Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30462 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28124/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO DONZINETTI 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO DE GUIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1561/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/07/2015 R.G.N. 708/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato il ricorso di Equitalia Sud s.p.a. diretto a sentir dichiarare non decorso il termine di prescrizione (decennale) dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento notificate a S.S. per conto dell’Inail per contributi non versati;

la Corte territoriale ha applicato la prescrizione quinquennale (L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 9) ritenendo che alla cartella di pagamento, ancorché divenuta definitiva perché non opposta, non possa essere attribuito valore di titolo giudiziale;

la cassazione della sentenza è domandata da Equitalia Sud s.p.a. sulla base di due motivi;

l’INAIL ha depositato controricorso adesivo (Cass. n. 7564 del 2006 e n. 10329 del 2016);

S.S. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente contesta “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” per non essersi il giudice dell’appello pronunciato sull’eccezione preliminare proposta dall’ente d’inammissibilità dell’azione proposta dal S. avverso gli estratti di ruolo, e per non aver adeguatamente esaminato la documentazione prodotta e allegata in giudizio;

alla notifica della cartella sarebbe seguita la notifica dell’intimazione di pagamento a mani proprie, e se di ciò avesse tenuto conto, la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare la domanda del S. per tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi tanto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, quanto dell’art. 617 c.p.c.;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.”, nella parte in cui il Giudice dell’appello ha affermato che alle cartelle esattoriali non opposte, non si applicano gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali;

il primo motivo è infondato;

la circostanza secondo cui la sentenza gravata avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare, decidendo solo sul decorso della prescrizione non conduce alle conseguenze prospettate dalla parte ricorrente;

questa Corte ritiene, in proposito, non configurabile il vizio di omesso esame di una questione sollevata dalla difesa o di un’eccezione di nullità (anche sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente;

in altri termini, il vizio di omessa pronuncia non ricorre, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (ex multis cfr. Cass. n. 20191 del 2017);

il motivo e’, comunque, infondato in base al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui “La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. (da ultimo cfr. Cass. n. 1826 del 2020; l’orientamento in tema di prescrizione delle cartelle di pagamento non opposte origina dalla decisione delle Sez. Un. 23397 del 2016);

anche il secondo motivo è infondato;

in conformità coi principi di diritto affermati da questa Corte, ai quali va data in questa sede continuità, “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’lgennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)” (Così Sez. Un. 23397 del 2016 e molte successive, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 1826 del 2020);

in definitiva, il ricorso va rigettato, le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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