Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30474 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27908/2015 proposto da:

G.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2454/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 8167/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. G.A.S. ha presentato, in data 18.10.2004, domanda per poter fruire dell’incentivo previsto dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 12;

2. l’INPS ha certificato il diritto del lavoratore a fruire dell’incentivo;

3. il lavoratore ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro, Banca Monte dei Paschi di Siena, per il pagamento dei contributi relativi al periodo novembre 2004-settembre 2006, come previsto dalla citata disposizione della L. n. 243 del 2004;

4. il datore di lavoro ha proposto opposizione per inesistenza del diritto di credito vantato dal lavoratore e ha chiamato, in garanzia, l’INPS;

5. l’INPS, costituitosi, ha dedotto la nullità della chiamata in garanzia e l’inapplicabilità della L. n. 243 cit., ai lavoratori iscritti al Fondo esattoriali disciplinato dalla L. n. 537 del 1958, non prevedendo il predetto Fondo la pensione di anzianità;

6. il tribunale di Roma ha accolto l’opposizione ed escluso l’applicabilità del beneficio, introdotto dal legislatore della L. n. 243 cit., ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza degli esattoriali, non esistendo, in detto Fondo, la pensione di anzianità;

7. la Corte di appello di Roma – premessa l’iscrizione del lavoratore al Fondo di previdenza per impiegati delle esattorie e ricevitorie, dal 1.9.1968 al 30.6.2008, e l’assenza di domanda di ricongiunzione, della contribuzione versata nel predetto Fondo al Fondo lavoratori dipendenti dell’AGO, al fine dell’accesso alla pensione di anzianità prevista, in via generale, per i lavoratori iscritti alla gestione ordinaria IVS – riteneva inapplicabile, per gli iscritti al Fondo esattoriali, il trattamento pensionistico di anzianità giacché la concessione del superbonus postulava il possesso, da parte dell’assicurato, dei requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità e la rinuncia a presentare la relativa domanda, a nulla rilevando che l’ente avesse certificato il diritto del lavoratore al superbonus ed essendo estranea, al thema decidendum, la liquidazione della pensione di vecchiaia in godimento, dal giugno 2008, senza il calcolo dei contributi per il periodo contestato, regolarmente versati da MPS;

8. avverso tale sentenza G.A.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale hanno opposto difese l’INPS e Monte dei Paschi di Siena, con separati controricorsi.

CONSIDERATO

Che:

9. con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 101,269 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto corretta la chiamata in causa, senza alcuna autorizzazione, dell’INPS, soggetto estraneo al giudizio monitorio, sul presupposto che la chiamata in causa del terzo mal si concilia con l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opponente deve, necessariamente, chiedere al giudice, con l’opposizione, l’autorizzazione alla chiamata in causa, mentre nella specie MPS aveva notificato l’opposizione anche all’INPS, spiegando domanda di man leva in caso di soccombenza, in violazione del principio del contraddittorio che rende nulla la sentenza (primo motivo);

10. con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 12, in relazione alla L. n. 377 del 1958, art. 10, L. n. 153 del 1969, art. 22,L. n. 29 del 1979, art. 1,artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si assume l’applicabilità del superbonus sulla scorta del riconoscimento, da parte dello stesso INPS, in ordine al diritto a vedersi posticipare il pensionamento, all’applicabilità della L. n. 243 del 2004, non condizionata dal regime pensionistico di appartenenza, al rinvio della predetta legge alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6, che consente l’accesso al pensionamento al raggiungimento del requisito di 40 anni di anzianità contributiva per cui, essendo in possesso del requisito di 42 anni di anzianità contributiva aveva deciso di posticipare la propria quiescenza per poter beneficiare del superbonus ma, andato in pensione a decorrere dal luglio 2008, nulla si era visto erogare, per il periodo novembre 2004-ottobre 2006, da MPS a titolo di superbonus (i contributi dovuti sotto forma di retribuzione), né l’INPS aveva calcolato i contributi versati da MPS, nel predetto periodo, per la pensione di vecchiaia, aspetti tutti non presi in considerazione nella motivazione della sentenza impugnata, conseguendone un indebito arricchimento dell’INPS; assume, inoltre, che per essere iscritto all’AGO aveva diritto al beneficio del bonus e, infine, deduce l’illegittimità costituzionale, per disparità di trattamento, delle disposizioni sull’opzione del superbonus escluse per i lavoratori esattoriali che possono accedere, in base alla normativa vigente, alla pensione di anzianità AGO e non alla predetta opzione;

11. il ricorso è da rigettare;

12. il primo motivo è inammissibile perché non devolve la censura secondo il paradigma della nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma deduce violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, senza peraltro confrontarsi con il tenore della decisione impugnata che ha rimarcato come G. non avesse posto questioni in ordine alla irritualità della chiamata in giudizio ed anzi, nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione avesse chiesto che, ove ritenuta rilevante la chiamata dell’INPS, venisse dichiarato l’obbligo dell’ente previdenziale, in solido con l’opponente, al pagamento della somma richiesta, rimanendo così assorbito ogni ulteriore profilo di censura;

13. il secondo motivo presenta profili di inammissibilità, sia perché devolve contestualmente censure per violazione di legge e per vizio di motivazione, sia perché si risolve nell’illustrazione della questione di fatto, devoluta ai giudici di merito, prospettando profili non emergenti dalla sentenza impugnata (fra questi, la titolarità di pensione di anzianità AGO);

14. in ogni caso, le censure svolte non incrinano la sentenza impugnata che si è uniformata ai principi regolatori della materia, in più occasioni riaffermati da questa Corte di legittimità (v., per tutte, Cass. nn. 24135 del 2020, 17259 e 28775 del 2018) la cui condivisa motivazione si riporta nei passaggi argomentativi che seguono;

15. la L. n. 377 del 1958, come modificata dalla L. n. 587 del 1971, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con qualifica impiegatizia;

16. il Fondo, che ha lo scopo di integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, nonché di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce una gestione autonoma dell’I.N.P.S.;

17. il Fondo eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (v. Cass. n. 2298 del 1986; Cass. n. 2767 del 2016);

18. le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e le pensioni ai superstiti;

19. le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, dei periodi di iscrizione al Fondo (cfr. Cass. n. 8892 del 2016);

20. attraverso tale ricongiunzione è possibile richiedere (come già rilevato da Cass. n. 8892 del 2016 cit.) la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO (ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 1, dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), della L. n. 377 del 1958, artt. 21 e segg., regolano le prestazioni erogate dal Fondo e i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo esattorie;

21. gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva;

22. nella citata cornice normativa deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (L. n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000, n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO;

23. nel caso di specie, come chiaramente affermato dalla Corte territoriale, non vi è stata ricongiunzione e le disposizioni di favore per il posticipo del pensionamento di anzianità, con rinuncia all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, volte a spostare in avanti i costi connessi al riconoscimento dei trattamenti pensionistici di anzianità in favore di soggetti che avrebbero potuto legittimamente accedere a tale trattamento, non include i lavoratori per i quali non è previsto il trattamento pensionistico di anzianità né coloro i quali avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, giacché connesso al raggiungimento di un’età preclusiva dello svolgimento di attività lavorativa e, dunque, non sorretta dalla ratio a sostegno dell’incentivo in esame;

24. neanche si ravvisano dubbi di conformità ai canoni costituzionali, prospettati dalla parte ricorrente, della disposizione introdotta nell’ordinamento al dichiarato fine di contenere gli oneri del settore pensionistico connessi ai soli pensionamenti di anzianità e non già dei pensionamenti di vecchiaia;

25. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

26. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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