LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19133-2019 proposto da:
COMUNE DI VICO DEL GARGANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimati –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3528/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata l’11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dal Fallimento ***** srl, annullava gli avvisi di accertamento relativi a ICI per gli anni dal 2007 al 2010 relativi ad un immobile sito in ***** ritedeterminando l’imposta sulla base della rendita catastale che la CTR Puglia, su ricorso della parte contribuente, provvedeva a ridurre ad Euro 65.252,50 e ad Euro 33.689,52. Tale rideterminazione, secondo la CTR, era dovuta in relazione a quanto accertato dalla CTR con la sentenza n. 2209/26/14.
Il Comune di ***** ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale non è seguita la costituzione del Fallimento della srl *****, mentre l’Agenzia delle entrate, in mancanza di tempestivo controricorso, si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, non avendo il giudice di appello esposto le ragioni a sostegno dell’applicazione retroattiva della sentenza rideterminativa della rendita catastale.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Avrebbe comunque errato il giudice di appello nell’applicare retroattivamente la determinazione giudiziale della rendita catastale giudizialmente rivista, applicandosi la stessa solo per il futuro.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1 in quanto la CTR non avrebbe considerato che la soccombenza avrebbe riguardato l’attribuzione della rendita e non la legittimità degli avvisi di accertamento, tenuto conto della buona fede del comune.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata contiene un nucleo motivazionale idoneo ad escludere che si sia in presenza di una c.d. motivazione apparente, alla stregua dei principi espressi dalle S.U. civili di questa Corte – Cass. S.U. n. 8053/2014 – avendo il giudice di appello ritenuto illegittimi gli atti di accertamento impugnati in quanto emessi sulla base di una rendita catastale ritenuta non congrua dal giudice tributario al quale si era separatamente rivolto la parte contribuente.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualità d’imposta versate e non dovute, entro il termine triennale previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 (abrogato per effetto dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 164 e 165, ma applicabile “ratione temporis” nel caso di specie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale – cfr. Cass. n. 11094/2008 -.
Analogamente, Cass. n. 11439/2010 ha ritenuto che In tema di ICI, l’annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione delle rendite catastali comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell’imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l’annullamento dell’atto implica il venir meno degli effetti “medio tempore” prodottisi, salvo il limite dell’impossibilità, perché se così non fosse il successo dell’azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali “vigenti”, contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite “legittimamente” vigenti.
In definitiva, la CTR si è pienamente attestata sui principi anzidetti, avendo considerato l’efficacia della sentenza resa nell’ambito del procedimento giurisdizionale promosso dalla parte contribuente avverso l’avviso di rettifica della rendita catastale conseguente a procedura DOCFA promossa dalla stessa contribuente.
Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato, non riscontrandosi violazione alcune dei principi in tema di soccombenza che il giudice di appello ha applicato al momento di liquidare in favore della contribuente le spese dei due gradi di giudizio in relazione alla ritenuta illegittimità degli atti di accertamento che il comune aveva parametrato,quanto all’ICI, sulla base di una rendita catastale poi ritenuta errata dal giudice tributario.
Nel far ciò il giudice non ha dunque determinato alcuna lesione dei principi in tema di soccombenza ove si consideri che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti – cfr. Cass. n. 19613/2017-.
Il ricorso va per l’effetto rigettato.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021