LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23867-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.R., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO SPATARO;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3112/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria di Palermo, con sentenza n. 4845/17 sez. 8, rigettava il ricorso proposto da B.R. avverso la cartella di pagamento ***** per tasse automobilistiche 2006 e l’avviso di intimazione n. ***** per Irap 1998.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 3112/12/2019, lo accoglieva ritenendo la sussistenza della prescrizione per i crediti in questione, dovendo quest’ultima ritenersi quinquennale quanto ai crediti erariali e triennale quanto alle tasse automobilistiche.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene contestata la ritenuta intervenuta prescrizione dovendo questa ritenersi decennale.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va,in primo luogo, rilevato che il motivo non contiene alcuna censura in ordine alla ritenuta prescrizione triennale del credito per tasse automobilistiche e su tale aspetto della pronuncia si è dunque formato il giudicato.
In ogni caso, anche a volere ritenere che il motivo dell’Amministrazione abbia genericamente fatto rientrare nella prescrizione decennale anche la tassa automobilistica, lo stesso sarebbe manifestamente infondato in relazione a quanto si dirà qui di seguito.
Riguardo alla restante parte del motivo di ricorso concernente la prescrizione dei crediti erariali Irap, è noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16; Cass. 930/18; Cass. 11800/18).
Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve quale ad esempio quello triennale per le tasse automobilistiche di cui si è in precedenza detto che è quindi da ritenersi comunque prescritto.
Riguardo invece al termine prescrizionale riguardante l’Irap, che è un tributo erariale, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007) (Cass. 24322/14).
Il motivo è dunque fondato e va conseguentemente accolto in relazione alla ritenuta prescrizione decennale del credito erariale in quanto tale.
Il controricorrente ha, peraltro, dedotto che l’avviso di intimazione includeva altresì le sanzioni e gli interessi in ordine ai quali ribadisce la sussistenza della prescrizione quinquennale.
Tale deduzione risulta fondata avendo questa Corte recentemente affermato che il termine di prescrizione breve quinquennale deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2013, comma in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass. 12740/20).
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo giudizio in cui deve determinare, alla luce di quanto dianzi esposto, l’effettivo ammontare del credito erariale non prescritto e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021