Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30445 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18826-2019 proposto da:

***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato *****;

– ricorrente –

contro

ETRURIA SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BACCHESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2203/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE A.M. impugnava innanzi alla CTP di Palermo l’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2004.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.

Secondo la CTP la circostanza che il comune potesse utilizzare la variazione catastale in caso di mera correzione dei dati erroneamente considerati in precedenza al fine di richiedere l’imposta ICI anche per annualità precedenti alla variazione ed in assenza della notifica della detta variazione presupponeva che si vertesse in ipotesi di mera correzione del dato catastale. Circostanza, quest’ultima, non dimostrata dal comune di Palermo, dovendosi pertanto ritenere che la modifica di classe censuaria di appartenenza dell’immobile doveva essere intesa come variazione per la quale era necessaria la preventiva notifica, non avvenuta quanto all’anno di accertamento al quale si riferiva la pretesa.

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che secondo la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 gli atti modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti destinatari e che non poteva trovare accoglimento la tesi del comune sulla correzione di un errore anziché sulla variazione, considerato che la norma afferisce ad atti comunque attributivi o modificativi delle rendite, non ricorrendo nel caso concreto l’ipotesi di attribuzioni sospese eventualmente suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

Il comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Il ricorrente deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74.

La CTR avrebbe errato nel ritenere applicabile la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, non applicabile ai casi di correzione disposta ex officio della zona censuaria erroneamente attribuita all’immobile, tanto risultando dalla visura storica dell’immobile. Per questi motivi la ripresa a tassazione operata dal comune avrebbe dovuto considerarsi rituale.

Il motivo è infondato.

Come ribadito da questa Corte – Cass. n. 7434/2014 – in tema di ICI la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 “… nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso”. (Cassazione S.U. n. 3160/2001).

Peraltro, Cass.n. 7042/2014 ha chiarito che “il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita di fabbricati ha effetto retroattivo, dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori insiti nell’originario provvedimento. Se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all’originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo 11 gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc”.

Va però precisato che il principio della retroattività della rendita, per ragioni di ordine logico, non opera quando la riclassificazione non sia conseguita al rilievo dell’errore commesso ma ad una modificazione dello stato o della destinazione del bene. Nel primo caso, infatti, si tratta di una tipica ipotesi di esercizio da parte dell’amministrazione finanziaria del potere discrezionale di revocare, in autotutela, un proprio precedente provvedimento che la stessa amministrazione ritiene illegittimo, come previsto dal D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68 e come poi regolato dal D.M. n. 37 del 1997, nel secondo si tratta di nuova valutazione aggiornata a seguito di nuova valutazione – cfr. Cass. n. 1299/2015 -.

Orbene, nel caso di specie il giudice di appello ha fatto propria la motivazione del primo giudice, il quale aveva escluso che il comune di Palermo avesse provato l’esistenza di un errore dal quale sarebbe scaturita la modifica della rendita. E così facendo la CTR non è incorsa in alcun errore di diritto, anche considerando che nel ricorso per cassazione la ricorrente non si è minimamente curata di smentire l’assunto esposto dai giudici di merito in ordine alla non ricorrente di un errore suscettibile di essere corretto dal comune e non di una nuova valutazione dalla quale era derivata uan diversa rendita catastale.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va respinto.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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