Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30476 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29182/2017 proposto da:

HERA LUCE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE CU SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIACHIARA GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO LEONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1127/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/10/2017 R.G.N. 505/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

– con sentenza in data 31 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto le richieste avanzate da S.G. nei confronti della Hera Luce s.r.l., ha accertato lo svolgimento di mansioni superiori da parte del lavoratore, dichiarandone il diritto all’inquadramento nel superiore livello dal gennaio 2010 e condannando la società appellata a corrispondergli le differenze retributive maturate dalla scadenza del trimestre di effettiva prestazione;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha valorizzato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, reputate stringenti ed attendibili, da cui emergeva l’espletamento non occasionale di mansioni richiedenti una maggiore specializzazione che legittimava il passaggio alla categoria BS1 del contratto di categoria sebbene non dal 2005 bensì dal 2010;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, la Hera Luce s.r.l., affidandolo a tre motivi;

– resiste, con controricorso, S.G..

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, nonché motivazione apparente con riguardo al riconosciuto inquadramento ad un livello superiore;

– con il secondo motivo si allega la violazione di norme di diritto per non aver la Corte ravvisato nella domanda di inquadramento in livello inferiore a quello inizialmente richiesto, una domanda nuova, vietata ex art. 437 c.p.c.;

– con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla decorrenza della qualifica superiore;

– il primo motivo è inammissibile;

– in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne, consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);

– nel caso di specie, appare evidente come nessuna omissione sia stata posta in essere dalla Corte, che ha esaminato le risultanze probatorie giungendo a ritenere dimostrato l’espletamento di mansioni superiori, mentre parte ricorrente, veicolando la censura per il tramite dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mira, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità;

– relativamente, poi, alla denunziata motivazione apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020);

– nessuno di tali profili ricorre nel caso di specie;

– con il secondo motivo, si allega la novità della domanda in relazione al riconosciuto inquadramento superiore, formulato, però, in via subordinata per inferiore livello rispetto a quello originariamente richiesto;

– va ribadito, al riguardo, che la domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell’ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro: non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia (sul punto, Cass. n. 8862 del 2013);

– l’affermazione secondo la quale, nel caso di specie, difetterebbe la prospettazione degli elementi di fatto idonei a consentire il riconoscimento del diverso inquadramento, difetta dei necessari requisiti di specificità atteso che è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente neo ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– nella specie, quindi, in assenza di puntuali indicazioni di segno contrario, deve ritenersi la correttezza dell’operato del giudice di secondo grado, il quale, proprio sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, espletata la prova, ha ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori nei termini di cui in motivazione;

– quanto, infine, alla dedotta mancanza di motivazione circa l’epoca di decorrenza delle mansioni superiori riconosciute, va rilevato che la sentenza fa esplicito riferimento alla dichiarazione testimoniale del teste M., in risposta al capitolo 20, ed è proprio in relazione a tali dichiarazioni che ha escluso di poterne riconoscere la decorrenza a partire dal 2006, come richiesto nel ricorso introduttivo, optando, invece, per la decorrenza descritta dal teste in ordine allo svolgimento delle mansioni più specializzate de quibus, cioè il 2010;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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