Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30505 del 28/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33423-2019 proposto da:

L.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato PETTINARI LUCA;

– ricorrente –

contro

CEP CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2165/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

Che:

L.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su avviso di accertamento per ICI anno 2011 ha accolto l’appello della società CEP spa Consorzio enti pubblici, concessionaria tributi Comune di Zagarolo. La CTR ha riconosciuto al terreno di proprietà della contribuente il maggior valore accertato (Euro. 50,00 mq), preso atto della mutata destinazione del terreno, da agricolo a edificabile. Ciò in quanto ha ritenuto non applicabile il minor valore, come richiesto dalla parte, in relazione alla Delib. n. 77 del 2007, in quanto in tale delibera erano individuati i valori dei terreni prima del 2006 e prima dell’approvazione del PRG, come risultante dalla perizia estimativa dell’ing. R., allegata all’accertamento.

CEP spa Consorzio enti pubblici, concessionaria tributi Comune di Zagarolo è rimasta intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR tenuto conto dell’applicabilità alla fattispecie della Delib. n. 77 del 2007, e deciso senza chiarire in base a quale procedimento di calcolo e a quali elementi concreti abbia determinato la correttezza del valore attribuito con l’accertamento.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Vanno richiamati i principi consolidati della Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo cui (Cass. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice ” a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

2.2. “L’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

2.3.Ciò posto, peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la CTR, ha tenuto conto della indicata delibera, ritenuta inapplicabile alla fattispecie in base a congrua motivazione.

3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della società intimata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472