LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20435-2019 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO FRANCO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE del LAZIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9485/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 31/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Don. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che L.A., quale direttore tecnico del s.r.l. “C.A.A.F. LAZIO E BASILICATA CGIL”, propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell’appello proposto averso una sentenza CTP Roma, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di irrogazione sanzioni pecuniarie, D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 39, per infedele visto di conformità apposto su 761 dichiarazioni di reddito presentate da contribuenti per l’anno d’imposta 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 35 e 39, del D.M. n. 164 del 1999, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e del D.L. n. 4 del 2019, art. 7-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero i C.A.A.F. erano associazioni sindacali di categoria, le quali, senza finalità di lucro, fungevano da centri di assistenza fiscale, svolgendo attività di certificazione della veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti nelle loro dichiarazioni dei redditi, certificandone il contenuto; nel caso di dichiarazioni dei redditi già predisposte, il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 35 non prevedeva che gli elementi reddituali indicati dal contribuente incidessero sul rilascio del visto di conformità; e tale rilascio richiedeva solo controlli di natura formale e non valutazioni di merito, consistendo essi nella certificazione che erano stati correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita dal contribuente, gli oneri deducibili e le detrazioni; e le sanzioni dovevano essere applicate solo se vi fosse stata discordanza fra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità ed i dati emersi a seguito di controllo; se quest’ultimo veniva effettuato su documentazione inviata dal contribuente, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi a carico del centro di assistenza fiscale, con conseguente venir meno del presupposto della sanzione applicata; e la sanzione comminata al C.A.A.F. per la mancata esibizione della documentazione richiesta costituiva una forma di responsabilità oggettiva, da ritenere abrogata con il D.L. n. 4 del 2019, convertito nella L. n. 26 del 2019, con il quale era stata soppressa a carico dei C.A.A.F. la responsabilità e le conseguenti sanzioni, commisurate alle maggiori imposte ed interessi che sarebbero stati chiesti ai contribuenti a seguito del controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter; e tale norma, più favorevole ai C.A.A.F., doveva essere applicata in via retroattiva anche d’ufficio alla specie in esame;
che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;
che il ricorrente, con istanza del 29 luglio 2021, ha chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo egli presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, allegando documentazione attestante l’avvenuta presentazione delle relativa domanda, nonché il versamento di nove delle venti rate con cadenza trimestrale concesse;
che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, nulla disponendosi sulle spese, in quanto fra le somme dovute a seguito della definizione agevolata di una lite sono comprese anche le spese processuali, disponendo espressamente il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021