Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30434 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1967/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELESABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO, FRANCESCA FERRAZZOLI, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO DOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2014 R.G.N. 3025/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 238/10 il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto di B.G. a percepire il trattamento economico spettante ai dipendenti di area C posizione economica C1 dall’aprile 2007, condannando l’INPS a pagare a favore della stessa le differenze retributive maturate, respingendo analoghe domande proposte da altri ricorrenti.

Proponeva appello l’INPS; resisteva la B..

Con sentenza depositata il 9.1.14, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS, affidato ad unico motivo, cui resiste la B. con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

L’inps denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001, nonché dell’art. 1 CCNL 2006/2009 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15,D.Lgs. n. 165 del 2001, ora art. 52 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., con riferimento all’interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree (All. A al CCNL 1998-2001).

L’INPS, oltre ad una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dalla sentenza impugnata, lamenta in sostanza che non poteva spettare alla dipendente, inquadrata nel profilo B1, la retribuzione per lo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al superiore profilo Cl (area C), neppure in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5 (disciplinante lo svolgimento di fatto di mansioni superiori).

Il ricorso è infondato, avendo questa Corte più volte chiarito, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost. (Cass. n. 2102/19, Cass. n. 18808/13).

Il giudice di merito ha analizzato ogni singola posizione valutando per ognuna di esse le risultanze istruttorie: per la posizione di B. ha fatto riferimento alla teste P., che aveva evidenziato come la ricorrente suddetta lavorasse nel “processo” lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, occupandosi di tutti i prodotti e di tutte le procedure a seconda delle necessità, spostandosi da una attività all’altra a differenza delle altre ricorrenti; la B. aveva dunque acquisito esperienze in tutti i settori di ogni singolo processo in cui si strutturava l’attività operativa dell’Istituto, riconoscendo pertanto la sussistenza di mansioni proprie della area C posizione economica Cl quanto meno dalla data della assegnazione della P. a responsabile del suddetto processo.

Tali accertamenti di fatto non sono stati adeguatamente contestati (né lo potrebbero in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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