LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4886/2019 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO ***** S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato OLGA DURANTE;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE PROVINCIE N. 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1476/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 269/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ROSARIA MUSTARI, per delega verbale Avvocato OLGA DURANTE;
udito l’Avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1476 del 2018, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari n. 1127/2014, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata dal servizio intimato il 9.9.09 dalla ***** srl a P.M., dirigente con contratto a tempo determinato (dal 13.4.2009 al 13.4.2014) e ha condannato la Curatela del Fallimento della società, nei cui confronti era stato riassunto il giudizio di secondo grado a seguito di declaratoria di interruzione, al pagamento della complessiva somma di Euro 272.724,17, a titolo di risarcimento del danno, nonché di quella di Euro 17.997,28 a titolo di differenze retributive (di cui Euro 2.112.30 per TFR) oltre accessori.
2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che il P. non era stato assunto in prova e che vi era stata la violazione dell’art. 7 St. lav., applicabile anche ai dirigenti, per mancata contestazione dell’addebito; quanto alla tutela hanno precisato che andavano riconosciute, a titolo di risarcimento del danno, tutte le retribuzioni che sarebbero spettate dalla data del recesso fino alla scadenza materiale del contratto; inoltre, in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta del dirigente consistita nell’avere carpito segretamente informazioni nell’azienda e nell’averle successivamente rese pubbliche, probabilmente per spionaggio industriale, hanno rilevato la sua inammissibilità per mancata riproposizione di essa con appello incidentale.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del fallimento ***** affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso P.M..
4. La società ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 24, 51, 52 e 93 e segg., art. 2741 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale, in violazione del principio del concorso formale e sostanziale dei creditori nella procedura fallimentare e del principio della competenza funzionale del Tribunale fallimentare, accertato la illegittimità del licenziamento del P. e condannato la Curatela al risarcimento dei danni pari alle somme come determinate in sede di decisione.
3. Con il secondo motivo, in ipotesi di rigetto del primo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 1, artt. 416 e 420 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto, di ufficio, i fatti non contestati dal dirigente, relativi alle circostanze che egli, fin dal settembre 2009, aveva una nuova occupazione, percepiva una retribuzione e che aveva indebitamente detenuto per 500 giorni l’autovettura aziendale appropriandosi di beni che gli erano stati consegnati del valore di Euro 1.000,00.
4. Il primo motivo è fondato.
5. E’ opportuno evidenziare, ai fini del decidere i corretti ambiti della vicenda oggetto del presente ricorso: si tratta, infatti, di un licenziamento di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato, il quale in sede giudiziaria ha rivendicato la sola tutela risarcitoria; inoltre, a quanto si legge nella gravata sentenza, il giudizio fu interrotto, per il fallimento della *****, in grado di appello e, a seguito della avvenuta riassunzione, si costituì la Curatela.
6. La Corte territoriale, in tale contesto processuale, accertata la illegittimità del recesso, ha condannato l’appellata Curatela al pagamento della complessiva somma di Euro 272.724,17, a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad Euro 17.997,28 a titolo di differenze retributive, di cui Euro 2.112,30 per tfr, con gli accessori di legge.
7. Orbene, la peculiarità della fattispecie, a parere del Collegio, imponeva, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, che l’accertamento del credito, in ottemperanza al combinato disposto della L. Fall., artt. 51 e 52, fosse valutato dal giudice delegato al fallimento perché l’accertamento della ingiustificatezza del recesso aveva mero carattere strumentale rispetto all’effettivo bene della vita (risarcimento del danno e differenze retributive) perseguito dall’originario ricorrente (Cass. n. 9306/1996; Cass. n. 11235 del 1994).
8. Al caso in esame non possono, infatti, applicarsi i principi di cui alle pregevolissime ricostruzioni delle sentenze di questa Corte n. 7990 del 2018 (relativa ad una ipotesi tutelabile con la L. n. 300 del 1970, art. 18, ante riforma) e n. 16443 del 2018 (riguardante sempre la tutela di cui all’art. 18, dopo la riforma di cui alla L. n. 92 del 2012).
9. La pretesa, come azionata nel presente giudizio, investiva, invece, in modo diretto la procedura fallimentare e non è possibile operare la distinzione tra il giudice del rapporto (cui spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore) ed il giudice del concorso (cui è riservato l’accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso) affermata nei suddetti precedenti di legittimità.
10. Non vi e’, invero, nel caso in esame, alcun interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, ma solo lo strumentale accertamento di diritti patrimoniali per la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
11. Alla stregua di quanto esposto, la censura è meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento della trattazione del secondo motivo.
12. La gravata sentenza deve essere, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ex art. 384 c.p.c., con declaratoria di improseguibilità dell’originaria domanda proposta da P.M..
13. L’esito alterno dei giudizi di merito e la natura processuale della presente decisione inducono a compensare tra le parti tutte le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo ex art. 384 c.p.c., dichiara improseguibile l’originaria domanda proposta da P.M.. Compensa tra le parti tutte le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021