Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30456 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17999-2019 proposto da:

***** SAS *****, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10566/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che il fallimento della s.a.s. “***** *****” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha parzialmente accolto l’appello da esso proposto avverso una sentenza CTP Salerno, di rigetto del ricorso proposto avverso due avvisi di accertamento IVA ed IRAP 2011 e 2012; la CTR ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, ritenendo che l’obbligo di fatturazione in materia di affitto di un ramo d’azienda sorgesse nel mese successivo a quello in cui il corrispettivo era dovuto; ed ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo di appello, ritenendo che la società appellante non avesse prodotto alcuna documentazione attestante la risoluzione del contratto di fitto, al quale era riferito il corrispettivo dovuto.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il fallimento della s.a.s. “***** *****” lamenta illegittimità e contraddittorietà della motivazione, per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; erroneamente invero la CTR aveva interpretato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, nel senso che, ai fini IVA, il momento impositivo delle prestazioni di servizio di natura periodica coincideva con la scadenza del mese successivo a quello in cui le prestazioni erano rese e ciò anche in caso di mancato pagamento del canone da parte del conduttore e di mancata prova dell’avvenuta risoluzione del contratto; poiché nella specie non era contestato che la s.a.s. “*****” aveva dato in fitto un proprio ramo di azienda ed aveva reso all’affittuario prestazioni di servizio non in autoconsumo, non gratuite e non estranee all’impresa, ma a titolo oneroso, la CTR avrebbe dovuto escludere e non già affermare che la fattispecie fosse sussumibile nel novero delle deroghe stabilite dal citato art. 6, comma 3, atteso che soltanto per tali ultime deroghe il momento impositivo IVA coincideva non con il pagamento del corrispettivo di servizio, ma con la scadenza del periodo di affitto di riferimento; la motivazione della sentenza impugnata era quindi illogica e meramente apparente;

che, con il secondo motivo, il fallimento della s.a.s. “***** *****” lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3,6 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il fatto generatore dell’obbligo di versamento dell’IVA era costituito, per quanto riguardava le prestazioni periodiche di servizi a titolo oneroso, dalla percezione del corrispettivo, ovvero dall’eventuale fatturazione anticipata; e solo da quel momento sorgeva l’esigibilità dell’IVA; la CTR aveva invece erroneamente ritenuto che la s.a.s. “*****” avesse maturato i canoni di fitto attivi risultanti contrattualmente negli esercizi 2011 e 2012 a prescindere dall’effettiva percezione degli stessi; al contrario, ai fini IVA, il momento impositivo delle locazioni di beni era sempre collegato al pagamento del corrispettivo pattuito, con conseguente obbligo di fatturazione a carico del concedente al pagamento del relativo corrispettivo; e la deroga prevista in materia di prestazioni di servizi di carattere periodico o continuativo dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, secondo periodo, valeva unicamente per le ipotesi, non ravvisabili nella specie, in cui le prestazioni fossero state rese ad uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per finalità estranee all’esercizio dell’impresa, a favore di determinati soggetti esplicitamente indicati;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso proposto dal fallimento della s.a.s. “*****” è infondato;

che, invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 10892 del 2001), il vizio di motivazione illogica e contraddittoria è ravvisabile solo se la motivazione è del tutto assente, ovvero è intrinsecamente inidonea a rendere intelligibili le ragioni della decisione; il che non è ravvisabile nella specie in esame, atteso che la motivazione della sentenza impugnata sussiste ed è complessivamente idonea ad escludere la sussistenza del denunciato vizio, essendo chiaro il percorso logico e giuridico seguito dal giudice per emettere la decisione impugnata; invero, la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la sussistenza del principio generale, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, secondo cui le prestazioni di servizi a carattere periodico e continuativo si consideravano effettuate, ai fini dell’IVA, non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel mese successivo a quello in cui erano state rese; la sentenza impugnata era quindi da ritenere motivata;

che è infondato anche il secondo motivo di ricorso;

che, invero, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 8059 del 2016; Cass. n. 26650 del 2020), facendo proprie le indicazioni emergenti dalla disciplina comunitaria dell’IVA, è concorde nel ritenere che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, debba essere letto nel senso che, per le prestazioni di servizio, l’insorgenza dell’imponibilità ai fini IVA si verifica con l’esecuzione della prestazione e non in epoca successiva e cioè con il pagamento del corrispettivo correlativamente pattuito;

che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso del fallimento ricorrente, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del fallimento ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 10.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del fallimento ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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