Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30465 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7397/2020 proposto da:

S.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPAOLO CRISTOFORI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza n. cronologico 293/2020 del GIUDICE DI PACE di CREMONA, depositata il 04/02/2020 R.G.N. 136/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che:

1. il sig. S.V., di nazionalità georgiana, ricorse al Giudice di pace di Cremona avverso l’espulsione intimatagli dal Prefetto della stessa città con decreto del 18.12.2019, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, perché – seppur in possesso di un permesso di soggiorno greco – aveva omesso la dichiarazione alla Questura di presenza in Italia entro 8 giorni dall’ingresso in Italia e, se proveniente da paese non appartenente all’area Schengen, non risultava apposto il timbro di ingresso sul documento di viaggio al fine di valutare il tempo massimo (di 90 giorni) di soggiorno;

2. il giudice ha respinto il ricorso affermando, fra l’altro, l’irrilevanza della titolarità di permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente dalle autorità greche e la sussistenza di riferimenti, nel decreto espulsivo, alla pericolosità sociale del ricorrente in ragione di precedenti penali;

3. il sig. S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura;

4. il Ministero degli Interni intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva; la Prefettura di Cremona, alla quale è stato notificato il ricorso (in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria adottata da questo Collegio all’udienza del 24.11.2020) è rimasta intimata;

5. la Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente impugna la decisione del Giudice di pace sostenendo:

a) che era entrato regolarmente in Italia l’8.12.2019, essendo appunto titolare di permesso di soggiorno greco in corso di validità per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato il 3.9.2019, con scadenza il 2.9.2024) e disciplinato dall’art. 9 bis del TUI;

b) che va applicato l’art. 5, e non l’art. 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, essendo egli titolare di permesso di soggiorno, e che il Prefetto avrebbe dovuto semmai applicare la sanzione amministrativa e non un decreto di espulsione;

c) di aver dichiarato all’ufficiale di Polizia Giudiziaria, in data 18.12.2019 (data di ingresso in Italia), di non conoscere la lingua italiana;

2. Il ricorso merita accoglimento.

3. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 1, invocato dal ricorrente, dispone che gli stranieri che “siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione Europea” possono soggiornare nel territorio dello Stato nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

I seguenti commi 7, 7-bis e 7-ter recitano:

“7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103 a Euro 309.

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione Europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7-bis, è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione Europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 1, ovvero dell’articolo, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione Europea”.

Come si evince dal tenore testuale delle disposizioni normative innanzi indicate, ove lo straniero munito di permesso di soggiorno – come nel caso di specie – ometta di effettuare la dichiarazione di ingresso al Questore entro il termine di 8 giorni è esclusivamente suscettibile di applicazione di una sanzione amministrativa (del pagamento di una somma da Euro 103,00 a Euro 309,00).

L’autorità adotta un provvedimento di espulsione nella sola ipotesi in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso e non abbia ottemperato all’intimazione del Questore di tornare nello Stato membro di provenienza, elementi che non si rinvengono nel caso di specie.

L’art. 9 bis TUI richiama espressamente il citato art. 5, comma 7.

4.- Infine, con riguardo al profilo di pericolosità sociale dello straniero – che ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, par. 1, lett. e) e art. 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Shengen del 14 giugno 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 4, integra una condizione impeditiva del soggiorno nel territorio nazionale – va rilevata l’assoluta genericità del richiamo, nel provvedimento impugnato, a “precedenti penali”, valutazione che non può nemmeno configurare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito su specifici elementi, mancando ogni riferimento a fattispecie di reato concrete ed a eventuali procedimenti giudiziali.

Invero, questa Corte ha affermato che il riscontro della sussistenza del requisito della pericolosità sociale va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. n. 12721 del 2002, Cass. n. 5661 del 2003, Cass. n. 11321 del 2004, Cass. n. 17585 del 2010, Cass. n. 18482 del 2011, Cass. n. 24084 del 2015, Cass. n. 12973 del 2016); nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni – sia pure circoscritti all’ambito fattuale dedotto dalle parti – e non limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione (cfr. Cass. 11466 del 2013).

5. in conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato; decidendo nel merito, questa Corte annulla il decreto di espulsione emesso il 27.9.2018 dalla Prefettura di Cremona. Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso il 27.9.2018 dalla Prefettura di Cremona. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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