LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5679-2021 proposto da:
C.M., G.C., D.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 258/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 04/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Relatore ha avanzato proposta nei termini seguenti:
“- la Corte d’appello di Perugia, accogliendo l’opposizione di C.M., C.C. e D.P., revocato il decreto monitorio, liquidò a titolo d’indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile la somma di Euro 1.184,53, corrispondente al valore del giudizio presupposto maggiorato degli interessi (la medesima Corte in composizione monocratica non aveva incluso l’importo di Euro 59,53, corrispondente all’ammontare degli interessi) e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese legali, compensate per il residuo, che liquidò, nell’intero nella complessiva somma di Euro 1.423,50;
ritenuto che avverso la decisione gli interessati propongono ricorso sulla base di due censure e che il Ministero resiste con controricorso; considerato che la prima doglianza, con la quale si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonché difetto di motivazione, per avere la Corte locale compensato in parte le spese, appare manifestamente fondato, valendo quanto segue:
a) a giustificazione della decisione la Corte di Perugia fa riferimento alla soccombenza reciproca, avuto riguardo alla “divaricazione fra quanto richiesto nella fase monitoria e quanto liquidato”;
b) questa Corte ha reiteratamente chiarito che nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Sez. 6, n. 14976, 16/07/2015, Rv. 636087; conf., ex multis, Cass. n. 26235 del 2016, Cass. n. 16326 del 2020);
c) “tuttavia deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (Se. 2, Cass. n. 12694 del 2017) che lo iato tra il quantum richiesto e quello liquidato può assurgere a sintomo di “gravi ed eccezionali ragioni” (secondo quanto previsto dal testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009) per giustificare altrimenti la compensazione totale o parziale”; in altri termini, può costituire autonoma emergenza fattuale, apprezzabile nell’ambito dei margini della previsione di legge, la quale, anche nella formulazione più restrittiva che qui trova applicazione, assegna al giudice d’individuare in concreto le situazioni in presenza delle quali può corrispondere a giustizia derogare in tutto o in parte al principio della soccombenza” Cass. n. 22021 del 2018); si veda pure in senso conforme la successiva Cass. n. 4529 del 2021;
d) dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977 del 2020);
e) nel caso al vaglio, non avendo la Corte perugina in alcun modo esplicitato in cosa sia consistito l’affermato divario, il quale, per contemperare i due principi sopra riportati, al fine di giustificare l’esercizio del potere di compensazione, pur parziale, deve “costituire autonoma emergenza fattuale” nel senso anzidetto, sussiste la prospettata violazione di legge, risolvendosi in essa la mancanza di apprezzabile giustificazione motivazionale, tale da giustificare la deroga eccezionale; considerato che la seconda doglianza con la quale i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, punto 2, nonché difetto di motivazione, per non avere il Giudice disposto l’aumento previsto dalla legge per il caso in cui l’avvocato assista più soggetti venti la medesima posizione, risulta del pari manifestamente fondato, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte, secondo il quale quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, prima parte, prefigura a carico del giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (Sez. 6, n. 461, 14/01/2020, Rv. 656861)”; considerato che il Collegio esclude sussistere evidenza decisoria.
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021