LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29760/2015 proposto da:
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA LIUZZI, MADDALENA COTIMBO;
– ricorrente –
contro
P.B., elettivamente domiciliava in ROMA, VIA GRANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 101/2015 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 640/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/G2/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 18 maggio 2015, la Corte d’Appello di Lecce, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Taranto di accoglimento della domanda proposta da P.B. nei confronti del Comune di Taranto, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla subita dequalificazione professionale, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ente; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nomina conferita per la rappresentanza e la difesa in grado di appello dal responsabile degli Affari legali pur dopo la soppressione di tale Direzione rilasciata da soggetto privo del relativo potere;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Taranto, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la P..
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 77,83 e 182 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa considerazione del dato per cui l’ultimo degli avvocati investiti della difesa dell’Ente, avv. Angela Maria Buccoliero, si era costituito con nuova procura rilasciata dal dirigente della I Direzione Affari Generali ed Istituzionali derivandone la ratifica degli atti del falsus procurator e la sanatoria dell’originario difetto di legittimazione processuale dell’Ente;
– che, con il secondo motivo, genericamente rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il Comune ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla mancata applicazione dell’art. 182 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, che il Comune ricorrente afferma consentita dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della predetta Legge;
che rilevata, in ogni caso, l’inammissibilità del primo motivo, non dando qui il Comune ricorrente conto, tramite la trascrizione o l’allegazione o l’indicazione della collocazione in atti del relativo documento, dell’intervenuto successivo rilascio di valida procura, è a dirsi come lo stesso risulti infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 29.3.2019, n. 8933), secondo cui la ratifica con efficacia retroattiva degli atti compiuti da soggetto privo del potere di rappresentanza non opera in ambito processuale, se non nei limiti dell’art. 125 c.p.c., in base al quale la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, sempre che dalla legge non sia richiesta procura speciale;
parimenti infondato si rivela il secondo motivo, dovendosi escludere, alla stregua del principio di diritto espresso da questa Corte da ultimo nella sentenza già richiamata, l’applicabilità alla fattispecie, soggetta ratione temporis all’originario disposto dell’art. 182 c.p.c., della novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, sia perché questa, dato il tenore testuale fortemente innovativo della norma, non ha portata meramente interpretativa ed è pertanto insuscettibile di applicazione retroattiva, sia perché il giudizio in questione risulta instaurato antecedentemente alla data di entrata in vigore della novella, in conformità a quanto previsto dall’art. 58, comma 1, della Legge predetta;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021