LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 11736-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
DE.MA.LU., D.G.F., D.G.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA VALZANO;
– resistenti –
avverso l’ordinanza n. 20370/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che:
D.G.F., D.G.L. e De.Ma.Lu. quali eredi di D.G.V. propongono istanza al fine di sollecitare la correzione di errore materiale della ordinanza n. 20370/2020, depositata il 28 settembre 2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate indicando il Comune di ***** quale parte in favore della quale devono essere pagate le spese del giudizio, invece che D.G.F., D.G.L. e De.Ma.Lu. quali eredi di D.G.V..
Chiedono la correzione della indicata ordinanza, indicando nelle contribuenti le destinatarie della liquidazione delle spese del giudizio.
CONSIDERATO
che:
il ricorso, è ammissibile, giacché il contrasto tra l’individuazione del destinatario della liquidazione delle spese del giudizio a seguito di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187 del 2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza – che aveva rigettato il ricorso con condanna alle spese della ricorrente – e quanto contenuto nel dispositivo, che ha erroneamente indicato il Comune di ***** quale destinatario del pagamento delle spese processuali.
Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20370/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di *****” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., De.Ma.Lu., quali eredi di D.G.V.”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20370/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di *****” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., De.Ma.Lu., quali eredi di D.G.V.”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021