LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18654/2018 proposto da:
P.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO;
– ricorrente –
contro
LA PARTENOPE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati NUZIO RIZZO, AMALIA RIZZO, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 743/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2018 R.G.N. 1830/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 27 aprile 2018, la Corte d’appello di Napoli rigettava le domande di P.F., nel contraddittorio anche con Net System s.c.ar.l. in liquidazione, di accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro instaurato il 16 gennaio 2011 con La Partenope s.r.l. e di sua condanna al relativo ripristino dal 2 settembre 2011, nonché al pagamento delle maggiori retribuzioni, detratto l’aliunde perceptum costituto da quelle percepite per il lavoro svolto alle apparenti dipendenze di Net System: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte;
2. sulla base delle incontestate circostanze in fatto (dipendenza del lavoratore da La Partenope s.r.l. fino alla cessazione il 30 giugno 2011 dell’appalto di pulizie, cui egli era adibito, presso la scuola Gentileschi, nel quale subentrava Manital Idea; successiva assegnazione da La Partenope s.r.l. ad altro appalto di pulizie presso il laboratorio di analisi SDN, gestito da Net System s.c.ar.l. in liquidazione, che gli corrispondeva le relative buste paga, da lui sottoscritte e che poi lo licenziava il 20 gennaio 2012 per giustificato motivo oggettivo, per la perdita dell’appalto) e delle scrutinate risultanze documentali, la Corte territoriale riteneva l’irrilevanza della mancata produzione di una comunicazione scritta di recesso della società (ben potendo un rapporto di lavoro cessare per mutuo consenso in conseguenza del comportamento concludente del prestatore, che ne avvii uno nuovo) e l’effettività del rapporto di lavoro di P.F. alle dipendenze della seconda società, peraltro rilevando l’assenza di impugnazione dell’ultimo licenziamento;
3. con atto notificato il 15 (a mani) e il 25 (via PEC) giugno 2018, il ricorrente ricorreva per cassazione con cinque motivi nei soli confronti di La Partenope s.r.l., che resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di extrapetizione della pronuncia di accertamento dell’effettività del rapporto del lavoratore alle dipendenze di Net System s.c.ar.l. in liquidazione, non essendo contestato tra le parti il mantenimento del primo in forza a La Partenope s.r.l., che non l’aveva licenziato, ma distaccato presso altro cantiere (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. non sussiste la violazione denunciata, ricorrendo il vizio di extrapetizione quando il giudice di merito attribuisca alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, così eccedendo il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, per l’introduzione vietata di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché esso, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) e pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048); ma non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d’appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass. 7 maggio 2019, n. 12014);
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale, dato preliminare atto delle circostanze di fatto non contestate sulla scorta del contenuto dei documenti e degli atti di causa (ultimo capoverso, a – d, di pg. 2 della sentenza) ha proceduto alla loro interpretazione e critica valutazione (ai primi due capoversi di pg. 3 della sentenza), restando nell’ambito delle allegazioni delle parti e rendendo una pronuncia nell’alveo delle domande ed eccezioni proposte dalle stesse;
4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., per formazione del giudicato interno sulla statuizione del primo giudice, in merito all’assegnazione del lavoratore da luglio 2011 dalla datrice La Partenope s.r.l. all’appalto di pulizie presso altro cantiere, non oggetto di gravame, alla base della ritenuta continuità del rapporto di lavoro tra le predette parti (secondo motivo);
5. anch’esso è infondato;
6. la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 16 maggio 2017, n. 12202; Cass. 26 giugno 2018, n. 16853);
6.1. in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. 18 settembre 2017, n. 21566); costituendo capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass. 23 marzo 2012, n. 4732);
6.2. nel caso di specie, l’elemento denunciato è inidoneo all’integrazione della “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, per essere stata oggetto di impugnazione da La Partenope s.r.l. proprio la continuità di un unico rapporto di lavoro;
7. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la rilevanza delle affermazioni delle società convenute in ordine al distacco del lavoratore da La Partenope s.r.l. presso il laboratorio di analisi, atteso lo stretto collegamento delle due società, con assunzione di una decisione in contrasto con la posizione delle parti, non potendo poi essere ritenuta rituale l’intimazione di un licenziamento non in forma scritta, per l’inammissibile ipotesi della Corte di uno scioglimento consensuale del rapporto mai prospettato (terzo motivo);
8. esso è inammissibile;
9. non si configura il vizio motivo denunciato, non essendo stato omesso l’esame di alcun fatto storico, posto che la censura critica piuttosto la ricostruzione in fatto della vicenda operata dalla Corte e la sua valutazione probatoria: con evidente esorbitanza dai limiti devolutivi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 21 febbraio 2018, n. 4241);
10. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), per inidoneità di comportamenti unilaterali datoriali alla cessazione del rapporto di lavoro in questione, avendo la Corte territoriale ciò ritenuto sulla base di “una comunicazione unilav ad un ufficio” da parte di La Partenope s.r.l. e della liquidazione di competenze di fine rapporto (quarto motivo);
11. esso è inammissibile;
12. la doglianza è priva di indicazione perfino delle norme di diritto denunciate, sicché, al di là della non necessaria adozione di formule sacramentali o di un’esatta indicazione numerica, non è immediatamente riconducibile ad una delle ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);
12.1. né tanto meno si configura una violazione di legge, in difetto dei requisiti suoi propri (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038), non consistendo nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, necessariamente implicante un problema interpretativo della stessa, non mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, riservata alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054);
12.2. la censura consiste piuttosto in una contestazione dell’accertamento e della valutazione probatoria, in ordine agli elementi di fatto ritenuti idonei alla cessazione del rapporto, non potendo con il ricorso per cassazione la parte rimettere in discussione, con una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 18 marzo 2021, n. 7601);
13. il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per erronea propria condanna, tanto meno motivata, alle spese di giudizio anche nei confronti di Net System s.c.ar.l. in liquidazione, non essendo soccombente nei confronti della società, quand’anche adesiva all’appello di La Partenope s.r.l., siccome priva di un interesse a contraddire (quinto motivo);
14. esso è inammissibile;
15. la domanda di riforma del capo di sentenza della Corte d’appello di condanna alle spese è stata formulata nei confronti di una parte cui neppure è stato notificato il ricorso, pertanto in assenza di costituzione del rapporto giuridico processuale, comportante l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. s.u. 6 novembre 1996, n. 9654): con la conseguenza della nullità della sentenza in caso di eventuale decisione (Cass. 25 settembre 2017, n. 22275; Cass. 18 luglio 2019, n. 19437);
16. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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