Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30438 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14763/2018 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MORABITO, FILOMENA PELLICANO’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 971/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 467/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 21 novembre 2017, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria, accoglieva la domanda proposta da P.A. nei confronti di Trenitalia S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento nella qualifica di Quadro di livello “A” a partire dall’1.6.2011 e la condanna della Società datrice al paggmento delle differenze retributive maturate dall’1.3.2011;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fosse stata dal primo giudice erroneamente pronunciata la nullità del ricorso per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni diritto posti a fondamento della stessa, potendosi desumere dal tenore dell’atto tanto il petitum immediato che il petitum mediato nonché gli elementi di fatto (il protratto svolgimento di mansioni di Responsabile della manovra nell’Impianto Manutenzioni Correnti Carrozze Reggio Calabria, descritto analiticamente, nel tempo fissato dal CCNL in novanta giorni) e le ragioni di diritto, cosicché nessun pregiudizio era derivato al diritto di difesa della controparte e nel merito fondata la domanda del P., atteso che, alla stregua dei contenuti professionali della qualifica rivendicata di Quadro di livello “A”, incentrati sulla preposizione ad un intero settore implicante la gestione delle relative risorse e comunque delle articolazioni aziendali più complesse, tra le quali andava annoverata la “manovra”, doveva ritenersi raggiunta in sede istruttoria la prova della ricorrenza dei predetti requisiti, che non risulta smentita né da una considerazione riduttiva dei c.d. “dispositivi di manovra”, precetti che, anzi, si imponevano anche al personale estraneo all’area della manovra, né dalla sopravvenuta riorganizzazione del settore limitata alla soppressione di qualche treno e tantomeno dalla non chiara sotto ordinazione gerarchica del P. ad altro Quadro di livello “A” cui non è riferibile alcuna responsabilità quanto al settore manovra che per la cassazione di tale decisione ricorre Trenitalia S.p.A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il P.;

che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., anche in relazione al CCNL per le Attività Ferroviarie del 2003 e dell’art. 116 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione delle declaratorie contrattuali destinate a costituire il parametro per la valutazione della riconducibilità all’una o all’altra di esse delle mansioni di fatto svolte dal P., per aver travisato i requisiti distintivi dell’una rispetto all’altra, individuati specificamente nella preposizione e nella relativa responsabilità rispetto ad un ambito specifico ovvero ad un intera articolazione funzionale dell’azienda e, di conseguenza, l’erroneo apprezzamento degli elementi di fatto emersi in sede istruttoria; che, dal canto suo, il P. con il proprio controricorso eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, difettando la procura, rilasciata con atto separato e solo genericamente richiamata nell’intestazione del ricorso, della parte resistente;

che, prendendo le mosse dall’esame di tale eccezione, stante la pregiudizialità della questione, deve ritenersi l’infondatezza della stessa alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10539/2007), in base al quale, nel caso in cui la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o anche in calce al ricorso, la mancata indicazione della procura nell’intestazione del ricorso per cassazione non costituisce causa di inammissibilità, come, parimenti, non occorre che, nella procura così rilasciata, vi sia un riferimento specifico alla sentenza da impugnare o al grado di giudizio da promuovere (orientamento, quest’ultimo, confermato anche con riguardo all’ipotesi di procura su foglio separato e congiunto);

che, venendo ora all’unico motivo del ricorso proposto dalla Società, è a dirsi come lo stesso risulti infondato, trovando l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale circa i caratteri distintivi delle declaratorie contrattuali delle qualifiche di quadro di livello “B” e quadro di livello “A”, individuati nella preposizione e nell’attribuzione dei relativi poteri e responsabilità con riguardo, nel primo caso, a specifici ambiti funzionali dell’organizzazione aziendale o, nel secondo, ad interi settori della medesima, pieno riscontro nella formulazione letterale delle declaratorie stesse, avallata dal riferimento, puntualmente operato dalla Corte territoriale, ai profili professionali inclusi tra le esemplificazioni poste in calce a ciascuna di esse (quanto al Quadro di livello “B”, la figura di Responsabile di linea/unità operativa-tecnica, quanto al Quadro di livello “A”, quella di Responsabile di struttura operativa, per di più ivi espressamente riferita al settore “manutenzione e verifica dei rotabili”, così individuato dallo stesso CCNL come settore in sé compiuto dell’organizzazione aziendale, che la Società ricorrente neppure nega sia stato quello della cui responsabilità era stato investito il P.) e discendendone quindi la piena congruità dell’apprezzamento operato dalla Corte territoriale, sulla base del divisato criterio distintivo, con riguardo al materiale istruttorio, qui, del resto, meramente riproposto e neppure riletto alla luce della diversa interpretazione delle declaratorie contrattuali, che, nella prospettazione della Società ricorrente, resta del tutto imprecisata;

che il ricorso va dunque rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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