LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
F.I., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Roppo francesco.roppo.ordineavvocatiforlicesena.eu, elett. dom. presso lo studio in Forlì, via Matteotti n. 105 come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via del Portoghesi n. 12 è domiciliato;
– costituito –
per la cassazione della sentenza App. Bologna 6.2.2020, n. 540/2020, in R.G. 2705/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. F.I. impugna la sentenza App. Bologna 6.2.2020, n. 540/2020, in R.G. 2705/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Bologna 25.7.2018 che ha respinto l’impugnazione contro il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. la corte, dopo aver premesso che l’appello era circoscritto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e alla protezione umanitaria, condividendo il giudizio espresso dal primo giudice, ha ritenuto: a) non credibile il narrato, per molteplici contraddizioni rispetto alle versioni offerte e genericità delle dichiarazioni stesse, peraltro non documentate in alcuna circostanza, a cominciare dall’identità e dalla stessa nazionalità del richiedente (asseritamente cittadino della Costa D’Avorio), nonostante plurimi inviti nel procedimento a dettagliare le dichiarazioni e incrementare i riferimenti sia agli eventi dell’allontanamento, sia al Paese di provenienza e alla sua situazione; b) in particolare le minacce riferite per l’attività politica (in realtà mero volantinaggio, non altrimenti precisato nei modi e nel tempo) che l’appellante avrebbe svolto in ambito del contesto dell’opposizione al regime al partito di ***** (poi risultato vincitore alle elezioni politiche del 2010) sono generiche, non circostanziate né coerenti con la situazione del Paese e l’allontanamento solo nel 2014, cioè a situazione – secondo le fonti – più pacificata e comunque ben 4 anni dopo gli eventi del 2010, dovendosi valutare in tale carenza anche il ritardo non giustificato tra il preteso arrivo in Italia nell’ottobre 2016 e la domanda di asilo presentata solo a febbraio 2017; c) pur condizionando negativamente l’intero istituto della protezione sussidiaria, la non credibilità operava da barriera anche per lo scrutinio comparativo ai fini della protezione umanitaria, per la quale non sussistevano indici di vulnerabilità; d) il trattamento chirurgico effettuato nel 2019 in Italia su una frattura e la datata documentazione sul percorso riabilitativo non provavano una condizione sanitaria bisognosa di cure messe a repentaglio dal rimpatrio, eventualità di deficit terapeutico peraltro nemmeno allegata e comunque la circostanza non era correlata alla violazione di diritti umani nel Paese originario; e) in ogni caso, in Costa d’Avorio, ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non sussisteva alcun vero conflitto armato, secondo le fonti COI; f) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità, anche in ragione della non credibilità del narrato;
3. il ricorrente propone due motivi di ricorso; il Ministero si è costituito solo con atto volto a partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il ricorso si deduce: a) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, anche come vizio di motivazione, sulla valutazione di credibilità e l’omissione di attività di cooperazione istruttoria (primo motivo); b) l’errata non concessione della protezione umanitaria, anche per non considerazione dell’integrazione raggiunta (secondo motivo);
2. il primo motivo è inammissibile per i plurimi profili esposti; per un verso, il mezzo appare cumulare censure eterogenee non permettendo di coglierne l’effettiva sintesi, specie con riguardo al riflesso delle difese che sarebbero state trascurate in appello, come l’invocato principio di non contestazione; in realtà, avendo riguardo all’apprezzamento sulla credibilità, essa appare essere stata esclusa sin dal giudizio della commissione territoriale, in una valutazione di genericità, assenza di dettaglio e assenza di coerenza con la situazione del Paese di riferita provenienza, con pieno rispetto, dunque, del principio per cui “il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicché la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, né a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti” (Cass. 21881/2019);
3. nella vicenda, lo stesso dubbio sulla certa nazionalità appare inserito in un più ampio giudizio sulla non credibilità del richiedente, dovendosi ripetere il principio, pienamente osservato nella motivazione, per cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sullmid quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi della medesima norma, comma 5, lett. a), ove i fatti narrati siano di per sé inverosimi secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass. 20580/2019); in ogni caso, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/20149);
4. quanto al secondo motivo, oltre a difettare di specificità laddove si richiama ad una integrazione lavorativa senza riportarne, almeno in sintesi, i tratti di stabilità e comunque di precisa consistenza che sarebbero stati omessi dal giudice di merito, esso omette altresì di censurare in modo idoneo la puntuale valutazione della corte in punto di insussistente correlazione tra vulnerabilità e compromissione dei diritti umani rispetto alla vicenda personale; in ciò, la menzionata lacuna e le ragioni non credute dell’allontanamento mostrano di reagire negativamente pertanto sul complessivo giudizio proprio della protezione umanitaria; né appare specificamente avversata la statuizione relativa allo stato di salute del ricorrente, per il quale la corte ha sottolineato carenze documentali e mancata indicazione dell’ipotetica impossibilità di cura al rientro, oltre la ordinarietà della malattia (frattura) e della terapia già esperita;
5. il ricorrente – anche in questa sede e in sostanza – non ha indicato altro fattore oltre alla sua presenza nel territorio italiano e una generica integrazione, rispettando il principio per cui già Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), ha statuito che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6" (indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019 e, ai fini di causa, non inciso da Cass. s.u. 24413/2021);
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021