Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30452 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12210-2019 proposto da:

COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO SINISI, 71, presso lo studio dell’avvocato AMERIGO CIANTI, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA DORETTI, FRANCO ZUCCHERMAGLIO;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA MARTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PICCIOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1789/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella amera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Sesto fiorentino ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione da parte della Congregazione delle suore di Santa Marta di avviso di accertamento per ICI anni 2010 e 2011 ha respinto l’appello del Comune, confermando la decisione di primo grado. La CTR preso atto che l’immobile per il quale era stata accertata l’imposta era adibito ad attività didattiche “e dunque di non avere finalità commerciale, meno che mai esclusiva”; rilevata la natura di servizio pubblico dell’attività esercitata; ritenuto che l’assenza di una finalità commerciale era provata dall’entità delle rette “ben inferiori al costo medio per studente di cui alla tabella MIUR ed appena sufficienti a coprire i costi dell’attività”, “senza conseguimento di utile alcuno”; ha escluso la natura commerciale dell’attività esercitata dalla Congregazione.

La congregazione delle suore di Santa Marta si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Sesto fiorentino denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per contraddittorietà della motivazione in ordine alle modalità non commerciali di svolgimento dell’attività, avendo la CTR in modo erroneo inquadrato la fattispecie, spettando al contribuente dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo per l’esenzione e dovendosi verificare che l’attività non sia svolta in concreto con le modalità di un’attività commerciale.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Costituiscono principi consolidati di questa Corte quelli secondo cui: “In tema di ICI, l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell’Unione (decisione della Commissione, 19 dicembre 2012, n. 2013/284/UE), l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico” (Cass. n. 4066 del 2019). In materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in relazione ai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 87, comma 1, lett. c), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell’immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7. Peraltro, tale esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. n. 6795 del 2020).

Nella fattispecie la CTR, per escludere la natura commerciale dell’attività didattica esercitata dalla Congregazione, ha accertato che le rette erano “ben inferiori al costo medio per studente di cui alla tabella MIUR ed appena sufficienti a coprire i costi dell’attività”, “senza conseguimento di utile alcuno”. Tali affermazioni non sono idonee a comprovare la spettanza dell’esenzione sotto il profilo oggettivo, in quanto non sussiste il requisito della gratuità o del pagamento simbolico – non potendosi ritenere tale la retta pagata dagli studenti, ancorché al di sotto del costo medio per studente di cui alla tabella Miur, e non essendo indicativa della natura non commerciale dell’attività il mancato conseguimento dell’utile, essendo sufficjente l’idoneità, anche tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. n. 16612/2008).

Pertanto, il pagamento di un corrispettivo, anche modesto, per la fruizione dell’attività didattica è rivelatore dell’esercizio dell’attività con modalità commerciali, con conseguente assoggettamento a ICI degli immobili nei quali vengono svolte (V. Cass. 13299/2019, in relazione alla medesima Congregazione).

La sentenza impugnata non si è adeguata ai superiori principi per cui va cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR Toscana.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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