LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3693/2020 proposto da:
U.C.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DI PERUGIA PRESSO LA PREFETTURA – UTG DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 669/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/10/2019 R.G.N. 562/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– U.C.K. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, depositata il 26 ottobre 2019, di reiezione della impugnazione dell’ordinanza emessa dal locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario della Nigeria e di aver ricevuto pressioni continue per l’affiliazione alla società segreta e divinità denominata “*****” che lo avevano costretto ad abbandonare il Paese d’origine anche in quanto coinvolto nell’omicidio di un compagno di College;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1;
– parte ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 e artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU con riguardo alla mancata utilizzazione di fonti COI aggiornate;
– con il secondo motivo si allegano le medesime violazioni di legge, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 3, 8, 32 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in ordine alla valutazione relativa alla vulnerabilità del ricorrente;
– il primo motivo è fondato;
– sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti, Cass. n. 4557 del 2021) secondo cui il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione;
– a tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del predetto D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 29147 del 2020);
– nel caso di specie la Corte omette del tutto tale indicazione, non facendo alcun riferimento alle fonti informative necessarie per la determinazione della situazione in Nigeria così incorrendo nella lamentata violazione di legge;
– il primo motivo deve, quindi, essere accolto e il secondo assorbito;
– il ricorso va accolto, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021