Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30498 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6409/2021 R.G. proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Consolo, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 18;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2227/20 depositata il 7 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che:

O.E., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 7 settembre 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 24 giugno 2019 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che:

e’ inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, della Dir. n. 2011/95/UE, art. 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere che nella sua regione di provenienza fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata, astenendosi dal valutare la vicenda personale da lui riferita, qualificata come una mera lite tra privati, ed omettendo di verificare, anche sulla base d’informazioni desunte da fonti accreditate, se le autorità statali fossero in grado di assicurare un’effettiva tutela contro la minaccia da lui prospettata;

che il motivo è inammissibile;

che la sentenza impugnata non ha affatto omesso di valutare la vicenda personale allegata a sostegno della domanda, avendone escluso per un verso la riconducibilità alle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 e art. 14, lett. a) e b), in quanto riflettente una controversia tra privati per ragioni ereditarie e, per altro verso, l’attendibilità, in ragione della vaghezza e genericità della narrazione e della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine all’avvenuta sollecitazione dell’intervento delle forze dell’ordine ed al rifiuto delle stesse di garantire l’invocata tutela;

che la predetta statuizione, fondata su due distinti ordini di considerazioni, attinenti rispettivamente alla qualificazione giuridica della fattispecie ed alla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, non risulta validamente censurata da quest’ultimo, il quale si limita ad insistere sulla configurabilità delle minacce da lui subìte ad opera dello zio come atti persecutori posti in essere da un privato, idonei a legittimare il riconoscimento della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), senza contestare la ritenuta genericità e contraddittorietà della vicenda narrata;

che ove, come nella specie, la decisione di merito sia fondata su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali risulti logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l’omessa impugnazione di alcune di esse ne comporta il passaggio in giudicato, rendendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, il cui accoglimento non potrebbe in alcun caso condurre all’annullamento della sentenza impugnata, idonea a reggersi sulla base delle sole ragioni divenute definitive (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9752; Cass., Sez. lav., 4/03/2016, n. 4293);

che, in tema di protezione sussidiaria, questa Corte ha d’altronde affermato ripetutamente che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, risulta di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’esclusione della configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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