Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30506 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35546-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PICCOLO ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FIANNACCA GIOVANNI;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5021/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 5021/18 dep. 14 novembre 2018, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su ricorso di Piccolo Alessandra, per l’annullamento della cartella di pagamento, notificata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis per l’anno 2004 – con la quale l’Ufficio aveva proceduto al recupero di somme dichiarate e non versate a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazione, L. n. 388 del 2000, ex art. 7, comma 10, indebitamente compensato in quanto non esposto al Quadro RU della dichiarazione.

La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento motivato; la CTR, in accordo con il giudice di prime cure, ha statuito che: ” le richiamate poste di dichiarazione non giustificano pertanto la procedura seguita in quanto possibile oggetto di rivalutazione e di contraddittorio perché comunque discutibile su quantum e sull’an”.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la procedura di controllo automatizzato ivi disciplinata, consente all’Ufficio di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo delle somme che risultino dovute all’esito di un controllo “cartolare” sui dati presenti nella dichiarazione del contribuente, che non presentino necessità di valutazione ulteriori.

2. Il motivo è fondato.

2.1.Sono consolidati i principi della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, ritiene legittima la notifica di cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. a), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, allorché riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo emergente “ictu oculi”, non essendo in tal caso tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento (v. da ultimo Cass. Sez. 5, n. 24747 del 05/11/2020).

2.2.Infatti la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 21/04/2011, Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016).

3. Ciò vale anche in relazione al disconoscimento del credito di imposta, che può essere operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia, come nella fattispecie, carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582 del 16/11/2018).

3.1.Va sul tema richiamato e confermato il principio secondo cui nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un’eccedenza d’imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, ed utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all’anagrafe tributaria, l’Ufficio può rettificare l’imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, poiché tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell’imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, ed è pertanto inquadrabile nella fattispecie di cui al citato art. 36-bis, comma 2, lett. a), che prevede la correzione degli “errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi” (Cass. Sez. 5, n. 8140 del 23/05/2012).

4. Ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie, nella quale l’Agenzia, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni si è limitata a procedere al recupero di somme dichiarate e non versare a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazioni L. n. 388 del 2000, ex art. 7, comma 10, indebitamente compensato in quanto non esposto nel Quadro RU della dichiarazione.

5. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Sicilia.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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