LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24328/2015 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati GAETANO PRUDENTE, MARCELLA LOIZZI;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2250/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/10/2014 R.G.N. 4266/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
che:
1. con sentenza del 9/15.10.2014, la Corte di Appello di Bari respingeva l’appello proposto dall’Università degli Studi di Bari avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da L.A., dipendente della detta Università e, riconosciuto il diritto della ricorrente alla equiparazione economica all’ex nono livello ospedaliero, poi divenuto primo livello dirigenziale, aveva condannato la resistente al pagamento, in favore della predetta, delle somme corrispondenti alle reclamate differenze retributive a titolo di differenze sull’indennità perequativa D.P.R. n. 761 del 1979, ex art. 31;
2. la Corte territoriale evidenziava che la L., dipendente dell’Università di Bari in servizio presso cliniche ed istituti di ricovero convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti dalle Università, con qualifica di funzionario tecnico, già inquadrata nella VII qualifica funzionale ai sensi della L. n. 312 del 1980, aveva diritto ad essere equiparata al personale USL con qualifica di assistente tecnico sulla base della tabella delle corrispondenze allegata allo schema tipo di convenzione tra Regione ed Università di cui al D.I. 9 novembre 1982;
3. evidenziava che l’equiparazione andava effettuata in relazione alla qualifica rivestita ed alle mansioni svolte, senza che fosse necessario accertare il possesso del titolo di studio;
4. precisava, infine, che, sulla base della richiamata tabella di comparazione approvata con Decreto Ministeriale, era consentita l’invocata equiparazione con il nono livello del comparto sanitario, fatte salve le nuove corrispondenze indicate nella tabella elaborata dal c.c.n.l. 2002 – 2005 sottoscritto il 27.1.2005, non oggetto della controversia;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, affidando l’impugnazione a due motivi; la L. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo, l’Università denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 200 del 1974, art. 1, D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, D.I. 9 novembre 1982, e All. D; D.M. 31 luglio 1997, art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata allegazione di parte istante dell’effettiva parità di mansioni e funzioni quale indefettibile presupposto dell’invocata “parità retributiva”, anche con riguardo al disposto di cui all’art. 36 Cost., censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che debba prevalere un’applicazione automatica della tabella delle corrispondenze del 1982 (nonostante il mutato sistema di inquadramento nei due compatti), in spregio al criterio dell’equivalenza di mansioni e funzioni, quale presupposto dell’invocata parificazione economica, chiaramente sancita dalle norme invocate;
2. con il secondo motivo, è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 53 c.c.n.l. Università 1994/1997, nonché dell’art. 51 c.c.n.l. Università 1998/2001, osservandosi che i reiterati riferimenti alla conservazione delle “collocazioni professionali in essere” e delle “corrispondenze in essere”, presenti in entrambe le norme contrattuali, aventi finalità di congelamento provvisorio dei criteri di equiparazione in atto, risultano riguardare, più che le corrispondenze di cui alla tabella D del D.I. 9 novembre 1982, il mantenimento delle modalità di equiparazione all’epoca in atto presso ciascuna Università, con ciò comprovando l’impossibilità di ogni utile riferimento, ai fini delle previste corrispondenze professionali, alla tabella D allegata al citato D.I. e conferma del carattere di provvisorietà dei criteri di corrispondenza stabiliti nel suddetto decreto, subordinati come erano all’evoluzione degli accordi economici collettivi del settore, alla ridefinizione delle qualifiche funzionali, rendendo irrilevante ogni diversa fonte regolamentare;
3. i due motivi vanno trattati congiuntamene per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;
4. come precisato da Cass. 3676 del 2013 e da successive decisioni, “conclusione obbligata è (dunque) che l’equiparazione è concretamente stabilita nell’allegato D del D.I. 9 novembre 1982, che contiene gli schemi tipo di convenzione previsti dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31. Corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982, deve essere determinata in base all’inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali, secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981. Rilevano, inoltre, a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base alla quale il personale universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo le mansioni svolte, a prescindere dal titolo di studio. In conseguenza, se si considera che la normativa primaria non recava una disciplina specifica circa i criteri di equiparazione, si deve convenire con la consolidata giurisprudenza amministrativa che il decreto in esame costituisce esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità; in quest’ottica non appare censurabile la decisione di attribuire rilievo essenziale al dato fattuale dell’equivalenza delle mansioni proprie delle qualifiche e delle posizioni funzionali coinvolte, a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, o meno, dal dipendente che, comunque, quella determinata posizione rivesta” (cfr., di recente, ex aliis, Cass. 29.9.2020 n. 28222, Cass. 29.10.2020 n. 23935, Cass. 21.10.2020 n. 22984, Cass. 21.8.2019 n. 21569);
4.1. in particolare, Cass. 6794/2018 ha così argomentato: “le Sezioni Unite di questa Corte, ricostruito il quadro normativo e contrattuale nei termini che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno affermato che anche per il periodo successivo alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico occorre fare riferimento al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, ed alla tabella delle corrispondenze allegata al decreto interministeriale 9 novembre 1982 (recante l’approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale), perché le parti collettive con l’art. 53 del c.c.n.l. 21 maggio 1996, nel testo risultante all’esito della integrazione pubblicata sulla G.U. n. 86/1997, avevano inteso congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione utili per la determinazione dell’ammontare dell’indennità di perequazione sino all’adozione di una nuova tabella, avvenuta con la sottoscrizione del c.c.n.l. 27/1/2005 per il quadriennio 2002/2005 (Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8521, poi ripresa da Cass. S.U. 9/5/2016 n. 9279 in relazione al personale amministrativo inquadrato nell’ex VIII livello)”. Hanno evidenziato le Sezioni Unite che, alla stregua della rilevata corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982, “le mansioni di riferimento per accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale di appartenenza – quelle, cioè, tipicamente svolte dal collaboratore tecnico – poiché il raffronto e’, appunto, fra le funzioni proprie di determinate qualifiche, sì che essendo il dipendente inquadrato al settimo livello del ruolo universitario come collaboratore tecnico dell’area scientifica la corrispondenza in base al predetto D.I. è con il dipendente del ruolo sanitario inquadrato come assistente tecnico” (cfr, in tali termini Cass. 6794/2018, con richiamo a Cass. S.U. n. 8521/2012 cit.);
5. solo con il CCNL del comparto Università 2002-2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005, il personale in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie è stato individuato per fasce secondo una specifica tabella che per ogni inquadramento del personale universitario identifica l’equivalenza di posizione economica nel S.S.N. secondo i profili professionali riscontrabili in esso (art. 28);
5.1. è stato anche precisato che l’equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido, bensì dinamico, e cioè deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all’inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi (Cass. S.U. n. 8521 del 2012, n. 9279/2016);
6. sulla base delle svolte precisazioni, deve ritenersi corretta l’esegesi delle norme censurate, laddove non trova spazio, per come articolata, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per la mancata indicazione del fatto asseritamente omesso nell’esame, tanto meno nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori, ostativi ad una valutazione della motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che essa non risulti apparente né perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);
7. il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto;
8. nulla va statuito sulle spese, essendo la L. rimasta intimata;
9. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021