LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26380/2015 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO MIGLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE GULLI’;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA COSCARELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/04/2015 R.G.N. 1687/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. il Tribunale di Catanzaro respinse la domanda di C.C. intesa alla condanna della Regione Calabria al pagamento della retribuzione di posizione, rapportata alle funzioni di dirigente di servizio, e della retribuzione di risultato, ossia del complessivo trattamento economico accordatogli con sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1592/2007 per le mansioni superiori di dirigente svolte nel periodo dal 17.3.2000/al 20.3.2002.
1.1. ritenne il Tribunale quanto alla retribuzione di posizione, che la Corte di appello aveva affermato in maniera incontrovertibile il diritto alle differenze retributive tra la qualifica di appartenenza e lo stipendio iniziale di dirigente sicché il giudicato su tale statuizione ostava alla rivendicazione di crediti superiori, quantificati in base a parametri diversi da quelli indicati nella sentenza n. 1592/2007; quanto alla retribuzione di risultato, nulla era stato a riguardo ritenuto nella sentenza di appello e nulla il ricorrente aveva provato circa il raggiungimento degli obiettivi ai quali era connesso il relativo riconoscimento;
2. la decisione di primo grado fu confermata dalla Corte di appello di Catanzaro che respinse il gravame del C.; secondo la Corte di merito, la sentenza n. 1592/2007, passata in giudicato, alla base delle pretese azionate in questo giudizio dal C., aveva riconosciuto allo stesso il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito in relazione alla qualifica formale di inquadramento e lo stipendio iniziale di dirigente di servizio per il periodo 17 marzo 2000/20 marzo 2002; il passaggio in giudicato della decisione precludeva ogni questione relativa alla congruità del quantum, in relazione ad entrambe le voci richieste il cui pagamento avrebbe dovuto costituire oggetto di domanda già nel giudizio concluso con la sentenza divenuta definitiva; in ogni caso, la domanda di retribuzione di risultato non avrebbe potuto trovare accoglimento per mancanza di allegazioni specifiche e di prova circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati al C. quale dirigente, ai quali avrebbe dovuto riconnettersi la voce stipendiale in oggetto, non essendo a tal fine conducente la documentazione versata in atti; erano da respingere le censure relative all’ammontare della retribuzione di posizione, quale liquidata dalla Regione Calabria in esecuzione del giudicato, posto che essere erano corrispondenti alla misura minima annua determinata dal CCNL dirigenti applicabile ratione temporis in favore dei dirigenti di servizio;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.C. sulla base di due motivi, dichiarando di rinunziare a reiterare la domanda relativa alla retribuzione di risultato; la parte intimata ha depositato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la causa azionata nel presente giudizio avesse ad oggetto la congruità del quantum e che il ricorrente avesse agito solo sulla base della sentenza della Corte di appello; in realtà, l’iniziativa giudiziale era stata intrapresa in seguito all’adozione del decreto regionale n. 855/2008 con il quale la Regione Calabria, nel liquidare le differenze dovute al C. in esecuzione della sentenza della Corte di appello n. 1592/2007, aveva corrisposto al ricorrente la retribuzione di posizione parametrandola però erroneamente alla qualifica di funzionario di VIII Livello anziché, come dovuto, alle funzioni di dirigente di servizio regionale riconosciutegli giudizialmente; in altri termini, il ricorso di primo grado era destinato ad ottenere il corretto adempimento della sentenza di appello; in questa prospettiva si assume la non pertinenza della giurisprudenza di legittimità richiamata;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione del contratto collettivo di lavoro degli enti locali 23.12.1999 applicato al personale con qualifica dirigenziale, come integrato dal contratto integrativo del personale del ruolo della giunta regionale con qualifica dirigenziale del 17.1.2001 ed in particolare dagli artt. 7 e 9 del contratto integrativo;
3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili;
3.1. parte ricorrente denunzia in sintesi l’errata interpretazione da parte del giudice di merito della originaria domanda che assume non intesa a far valere, in relazione alla retribuzione di posizione, un credito ulteriore rispetto a quello emergente dalla sentenza passata in giudicato ma a rivendicare il corretto adempimento del dictum giudiziale al quale, viceversa, la Regione non aveva dato corretta esecuzione; con il decreto n. 885/2008, infatti, l’ente, aveva liquidato le differenze spettanti a titolo di retribuzione di posizione rapportandole non alla funzione di dirigente di servizio bensì a quella di funzionario di VIII livello;
3.2. secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte qualora sia denunziata, come nel caso di specie, la inesatta interpretazione della domanda sotto il profilo della non corretta individuazione del petitum o della causa petendi e, quindi, un vizio riconducibile ad error in procedendo del giudice di merito (Cass. n. 11103/2020, n. 25259/2017, n. 12022/2003) il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077; Cass. 28/11/2014 n. 25308; Cass. 21/04/2016 n. 8069); con riferimento al caso di specie si rendeva, pertanto, necessaria la trascrizione o compiuta esposizione per riassunto del contenuto del ricorso di primo grado onde consentire al giudice di legittimità attraverso l’esame diretto degli atti la verifica, sulla base del solo ricorso per cassazione, della fondatezza del motivo; tale onere non è stato assolto dall’odierno ricorrente;
3.3. è ancora da rimarcare, quale concorrente profilo di inammissibilità, che parte ricorrente non ha validamente censurato l’affermazione della Corte di merito, configurante autonoma ratio decidendi, in merito alla correttezza dell’operato della Regione la quale, in esecuzione del giudicato, aveva liquidato le differenze sulla retribuzione di posizione rapportandole alla misura minima annua determinata dal CCNL applicabile ratione temporis in favore dei dirigenti di servizio (sentenza, pag. 4, penultimo capoverso);
3.4. per incrinare tale accertamento non era sufficiente la deduzione che la Regione Calabria, nella liquidazione delle dovute differenze, aveva fatto riferimento alla qualifica di funzionario di VIII Livello, occorrendo, in conformità dell’attuale configurazione del vizio motivazionale, la deduzione di omesso esame di un fatto, di rilevanza decisiva oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, neppure formalmente prospettato dall’odierno ricorrente;
4. la declaratoria di inammissibilità del primo motivo assorbe la necessità di esame del secondo motivo;
5. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021