Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30450 del 28/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19945-2019 proposto da:

I.N., I.F., IM.FR., IM.FA., C.S., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI CINQUEMANI, FILIPPO ALESSANDRO CIMINO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di CARINI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5502/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE I.F., Im.Fa., I.N., C.S. n.q. di erede di I.S., Im.Fr. e i.f. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro il Comune di Carini, impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che, dopo avere riunito gli appelli proposti dai ricorrenti avverso otto sentenze della CTP di Palermo che avevano deciso su altrettanti ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento relativi ad ICI per diversi lotti di terreno dei contribuenti siti in territorio di *****, confermava le decisioni impugnate.

La CTR, per quel che qui ancora rileva, osservò che i valori attribuiti agli immobili ai fini dell’applicazione dell’imposta richiesta erano corretti e confermati dalle stime di natura tecnica, aggiungendo poi che ai fini dell’applicazione della base imponibile occorreva individuare la qualificazione del bene al momento dell’adozione del piano regolatore, non rilevando il momento dell’approvazione.

Specificava ulteriormente che le Delib. comunali n. 54 e Delib. n. 36 che avevano determinato il valore delle aree fabbricabili avevano unicamente rilevo, in base al Reg. comunale, art. 3, nel senso di limitare i poteri del comune ai fini di un nuovo accertamento solo nell’ipotesi in cui fosse stata pagata l’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito dall’amministrazione, non rilevando per l’ipotesi in cui i contribuenti non avevano effettuato alcuna dichiarazione ICI con riferimento al valore assegnato ai beni, né avevano pagato l’imposta relativa alle aree edificabili sulla base di valori inferiori a quelli minimi stabiliti dal comune. Aggiungeva che i valori dei cespiti indicati dal comune non erano stati contestati e che i contribuenti non avevano dato prova del passaggio in giudicato delle sentenze n. 137/01/11, 138/01/11 e 139/01/11. Il Comune di Carini non si è costituito.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2909 c.c.. La CTR avrebbe omesso di considerare i valori dei cespiti accertati con sentenze passate in giudicato n. 137/01/11, n. 138/01/11 – della CTR Sicilia.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1 lett. n). La CTR avrebbe errato nel ritenere inapplicabili i valori ridotti previsti dalle Delib. n. 54 e Delib. 36 del comune di Carini, per il solo fatto che nella fattispecie non sussistevano preclusioni all’esercizio del potere di accertamento ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. n).

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16. La CTR avrebbe errato nell’escludere la riduzione dei lavori delle aree previste dalla ricordate delibere comunali, richiamando i principi in tema di rilevanza della mera adozione del piano di lottizzazione e dell’irrilevanza della successiva approvazione, essendo unicamente in discussione la rilevanza delle riduzioni di valore previste dalle indicate delibere comunali.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non attinge la ratio decidendi della sentenza che ha escluso la rilevanza dei valori indicati dalla sentenza resa dalla CTR Sicilia unicamente per la mancata dimostrazione, da parte dei contribuenti, del passaggio in giudicato delle pronunzie medesime. In sostanza, la censura si appunta sull’incidenza delle sentenze della CTR richiamate, ma non affronta il tema sul quale la CTR si è pronunziata, appunto costituito dalla mancata dimostrazione del passaggio in giudicato delle anzidette pronunzie. Tale conclusione resiste alle difese esposte in memoria dai ricorrenti in ordine alla rilevabilità del giudicato anche d’ufficio, qui discutendosi di decisioni per le quali, secondo il giudice di appello, non vi era giudicato. Statuizione, come detto non impugnata dai ricorrenti.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti riprodotto i contenuti delle delibere nelle quali rileverebbero le riduzioni del valore né il regolamento comunale ICI. La censura è vieppiù inammissibile poiché non ha colto la ratio decidendi della decisione, correlata alla irrilevanza della delibera e della stessa disposizione normativa evocata dai ricorrenti nella censura (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. n) – riproduttiva del regolamento comunale, una volta che la CTR ha ritenuto la stessa non applicabile per le ipotesi di omessa dichiarazione ed omesso versamento da parte del contribuente del tributo dovuto. Ratio che i ricorrenti non hanno impugnato. Ora, secondo i ricorrenti la pronunzia impugnata avrebbe escluso la rilevanza delle delibere “per il solo fatto che nella fattispecie non sussistono preclusioni all’esercizio del potere di accertamento”. Ma la CTR, a ben considerare, ha ritenuto che il quadro normativo primario e secondario richiamato dai ricorrenti non fosse di impedimento all’accertamento di un maggior valore rispetto a quelli determinati nelle delibere nel caso di mancanza di dichiarazione ICI e di mancato versamento dell’imposta relativa ad are edificabili, non fornendo dimostrazione di un valore inferiore rispetto alle stime comunali. Ratio decidendi che non è stata, come detto aggredita in modo compiuto da parte dei ricorrenti.

Tanto è sufficiente per ritenere inammissibile la censura.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Ancora una volta la censura ipotizza la rilevanza delle riduzioni di valore delle delibere comunali sopra ricordate che i ricorrenti hanno omesso di produrre, senza cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata per come esposto nell’esame del secondo motivo.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472