LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4032/2020 proposto da:
A.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO PERRICONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, sezione di Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 424/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 332/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 424 del 21.6.2019 ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da A.R., cittadino del Pakistan, il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere assassinato da un ***** (influente figura religiosa) presso il quale lavorava, come domestica, sua madre la quale, avendo ascoltato nel corso di una riunione segreta i progetti criminali del ***** e dei suoi accoliti, era stata uccisa – a causa della sua presunta delazione – durante il sonno insieme a suo fratello minore, dopo che la polizia era riuscita a sventare l’attentato criminale che stava per essere realizzato; lo zio, che aveva denunciato l’omicidio, era stato minacciato di morte insieme a tutta la famiglia se non avesse ritirato la denuncia e la moglie di A.R. aveva consigliato di non fare ritorno a casa;
2. La Corte territoriale ha precisato che:
a) il richiedente ha fornito una narrazione dei fatti non credibile, contraddittoria e lacunosa; non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;
b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da una zona che, seppur non scevra di episodi di violenza, non presenta una situazione di violenza generalizzata (come da Report EASO ottobre 2018, relazione IGC maggio 2016, rapporto del Pakistan Institute for conflict and security studies del 2017);
c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché, seppur si profila un significativo radicamento nel territorio italiano, non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel paese di origine;
3. il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi;
3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potendosi escludere che in Pakistan, e in particolare nel Punjab, sia presente una situazione di scontro tra forze governative e gruppi armati; nell’ambito del motivo il ricorrente si duole altresì della valorizzazione, ai fini della credibilità del narrato, di fatti secondari, a fronte del deposito di alcuni documenti (certificato di morte del fratello minore del richiedente e denuncia sporta dallo zio paterno nei confronti di M.Z.) che corroborano il narrato esposto dal richiedente;
2. con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, discendendo, dall’attendibilità delle dichiarazioni rese, la fondatezza della richiesta protezione umanitaria;
3. preliminarmente, va dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato; invero, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (cfr. ex plurimis Cass. n. 11756 del 2020);
4. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto le doglianze proposte dal ricorrente costituiscono una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone sufficiente spiegazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014);
4.1. occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del Giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, “non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921).
4.2. alla luce di quanto sopra è evidente che il dovere del Giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente, anche se non suffragato da prove, richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. c) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. e);
4.3. Inoltre, la difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti, prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone affatto al Giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso, anche perché i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al Giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, ed è sufficiente richiamare i concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale; quanto poi al dovere di cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925).
4.4. ciò posto, la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non ha violato i suddetti principi, né è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo ritenuto esistenti numerose discrasie, alcune niente affatto secondarie, come quelle afferenti le motivazioni dell’intento persecutorio (non giustificato) del ***** nei confronti del richiedente, piuttosto che verso lo zio che ha provveduto alla denuncia alla polizia, mettendo in evidenza inoltre, con motivazione che non è stata censurata dal ricorrente, che era inverosimile che la madre fosse stata messa in condizione di ascoltare una riunione segreta ove si concertava un piano criminoso;
4.5. la Corte territoriale ha precisato, inoltre, che, in sede di audizione il richiedente, diversamente da quanto riferito in Commissione, ha affermato che lo zio era stato ucciso e che la moglie cambiava spesso, insieme ai figli, abitazione per il timore di essere uccisa (diversamente da quanto riferito in Commissione, ove aveva dichiarato che la moglie e i figli vivevano presso il suocero);
4.6. la sentenza impugnata, quindi, ha messo in evidenza numerose contraddizioni riguardanti aspetti non secondari del racconto del richiedente la protezione e ha valutato la sostanziale “coerenza” e “plausibilità” del racconto, con un apprezzamento di fatto, peraltro, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794);
5. la Corte territoriale, inoltre, ha posto a base della decisione fonti internazionali autorevoli ed aggiornate che descrivessero la situazione socio-politica del Pakistan, così come la regolarità e il funzionamento delle forze pubbliche e dell’autorità giudiziaria; così operando, il giudice del merito ha esercitato correttamente i propri poteri di cooperazione istruttoria che si sostanziano nell’acquisizione di fonti informative ufficiali ed aggiornate al momento della decisione;
5.1. in particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass., Sez. 2, n. 1777/2021; Cass., Sez. 1, n. 29147/2020, Cass., Sez. 1, n. 7105/2021);
5.2. ne consegue, poi, che ove il giudice del merito abbia reso note le fonti consultate, per mezzo dell’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne la inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso di legittimità le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, così permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura (Cass. n. 899 del 2021), circostanze che mancano del tutto nel caso di specie;
6. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021