LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19590-2019 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI n. 85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE T., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO T.;
– ricorrente –
contro
COMUNE di GROSSETO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 241/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE T.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro il Comune di Grosseto, avverso la sentenza della CTR Toscana che, in accoglimento dell’appello dell’amministrazione comunale, aveva riformato la sentenza della CTP Grosseto con la quale erano stati annullati tre avvisi di accertamento per il recupero a tassazione di TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 in relazione alle maggiori superfici accertate rispetto a quelle dichiarate dal contribuente.
In particolare, la CTR ha ritenuto, da un lato, che l’Ufficio comunale si era attenuto alla normativa che gli consentiva di richiedere ad uffici ed enti pubblici dati e notizi e rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, quali le visure attestanti la metratura delle unità immobiliari; dall’altro lato, secondo il giudice di appello le visure catastali allegate dal comune di Grosseto consentivano di accertare le maggiori superfici tassabili.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce l’omessa motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., comma 6. La sentenza della CTR sarebbe nulla per motivazione assente o apparente. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi proposti in appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi proposti dal contribuente in appello, relativi alla violazione del divieto di “ne bis in idem” e l’insussistenza delle condizioni e circostanze fondanti gli avvisi di accertamento.
Parte intimata non si è costituita.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) di questa Corte hanno letto la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, avendo puntualmente motivato le ragioni poste a fondamento della propria decisione, incentrata sulla valenza probatoria delle visure catastali richiamate negli avvisi di accertamento, sufficienti a giustificare le maggiori superfici accertate da sottoporre a tassazione.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato e merita accoglimento.
Questa Corte ha più volte affermato che “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 cit. codice, comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).
Il ricorrente riporta i motivi sui quali il giudice di merito non si sarebbe pronunciato e dall’analisi del fascicolo di merito allegato al ricorso per cassazione – dalle controdeduzione in appello del contribuente- si evince come questo abbia sollevato davanti alla CTR le questioni relative alla violazione del “ne bis in idem” e all’infondatezza dell’accertamento per carenza dei presupposti soggettivi determinanti la debenza dell’imposta specificatamente della mancanza di proprietà e del possesso dell’immobile da parte del ricorrente -.
Orbene, nel caso di specie la CTR, pronunciandosi esclusivamente sulla valenza probatoria delle visure catastali poste a fondamento degli avvisi di accertamento, nulla ha invece esposto in ordine alle questioni dedotte in appello dal contribuente.
Sulla base di tali considerazioni, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo, cassa la sentenza indicata in epigrafe e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021