Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30467 del 28/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7666-2020 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIBIA 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO CUPELLO;

– ricorrente –

contro

DIAMANTE CASA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI, 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MELCHIONNA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4162/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

G.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano n. 4162/2019 che, rilevata la natura di condizione sospensiva della clausola contenuta nel contratto preliminare concluso tra le parti, in forza della quale la stipulazione del contratto definitivo era sottoposta alla condizione che sull’area oggetto del medesimo potesse essere realizzata una volumetria non inferiore a mc 10.000 in regime di edilizia libera, ha ritenuto che l’adozione del nuovo piano regolatore avesse determinato l’impossibilità parziale della condizione cui era legata l’efficacia del contratto preliminare, con conseguente cessazione della efficacia del medesimo; in parziale riforma della sentenza di primo grado il giudice d’appello ha quindi dichiarato “non legittima la ritenzione della somma di Euro 700.000 a suo tempo versata all’appellata a titolo di caparra confirmatoria” e ne ha ordinato la restituzione.

Resiste con controricorso la società Diamante Casa s.r.l..

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ritiene che le questioni sollevate dal ricorso non presentino evidenza decisoria e che quindi non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, con necessaria rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione seconda.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472