Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30447 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19414-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10699/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro M.A., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria per assenza di notifica della comunicazione preventiva, aveva ritenuto che la documentazione prodotta dall’dall’Agenzia delle entrate riscossione non conteneva alcun riferimento all’iscrizione preventiva, né dimostrava la notifica della comunicazione preventiva, riguardando un atto ricevuto da un cugino e recante firma illeggibile.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia delle entrate Riscossione deduce con il primo motivo l’omesso del documento riprodotto nel ricorso per cassazione a pag.4 dal quale risulterebbe lo specifico riferimento all’iscrizione ipotecaria impugnata dalla parte contribuente e la ricezione dell’atto dal destinatario direttamente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 138 e dell’art. 221 c.p.c. avendo la CTR erroneamente dato rilievo all’illegittimità della firma dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla consegna della comunicazione preventiva.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 laddove la CTR avesse ritenuto di non potere esaminare la documentazione prodotta in fase di appello.

Il primo motivo è inammissibile.

Sulla base di tali considerazioni il primo motivo è inammissibile e determina l’assorbimento degli altri motivi di censura anch’essi inidonei ad aggredire la ratio decidendi posta a base della decisione.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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