Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30472 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17993/2016 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7331/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 6260/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VALERIO PORCHERA, per delega verbale Avvocato ENZO MORRICO;

udito l’Avvocato FRANCESCO ALLEVA, per delega verbale Avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha rigettato il ricorso proposto da Trenitalia s.p.a. volto all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno irrogata al dipendente B.A., macchinista, che, in violazione dell’art. 51 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie, si era rifiutato, nonostante l’ordine scritto impartitogli, di effettuare nei giorni ***** il turno di servizio con la modalità del c.d. Agente di Condotta Solo.

1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che la condotta del dipendente – che non si era conformato alla direttiva aziendale, che imponeva di procedere allo svolgimento del servizio con modalità Agente Solo – non aveva violato gli obblighi di diligenza e collaborazione imposti al personale dall’art. 51 del c.c.n.l. di categoria osservando che:

– la questione della pericolosità della condotta e della contrarietà a norme di carattere penale era stata tempestivamente introdotta in giudizio all’atto della costituzione in primo grado.

– non era necessario indicare specificatamente le norme penali violate né le misure di cautela non adottate una volta che erano stati indicati gli elementi di fatto posti a fondamento dell’illegittimità della condotta ed individuata la pericolosità delle modalità operative chieste e la sua potenzialità lesiva.

– ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del settore antinfortunistico richiamata a sostegno della legittimità del rifiuto da parte del lavoratore, non era necessario indicare le norme antinfortunistiche violate o le misure non adottate.

1.2. Ha inoltre evidenziato che il lavoratore aveva prospettato nel dettaglio lo scenario che si aprirebbe aderendo al modulo interpretativo introdotto con l’accordo del 2009 e gli inconvenienti connessi alla presenza di un solo conducente, sia con riguardo ai rischi connessi a malori per l’incolumità dei passeggeri, sia con riferimento alla natura usurante dell’attività.

1.3. Ha poi verificato che anche i rimedi tecnologici apprestati non erano idonei a fronteggiare i rischi prospettati dal lavoratore efficacemente prevenibili solo con un secondo macchinista ed ha ribadito che il rischio evidenziato si rifletteva anche sulla sicurezza dei destinatari del servizio di trasporto.

1.4. Ha posto in rilievo l’esistenza di una responsabilità penale anche del macchinista in proprio, titolare di poteri ed obblighi di salvaguardia dell’incolumità dei passeggeri e della regolarità del servizio, evidenziando che, ai sensi dell’art. 40 c.p., non impedire un evento equivale a cagionarlo.

1.5. Ha escluso che, in tale situazione, possa costituire una scriminante l’aver obbedito ad una direttiva datoriale. Ha infatti osservato che la norma collettiva richiamata ha previsto, in chiusura, l’obbligo di discostarsi dall’ordine impartito quando siano involte conseguenze di carattere penale.

1.6. Al riguardo ha richiamato il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 45, dettato in attuazione della L. n. 123 del 2007 art. 1 e del D.M. n. 19 del 2011, art. 4, che nella seconda parte stabilisce le regole sul soccorso in ambito ferroviario e dispone che debba avvenire nel tempo più rapido possibile ed assicurare soccorso qualificato al macchinista nel più breve tempo possibile, osservando che la necessità di dotarsi di una procedura alternativa di soccorso per effetto dell’adozione del modulo Agente Solo è di per sé espressione di un abbassamento di tutela.

1.7. Accertata la pericolosità dell’attività svolta con la modalità richiesta la Corte ha conclusivamente ritenuto che la sanzione irrogata fosse illegittima.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a. affidato a otto motivi ulteriormente illustrati da memoria. B.A. ha opposto difese con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. I motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 51, lett. h del c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16.4.2003. Deduce la ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio denunciato nel ritenere legittima la mancata ottemperanza all’ordine impartito sul rilievo che il modulo di condotta c.d. ad Agente Solo si ponesse in contrasto con l’art. 2087 c.c.. Deduce la ricorrente che la norma contrattuale legittima l’inottemperanza all’ordine datoriale qualora dalla sua esecuzione possa conseguire la violazione di norme sanzionate penalmente. Sostiene che la violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., comporterebbe, semmai, solo in capo al datore di lavoro – destinatario dell’obbligo di cui i lavoratori beneficiano – una responsabilità penale per non aver adottato doverose misure di sicurezza. Osserva che l’esimente prevista dall’art. 51, lett. h), del c.c.n.l. sarebbe stata falsamente applicata dal giudice di appello che peraltro non indica quale sia la norma penale rilevante che risulterebbe violata per effetto dell’esecuzione dell’ordine impartito né quale fosse la misura di sicurezza da adottare e la norma che la imporrebbe. Rileva che l’assiomatica equiparazione tra art. 2087 c.c. e la violazione di norma penale comporterebbe una palese violazione del principio di legalità dettato dall’art. 1 c.p..

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, artt. 2, 4, 5 e 7, del D.Dirig. Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 29 maggio 2000, dell’art. 3 delle Istruzioni per il Personale di Condotta delle Locomotive (IPLC) in relazione alla ritenuta illegittimità del Modulo di Condotta ad Agente Solo ed il difetto di giurisdizione del giudice lavoro sul punto. Osserva la società ricorrente che le censure mosse dalla Corte territoriale investono direttamente il Modulo di Condotta ad Agente Solo e che dichiarandone l’illegittimità il giudice ha esteso il proprio sindacato alle norme tecniche dettate dal Gestore dell’infrastruttura così incorrendo nel vizio denunciato avendo spinto il proprio sindacato su questioni che attengono alla regolamentazione delle modalità generali di esercizio del trasporto ferroviario su tutto il territorio nazionale rispetto alle quali difetta la giurisdizione del giudice del lavoro.

3.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 45 comma 1, D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 2, comma 5, D.M. 24 gennaio 2011, n. 19, art. 4 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; inoltre, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’avvenuto adempimento da parte della società di tutte le norme che prevedono peculiari obblighi a carico dei datori di lavoro nel caso di prestazione da parte di lavoratore “isolato”. Sottolinea che si tratta di disposizioni che presuppongono proprio l’assenza di soggetti in grado di trasportare il lavoratore verso i sanitari e non ne impongono affatto la necessaria presenza. Rileva allora che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale varrebbe ad inibire tout court la prestazione del lavoratore solitario, in quanto l’obbligo di sicurezza potrebbe dirsi assolto solo mediante il suo affiancamento con altri colleghi. Sostiene che del tutto illogicamente ed arbitrariamente, allora, i giudici di appello sarebbero giunti a ritenere che la sicurezza del modulo di condotta ad equipaggio misto possa garantirsi solo mediante moltiplicazione degli agenti stessi, giungendo di fatto all’abrogazione del modulo in esame.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, ancora con riguardo al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 45, comma 1, D.M. n. 388 del 2003, art. 2, comma 5 ed D.M. n. 19 del 2011, art. 4, è dedotto che per ritenere giustificato il rifiuto la Corte non avrebbe dovuto censurare il modulo di condotta ad Agente Solo ma avrebbe potuto solo verificare se Trenitalia aveva rispettato le misure di sicurezza esigibili e, in caso negativo, se era stato violato un precetto penale. Rileva che le misure esigibili, ed in concreto adottate, erano: l’assicurazione del pacchetto di medicazione e la predisposizione di un mezzo di comunicazione per raccordarsi con l’azienda ai sensi del D.M. n. 388 del 2003, art. 2, comma 5 e del D.M. n. 19 del 2011, artt. 4 e 5; la definizione di procedure operative per attuare un intervento efficace ed un soccorso qualificato ai sensi del D.M. n. 19 del 2011, art. 4. Osserva che tuttavia la Corte non aveva valutato il puntuale rispetto della normativa richiamata ed aveva ritenuto necessario assicurare la presenza a bordo di un secondo agente per andare incontro ai sanitari così inammissibilmente sindacando, e di fatto abrogando, la normativa di sicurezza richiamata e quella tecnica dettata per la condotta ad Agente Solo.

3.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso di motivare sul rilievo penale dell’eventuale violazione del D.M. n. 388 del 2003, art. 2, comma 5 e del D.M. n. 19 del 2011, art. 4. Inoltre sotto altro profilo ed in relazione alla denunciata mancanza di motivazione deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene la società ricorrente che per addivenire all’accoglimento della domanda del lavoratore il giudice di appello avrebbe dovuto si accertare che non era stata rispettata la normativa di sicurezza ma anche verificare che tale inadempimento integrava una condotta sanzionata penalmente. Rileva che per tale aspetto la motivazione è del tutto assente con conseguente violazione degli obblighi di motivazione denunciati.

3.6. Con il sesto motivo di ricorso Trenitalia rileva che la sentenza avrebbe trascurato di esaminare il fatto decisivo allegato ritualmente in giudizio, dell’avvenuta dotazione dell’Agente di mezzi di comunicazione idonei a raccordarsi rapidamente all’azienda e attivare il sistema di emergenza del s.s.n.. Trascurando questi fatti – ed in particolare l’adeguatezza dei moduli operativi previsti dal Gestore della rete e validati dall’Agenzia Nazionale di sicurezza che si compendiavano nella distribuzione a tutti i macchinisti di telefonini e della presenza nelle cabine di guida di cab radio e car kit utili per la comunicazione all’esterno e funzionanti anche nelle gallerie – e senza dar corso all’attività istruttoria sollecitata, la sentenza sarebbe incorsa nel vizio motivazionale denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre che nella violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che gravava sul lavoratore dimostrare la pericolosità del modulo di condotta contestato.

3.7. Con il settimo motivo di ricorso è denunciata ancora una volta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deducendosi in relazione al rifiuto opposto dall’agente ed alla sanzione conseguentemente irrogata dalla società, la grave lacunosità della decisione con riguardo agli esatti profili di responsabilità penale in cui incorrerebbe il lavoratore prestando la sua attività secondo il modulo prescritto dell’Agente Solo. Rileva la società che nella sentenza non sarebbe chiarito quale reato commetterebbe il dipendente, né tantomeno quale sarebbe la norma penale violata. Inoltre non sarebbero indicati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato commesso dal macchinista comandato alla condotta del treno da solo nel rispetto di tutte le norme tecniche e di sicurezza dettate dal gestore dell’infrastruttura d’intesa con l’Amministrazione dei trasporti e l’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). In sostanza secondo la ricorrente la motivazione della sentenza sarebbe carente nell’indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati.

3.8. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, richiamate tutte le difese svolte in giudizio, viene denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle allegazioni volte ad escludere la pericolosità del modulo di condotta ad Agente Solo ed è dedotto inoltre che la Corte avrebbe trascurato di approfondire in sede istruttoria tale denunciata pericolosità e così incorrendo nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e con un malgoverno delle regole in tema di distribuzione degli oneri probatori ai sensi dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Esame dei motivi.

4.1. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce che la sentenza della Corte di appello non avrebbe potuto sindacare l’adozione del modulo di condotta ad equipaggio “misto” atteso che sarebbe preclusa al giudice ordinario la valutazione del livello di sicurezza della circolazione ferroviaria conseguente alle modalità tecniche ed organizzative previste ed autorizzate dal gestore dell’infrastruttura, va esaminato prioritariamente ed è infondato. Pur formalmente prospettata la questione in termini di giurisdizione essa tuttavia riguarda il merito della causa atteso che in una controversia tra privati che attiene a diritti soggettivi ove il giudice debba valutare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse ovvero debba scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le relative questioni attengono al merito e non alla giurisdizione, data l’estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, ed investono l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario cui è fatto divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E), ma non di valutare la legittimità dell’atto ed in ipotesi di disapplicarlo (cfr. Cass. Sez. U. 08/03/2019 n. 6883, 23/12/2005 n. 28500, 06/05/2003n. 6887).

4.2. Il primo, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, che attengono sotto diversi profili alla corretta individuazione dei presupposti necessari per opporre all’ordine di servizio impartito un legittimo rifiuto da parte del macchinista comandato alla guida del treno con modalità Agente Solo, vanno esaminati congiuntamente.

4.2.1. La Corte territoriale nel ricordare che l’art. 51 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie la cui violazione costituisce il presupposto della sanzione irrogata al lavoratore alla lett. h) dispone che il dipendente “deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate” ha accertato che il lavoratore, conducente di treno, si è avvalso di tale facoltà nel rifiutare di rendere la prestazione con la modalità Agente Solo sul rilievo che la prestazione avrebbe potuto essere pericolosa, oltre che per sé anche per gli utenti del servizio di trasporto affidatogli. Ha poi escluso che ai fini dell’applicazione della citata esimente fosse necessaria la specifica indicazione delle disposizioni penali che per effetto della esecuzione della prestazione con le modalità richieste avrebbero potuto essere violate. A tal fine ha ritenuto sufficiente la prospettazione della idoneità lesiva della prestazione resa secondo le disposizioni impartite ed i rischi per la sicurezza del personale viaggiante e della clientela non adeguatamente fronteggiabili con i dispositivi di sicurezza apprestati.

4.2.2. A tale conclusione la Corte perviene all’esito dell’esame delle articolate procedure adottate che, accerta, consentono le comunicazioni con i centri di controllo del traffico e l’apprestamento di soccorsi in caso di malfunzionamenti dei sistemi ma non offrono una protezione dai diversi e specifici inconvenienti connessi alla guida da parte di un solo agente del convoglio ferroviario.

4.2.3. Per tale aspetto pertanto l’indagine in fatto svolta dalla Corte di merito non si espone alle censure che le vengono mosse che si risolvono, nella sostanza, in una diversa valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione dalla sentenza.

4.2.4. Va condivisa inoltre la decisione nella parte in cui esclude che ai fini dell’applicazione dell’esimente prevista dall’ultimo alinea dell’art. 51, lett. h) del c.c.n.l. debba farsi riferimento ad una norma penale specifica e titolata, dettagliata nei suoi specifici profili che attengono anche alla punibilità della condotta.

4.2.5. Ritiene il Collegio che la formula usata dalla norma collettiva per escludere l’obbligo di eseguire l’ordine impartito “quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate” presuppone una potenzialità lesiva della condotta che non si concilia con la necessità che la stessa sia specificatamente individuata. D’altro canto – calata nello specifico contesto del sistema della tutela antinfortunistica, il cui presidio generale e di chiusura del sistema va individuato nell’art. 2087 c.c. e della tutela della sicurezza e della salute degli utenti del servizio cui il conducente è preposto – plurime sono le fattispecie penali potenzialmente coinvolte e non necessitano di essere previamente individuate.

4.2.6. Peraltro la sentenza sottolinea che tra le fattispecie possibili vi è quella di colui che per effetto di un malore e senza il soccorso di un collega del pari abilitato alla trazione cagioni lesioni ai passeggeri e in generale alla comunità (v. pag. 5 in fine) e venga chiamato perciò a risponderne in base ai principi dettati dall’art. 40 c.p., che stabilisce che il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo e, non può essere revocato in dubbio che tra i doveri connessi alla prestazione del macchinista vi sia quello di condurre in sicurezza il treno. Ne consegue che per effetto della disposizione collettiva ricordata (art. 51 lett. h), il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia (la quale può derivare anche da una fonte di natura privatistica e pure da una mera situazione di fatto: Cass. pen., Sez. IV, 9 aprile 2019, n. 24372) e cioè la titolarità di una posizione rilevante ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2, per il quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Va rammentato che nel caso di reato omissivo improprio, determinato dalla condotta omissiva posta in essere da un soggetto che aveva l’obbligo di impedire l’evento stesso, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Cass. n. 24372 del 2019 cit.).

4.2.7. Da quanto esposto consegue che le censure che investono il mancato rilievo da parte della Corte di appello dei profili di rilevanza penale delle modalità di condotta imposta con l’ordine disatteso sono infondate.

4.3. Ugualmente non possono essere accolte le censure oggetto del terzo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso.

4.3.1. Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente nel caso in esame la Corte territoriale si è fatta carico di verificare l’idoneità e la pertinenza delle misure di sicurezza approntate in relazione alla specificità del rischio denunciato e ne ha escluso, con accertamento di fatto in questa sede incensurabile, l’idoneità.

4.3.2. Il giudice di appello ha infatti preso atto del fatto che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 45, impone al datore di lavoro di apprestare le misure necessarie al primo soccorso e all’assistenza medica di emergenza in tutte le sue sfaccettature. Ha dato conto dell’obbligo di fornire ai lavoratori isolati il primo soccorso e gli strumenti per mettersi in contatto con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 388 del 2003. Ha esaminato le disposizioni adottate con Decreto Ministeriale per garantire un soccorso qualificato degli infortunati ed ha verificato da un canto che tali sistemi di sicurezza calati nel contesto del modulo di condotta ad Agente Solo ne risultavano fortemente rallentati con una evidente retrocessione della soglia di tutela del macchinista. D’altro canto ne ha evidenziato la complessità di realizzazione in contesti geografici caratterizzati dal difficile accesso dall’esterno.

4.3.3. L’indagine svolta dal giudice di appello non si espone pertanto ai vizi di motivazione denunciati anche sotto il profilo di una motivazione talmente carente da essere considerata insussistente. Per ravvisare tale vizio è necessario che la sentenza per gli aspetti denunciati risulti priva di motivazione ovvero si caratterizzi per un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (cfr. Cass. 25/06/2018 n. 16611). In sostanza non deve risultare percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, ne deve risultare precluso l’effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr. Cass. 17/05/2018 n. 12096).

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 900,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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