LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 63/2019 proposto da:
P.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO SCANCARELLO;
– ricorrente principale –
contro
V.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERNANDO FIGONI, ANTONELLA DALLAVALLE;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 344/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 194/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 15 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova e rigettava la domanda proposta da P.P. nei confronti della V.R. S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover condividere la valutazione operata dal primo giudice circa l’avvenuta decadenza del termine di 180 giorni previsto per l’impugnativa giudiziale del licenziamento ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, tenuto conto dell’orientamento di questa Corte in base al quale la disciplina che ha introdotto un doppio termine di decadenza, entrata in vigore il 24.11.2010 e poi differita al 31.12.2011 con il decreto c.d. “mille proroghe” si applica anche ai licenziamenti comminati in epoca antecedente con decorrenza del termine per l’impugnativa giudiziale dall’entrata in vigore della legge;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato su quattro motivi, in relazione al quale il P. non ha svolto alcuna difesa;
– che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6,L. n. 183 del 2010, art. 32,artt. 11 e 14 preleggi, artt. 2964,2966 e 2967 c.c., anche in combinato disposto tra loro, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della peculiarità della situazione processuale, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di un licenziamento, che lo stesso ricorrente aveva già impugnato in via giudiziale, facendo leva su una diversa causa petendi (data dal mancato superamento del periodo di comporto) prima dell’emanazione della legge introduttiva del regime della decadenza, essendo stato nel giudizio in questione riproposta sulla base di altra causa petendi (natura disciplinare del licenziamento) la questione di legittimità del medesimo sollevata in un precedente giudizio con riguardo, appunto, a quella che era stata in quella sede prospettata come l’effettiva causale del provvedimento, relativa al superamento del periodo di comporto, da considerarsi, pertanto situazione già esaurita;
– che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6,L. n. 183 del 2010, art. 32,artt. 11 e 14 preleggi, artt. 2943 e 2945 c.c., anche in combinato disposto tra loro, il ricorrente principale, con riferimento all’ipotesi che, diversamente da quanto sostenuto nel motivo che precede, la questione dell’impugnazione giudiziale del recesso non fosse da considerarsi questione esaurita con la promozione del precedente giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’indicato termine di decorrenza del periodo decadenziale, dovendo, a suo dire, quel computo, partire, non dalla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, introduttiva del regime decadenziale, bensì dalla data dell’intervenuto giudicato sull’originaria impugnativa, discendendo dalla declaratoria ivi resa circa l’inconferenza delle ragioni sostanziali del recesso datoriale originariamente dichiarate, la possibilità di una nuova impugnativa;
– che, la Società, la quale, a sua volta, subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, propone ricorso incidentale, volto a veder riconosciuta, a fronte della cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova l’illegittimità della decisione del giudice della fase sommaria per essere stata quella decisione pronunziata in presenza di un precedente giudicato sull’impugnazione del medesimo licenziamento, per essere legittimo il licenziamento originariamente intimato per superamento del periodo di comporto, per non aver applicato il regime sanzionatorio vigente ratione temporis e per aver erroneamente quantificato la retribuzione globale di fatto;
che entrambi i motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente devono ritenersi infondati, per quanto ci si ponga in adesione alla prospettiva propugnata dal ricorrente, per cui il licenziamento a suo tempo intimato era suscettibile di una nuova impugnazione basata su una diversa causa petendi;
che, in effetti, ove anche si dovesse aderire alla prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe correttamente affermato l’operatività della disciplina del regime decadenziale, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 27.3.2017, n. 7788), che ne sancisce l’applicabilità anche ai licenziamenti intimati in epoca antecedente all’emanazione della relativa disciplina e la computabilità del relativo termine dalla data di entrata in vigore della disciplina medesima;
che deve, infatti, considerarsi come la Corte territoriale si sia espressa nei termini suddetti tenendo conto della consapevolezza già maturata dal ricorrente alla data di entrata in vigore della disciplina predetta (per effetto di quanto emerso nel corso dell’istruttoria espletata dal Tribunale di Piacenza nel giudizio di primo grado relativo all’originaria impugnazione alle udienze del 4.3.2010 e 19.10.2011) in ordine alla configurabilità della nuova causa petendi, rispetto alla quale, diversamente da quanto sembra sostenere il ricorrente con il secondo motivo di ricorso, senza tuttavia nulla argomentare, se non sulla base di un non perspicuo richiamo all’art. 2945 c.c., in ordine all’asserita esigenza che il termine di decadenza fosse da computarsi a decorrere dalla data di emanazione della pronunzia relativa alla prima impugnazione del licenziamento resa in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Bologna, non poneva preclusione alcuna, ai fini della tempestiva proposizione della nuova impugnazione, la pendenza del predetto giudizio d’appello;
– che il ricorso va dunque rigettato, restando pertanto assorbito il ricorso incidentale della Società;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021