Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30503 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 11737-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.F., D.G.L., DE.MA.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA VALZANO;

– resistenti –

avverso l’ordinanza n. 20231/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RILEVATO

che:

D.G.F., D.G.L. e De.Ma.Lu. quali eredi di D.G.V. propongono istanza al fine di sollecitare la correzione di errore materiale della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate indicando il Comune di ***** quale parte in favore della quale devono essere pagate le spese del giudizio, invece che D.G.F., D.G.L. e De.Ma.Lu. quali eredi di D.G.V..

Chiedono la correzione della indicata ordinanza, indicando nelle contribuenti le destinatarie della liquidazione delle spese del giudizio.

CONSIDERATO

che:

il ricorso, è ammissibile, giacché il contrasto tra l’individuazione del destinatario della liquidazione delle spese del giudizio a seguito di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187 del 2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza – che aveva rigettato il ricorso con condanna alle spese della ricorrente – e quanto contenuto nel dispositivo, che ha erroneamente indicato il Comune di ***** quale destinatario del pagamento delle spese processuali.

Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di *****” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., De.Ma.Lu., quali eredi di D.G.V.”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge “in favore del Comune di *****” si debba leggere “in favore di D.G.F., D.G.L., De.Ma.Lu., quali eredi di D.G.V.”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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