, secondo le fonti acquisite e alla luce dei parametri di personalizzazione del rischio ovvero di probabile esposizione al medesimo di un civile in quanto tale; c) esclusi i presupposti della protezione umanitaria, oltre che per credibilità negata, altresì per genericità della domanda e difetto già di allegazione della vulnerabilità, anche in ragione della insufficiente documentazione di una integrazione raggiunta, peraltro in se non bastevole;

3. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste il Ministero che si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il ricorso si contestano: a) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in punto di valutazione della credibilità, avendo erroneamente il tribunale applicato i relativi parametri e il dovere di cooperazione; b) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in punto di esposizione a pericolo di incolumità fisica in caso di rientro per via dell’assenza di controllo sociale – anche per la pandemia Covid – nell’intera Nigeria e recrudescenza della violenza, secondo fonti aggiornate non ricercate dal tribunale, che non ha tenuto conto della difficoltà di documentare anche le infruttuose richieste rivolte alla polizia;

2. l’inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente, giustificando la conseguente preliminare reiezione del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude (conf. Cass. 22495/2021) la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, in conformità ad una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970);

3. i motivi sono singolarmente inammissibili, nonché per plurimi profili comuni; entrambi hanno invero cumulato in modo indistinto violazioni di norme eterogenee, oltre tutto in una sostanziale censura che, in gran parte, attiene alla motivazione; la prima doglianza infatti contesta il giudizio, rimesso al giudice del merito, della non credibilità del narrato, che il tribunale ha riferito a lacune, incoerenze e genericità delle dichiarazioni rese, indicando anche le contraddizioni su cui tale apprezzamento aveva riscontro; avendo il tribunale esclusa la credibilità delle dichiarazioni della richiedente, anche la sua qualità di sottoposto a persecuzione e a rischio in caso di rimpatrio – in quanto condizioni non provate e non credute – non può costituire il presupposto, in sé inteso, per scrutinare la correttezza dei tre dinieghi enunciati; sul punto, va ribadito che “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019);

4. la censura, poi, non considera che il giudizio negativo sulla credibilità ha correttamente orientato in modo ostativo il tribunale anche con riguardo ai presupposti della protezione sussidiaria, oltre che di quella umanitaria (non censurata), sulla quale comunque la deduzione del rischio è stata giudicata come non precisa; anche la circostanza dell’esposizione a rischio Covid è espressa in modo inconferente, sia per l’apparente novità con cui appare introdotta solo avanti a questo Giudice di legittimità, sia perché trattasi di timore di minori o inadeguate cure al rientro in Nigeria ma del tutto non circostanziato, sia perché si evince comunque un fenomeno fattuale allegato quale in apparenza successivo rispetto alla stessa decisione di merito;

5. il motivo, anche per il profilo richiamato, si contrappone in modo generico alla statuizione giudiziale sull’assenza di conflitto armato, omette anche solo di richiamare fonti alternative, più specifiche (con riguardo alla zona di provenienza) e decisive, quali idonee ad incrinare le conclusioni motivate cui è giunto il decreto; infatti, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, “ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. 22385/2020, 22769/2020); tanto più che, si ripete, “la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019);

6. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472